Sanzioni amministrative – rilevamento a mezzo autovelox – informazione all’automobilista – 12.11.08. –

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Images: autovelox polizia.jpgIl Giudice di Pace di Taranto, con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso di un automobilista avverso una infrazione rilevata mediante autovelox, in quanto, nel caso di specie, non vi è stata una adeguata informazione all’automobilista:  “I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione possibili”. L’apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 CdS è soggetta, in virtù della citata legge e della detta circolare ministeriale, all’onere di darne “informazione all’automobilista”.

                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                       UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
  

nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
  SENTENZA  

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 4671/08 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS, promossa da:

M. S., residente in Taranto ed ivi domiciliato ricorrente

CONTRO
 COMUNE DI M., in persona del Sindaco pro-tempore,resistente  Conclusioni per l’opponente:
“Voglia il Giudice di Pace di Taranto: a )in via preliminare dichiarare infondato l’accertamento. b) dichiarare illegittimo il verbale… c) In subordine confermare la sanzione pecuniaria al minimo edittale.”   

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto depositato il 12.05.2008 il ricorrente impugnava il verbale n. 702140 redatto in data 30.12.2007 dal Comando Polizia Municipale di M., per la presunta viola-zione dell’art. 142 comma 9° del Codice della Strada, commessa dal conducente del veicolo di proprietà dell’opponente, rilevata sulla SS n.100 nel Comune di M., essendo stata accertata una velocità di 98 Km/h ( già detratta la tolleranza del 5 %) con un eccesso di 48 Km/h, rispetto al limite di 50 Km/h.
Il ricorrente sosteneva nel ricorso la violazione dell’art. 201 CDS, la violazione dell’art. 8 della legge n. 675/96, l’inattendibilità della misurazione della velocità per mancata taratura del dispositivo,ecc..
Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 25.09.2008, il Comune, avendo ricevuto in data 3.06.08 la notifica del decreto di fissazione dell’udienza non depositava la documentazione ex art. 23 della legge nr. 689/81.
Il ricorrente compariva all’udienza del 25.09.08, per cui alla successiva udienza del 12.11.2008, vista la documentazione e sentito il ricorrente, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.   

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Ritenute irrilevanti le altre eccezioni sollevate dal ricorrente, ampiamente infondate per come si ricava dal verbale depositato in copia, dal quale si evince che la taratura risulta effettuata in data 15.05.2007, come da certificato SIT nr. 0616/2007, occorre esaminare l’esistenza o meno di adeguata segnaletica di avviso del controllo elettronico con esonero della contestazione immediata, rilevante ai fini della decisione e che ha una funzione oltre che di prevenzione, anche di educazione stradale, nonché dalla difficoltà dei tachimetri installati sulle autovetture di serie di controllare la velocità mantenuta.
A tal proposito occorre rilevare che l’art. 4/1 comma L. 168/2002 dispone testualmente: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2/2 comma lett. A e B del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizza-re o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.
I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono es-sere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art.2/2 comma lett.C e D, ovvero sui singoli tratti di strada di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del 2° comma”.
La circolare n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03-10-2002 del Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. – relativa “ all’installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo per il rilevamento a distanza delle violazioni al CdS” al punto 4 dispone testualmente: “I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione possibili”. L’apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 CdS è soggetta, in virtù della citata legge e della detta circolare ministeriale, all’onere di darne “informazione all’automobilista”. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica che riporti le seguenti indicazioni essenziali: il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè se esso avviene con meccanismi automatici e senza l’obbligo di contestazione immediata (in virtù del disposto di cui all’art.4/4 comma L.168/2002.
Nel verbale impugnato sul punto il Comune ha dichiarato di aver installato il car-tello di preavviso del controllo elettronico con riportato soltanto “ Attenzione, velocità controllata con AUTOVELOX”.
Orbene, questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma non lo può essere nell’ipotesi di contestazione differita. Sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione “ Controllo elettronico con Autovelox e con esonero della contestazione immediata, come da decreto Pref. di Taranto n. 1371 del 04.11.2002.”
Lo stesso Ministero dei Trasporti con D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, ha precisato, tra l’altro che “… per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli che… devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “controllo elettronico della velocita” ovvero “rilevamento elettronico della velocita”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.
In mancanza di tale adeguata segnaletica, permane la impossibilità del conducente di controllare con il proprio tachimetro l’attendibilità delle risultanze del misuratore “ Autovelox 104/C-2”, utilizzato nel caso di specie.
A questa considerazione occorre aggiungere che sulle autovetture di serie i tachimetri installati spesso non indicano la velocità reale mantenuta, per cui andrebbero controllati. Questo controllo si può eseguire in un modo molto semplice. Basta percorrere un paio di Km in una zona tranquilla a 60 Km/h, controllando il tempo di percorrenza con un cronometro, in modo tale da considerare eventuali anomalie rispetto all’utilizzo, tenendone conto. Quindi, nel caso di specie la tolleranza applicata all’Autovelox del 5 % può essere insufficiente per l’attendibilità del tachimetro dell’automobilista, che può in buona fede nel caso di velocità che si discostano poco dalle massime consentite avere avuto una errata lettura dal proprio tachimetro. In definitiva, nel caso di specie, si renderebbe applicabile la mancanza dell’elemento soggettivo di cui all’art. 3 della legge nr. 689/81 il quale prevede: “ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”
A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito con molta chiarezza: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare – ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione – la configurabilità o meno dell’elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell’illecito, previsto in generale dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell’illecito; in particolare, in caso di sanzione amministrativa irrogata per aver attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali (in violazione dell’art. 190, comma secondo, del codice della strada), pur in presenza di un apposito sottopassaggio situato a meno di cento metri, va verificato se il sottopassaggio fosse visibile o segnalato nel punto in cui il pedone aveva effettuato l’attraversamento, dovendo escludersi in caso contrario la configurabilità dell’elemento psicologico. (Cass. civ., Sez. I, 31/10/2005, n.21188).
Per le due suddette considerazioni, la violazione di cui al verbale impugnato, tenuto presente il comma 12 dell’art. 23 della legge n. 689/81, può essere derubricata dal 9° comma al 8° comma, ritenendo per giusti motivi di applicare il minimo della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 142 comma 8° del C.d.S. Sul potere del giudice di applicare una sanzione meno grave già la Suprema Corte di Cassazione ha applicato la derubricazione nelle applicazioni alle sanzioni amministrative ( Cass. civ., Sez. III, 20/04/1998, n. 4000 ), oltre che sovente in materia penale.
Pertanto, la stessa derubricazione a maggior ragione è legittima l’applicazione al codice della Strada, il cui processo speciale è regolato essenzialmente dalla legge n. 689/81 e dalle norme del CDS.
In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore ( come avviene spesso), investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima dovuta al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla “ Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.” La Suprema Corte ha aggiunto: “ In tema di sanzioni disciplinari irrogate a notai, la sentenza pronunciata dal tribunale in primo grado (e, pertanto, non in sede di “gravame” avverso la decisione del consiglio notarile) è soggetta esclusivamente al rimedio dell’appello (art. 155 della l. n. 89 del 1913) anche nella ipotesi in cui il tribunale, previa derubricazione dell’infrazione ascritta all’incolpato, abbia a lui applicato la sanzione meno grave della censura, con la duplice conseguenza, da un canto, che il ricorso per cassazione presentato avverso tale pronuncia va dichiarato inammissibile, dall’altro, che tale inammissibilità, di tipo originario, e non sopravvenuto (conseguente, cioè, ad una valutazione nel merito dell’impugnazione, come nel caso di enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello), rende l’atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, pertanto, gli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, quale, ad esempio, la declaratoria di prescrizione dell’azione disciplinare (evento rilevabile, sì, di ufficio anche in sede di giudizio per cassazione, ma pur sempre sul necessario presupposto della legittima investitura, da parte della Corte, del relativo giudizio).
Nulla si decide per le spese di giudizio.   

                                                                    P.Q.M.
 

il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato il 12.05.2008, così decide:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione, avverso il verbale di contestazione redatto in data 30.12..2007 dalla Polizia Municipale di M. nr. 702140 prot. 2140/2007, ritenendo sussistente la violazione del 8° comma dell’art. 142 del CDS;
2) di conseguenza dichiara dovuta la sanzione al minimo edittale prevista per la violazione del 8° comma dell’art. 142 del CDS, oltre alle spese di notifica, senza l’applicazione della decurtazione dei punti dalla patente di guida del conducente, poiché non noto il conducente;
3) Nulla per le spese. Così deciso a Taranto il giorno 12.11.2008.

    Il Giudice di Pace
( dr. M. Giacovelli)

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