Il Giudice di Pace di Palermo, nell’Ordinanza in esame, evente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa, ha ribadito quanto stabilito, in diverse occasioni, dalla Corte di Cassazione: “nel procedimento d’opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve negarsi l’ammissibilità dell’intervento di terzi, autonomo od anche “ad adiuvandum” , considerando che detto procedimento ha oggetto limitato alla legittimità dell’atto amministrativo, nel rapporto fra l’autorità che l’ha emesso ed il destinatario, ed inoltre è soggetto a peculiari regole processuali, non estensibili, in difetto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi “ : cosi’, in particolare, Cass. Civ. n. 6212 del 20/06/1990 ( conf. da Cass. Civ. 6231/88 e 3079/88 )”.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
Sezione VIII – Dott. Vincenzo Vitale
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, promosso dalla D.. Pubblicita’ S.r.l. nei confronti del Comune di Palermo, e sciogliendo la riserva che precede, in ordine all’ammissibilita’ dell’atto di intervento di terzo, svolto dall’A.P.A.S. ( Associazione Pubblicita’ Affissioni Sicilia ), appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni.Il procedimento di opposizione, regolato dalla legge 24.11.1981 n. 689 non prevede – secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte – la possibilita’ giuridica, oltre che processuale, per soggetti terzi di intervenire nell’ambito di un rapporto tra il cittadino-utente e la Pubblica Amministrazione. In tal senso, depongono accreditate pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui “ nel procedimento di opposizione contro l’ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, contemplato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è inammissibile l’intervento del terzo, sia autonomo che ad “adiuvandum”, atteso che detto giudizio ha un oggetto circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa punitiva dell’amministrazione e che esso, inoltre, è strutturato in unico grado in base a regole che non sono compatibili ne’ con l’introduzione di istanze volte ad affiancare le ragioni dell’una o dell’altra parte, ne’ con l’inserimento di distinte domande, che restano pur sempre proponibili in separata sede dal terzo estraneo al giudizio di opposizione “ ( cosi’, Cass. Civ. n. 3149 del 04/04/1996 ).Nello specifico, i giudici di legittimita’ precisano che “ nel procedimento d’opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, contemplato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve negarsi l’ammissibilità dell’intervento di terzi, autonomo od anche “ad adiuvandum” , considerando che detto procedimento ha oggetto limitato alla legittimità dell’atto amministrativo, nel rapporto fra l’autorità che l’ha emesso ed il destinatario, ed inoltre è soggetto a peculiari regole processuali, non estensibili, in difetto di espressa previsione, a rapporti diversi, ancorché connessi “ : cosi’, in particolare, Cass. Civ. n. 6212 del 20/06/1990 ( conf. da Cass. Civ. 6231/88 e 3079/88 ). Ancor piu’ recentemente, è poi intervenuta ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione che, ribadendo i concetti sopra espressi, sottolinea che “ nel giudizio d’opposizione ad ordinanza – ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto, limitato all’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario, ed alla sua struttura processuale – competenza funzionale del giudice di pace; poteri ufficiosi; inappellabilità delle decisioni – non è ammissibile l‘intervento di terzi, autonomo o ad adiuvandum “ ( Cass. Civ. n. 6107 del 12/05/2000 , confermata da Cass. Civ. 286/97 e 3079/88 ). Criticabile, appare, in ultimo, l’isolata pronuncia della Suprema Corte n. 3545/1990 ( prodotta dall’interveniente ) e che, in un obiter dictum, sottende la possibilita’ di un intervento di terzo, “ nella fase pretorile “ del giudizio, di cui alla legge 689/81, in quanto i supremi giudici non tengono in adeguato conto la circostanza – messa piu’ sopra in evidenza – per la quale mentre le varie forme di intervento consentite nel processo civile sono sempre rivolte ad adiuvare ( come nella fattispecie, oggetto del presente giudizio ) o a far proprie pretese concernenti diritti soggettivi, viceversa il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ha ad oggetto il diritto, di natura oggettiva, della Pubblica Amministrazione a reprimere ( e quindi a prevenire ) nel pubblico interesse, con la comminazione di pene sostanziali ( anche di natura pecuniaria ) la condotta di chi infrange una normativa, oggetto di depenalizzazione. P. Q. M.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’estromissione dal giudizio, regolato dalla legge 24/11/1981 n. 689, dell’A.P.A.S. ( Associazione Pubblicita’ Affissioni Sicilia ).Nulla per le spese. In via istruttoria, ed in forza dell’art. 23 comma 6 della legge citata :Considerata la necessita’ di acquisire, in copia conforme all’originale, ed interamente leggibile, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Palermo n. 507/05, in quanto atto amministrativo riportato nell’ambito delle ordinanze-ingiunzioni impugnate dal ricorrente ;Rilevato che – come affermato dalla Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ., sez. I, n. 7296 del 08/08/1996 ; e Cass. Civ., sez. I, n. 7951 del 25/08/1997 ) – “ l’opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 configura un giudizio ordinario, nel quale la veste di attore sostanziale ( quella formale riguarda l’opponente ) spetta alla Pubblica Amministrazione che vuol far valere una sua pretesa creditoria, con la conseguenza che detta Amministrazione ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della sua pretesa…” ; P. Q. M. onera il Comune di Palermo di produrre in giudizio la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Palermo n. 507/05, per come specificato, all’udienza del 27/11/2009 ore 9.00, termine da considerarsi perentorio a fini processuali.Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Palermo, addi’ 25/09/2009.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)
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