Corte Costituzionale Ordinanza n° 217 – guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti –competenza – 18.06.08.-

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Reati – Guida sotto l’influenza dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace – Lamentata irrazionalita’ della disciplina, con ingiustificata disparita’ di trattamento e incidenza sul principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge – Omessa descrizione della fattispecie – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Codice della strada,  art. 186, come modificato dall’art. 5 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – (GU n. 27 del 25-6-2008  

                                                  LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2 ordinanze del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Gianclaudio Loreti e Marco Iucci, iscritte ai nn. 822 e 823 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanze del 22 e del 28 novembre 2006, il Tribunale di Roma, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, cosi’ come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede la competenza del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187;
che il rimettente sottolinea l’analogia tra la fattispecie di cui all’articolo 186 e quella successiva di cui all’art. 187 del codice della strada, ravvisandola nel fatto che entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione (sia esso dovuto all’assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere le normali condizioni psicofisiche necessarie per una guida sicura; che il rimettente desume da tale analogia la sussistenza di una palese disparita’ di trattamento del citato art. 186, codice della strada nella parte in cui prevede che, per la irrogazione della pena, e’ competente il tribunale, rispetto invece all’art. 187 codice della strada, ove e’ prevista la competenza del giudice di pace, in violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, sarebbe evidente la situazione piu’ favorevole di chi risponde del reato previsto dall’art. 187 del codice della strada, rispetto a chi risponde dell’art. 186 dello stesso codice; che, prosegue il rimettente, mentre l’imputato per il reato di cui all’art. 187, codice della strada, potrebbe giovarsi della dichiarazione di improcedibilita’ del giudizio e del beneficio previsti negli articoli 34 e 52, comma 2, del d.lgs. del 20 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nonche’ della richiesta di oblazione, della conseguente dichiarazione di estinzione del reato, chi e’ imputato per il reato previsto dall’art. 186, codice della strada, non potrebbe beneficiare di tali agevolazioni;
che, per tali motivi, la diversa attribuzione di competenza, per fattispecie che presentano la stessa ratio, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione;
che, intervenuto nei giudizi di costituzionalita’, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito la manifesta inammissibilita’ delle sollevate questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza nei giudizi a quo;
che il Presidente del Consiglio riferisce altresi’ che, per effetto delle modifiche apportate al codice della strada dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) convertito, con modificazione, dalla legge 20 ottobre 2007, n. 160, anche la competenza a giudicare del reato di guida in stato di alterazione da stupefacente sia ormai attribuita al giudice monocratico, chiedendo pertanto la restituzione atti al rimettente o la declaratoria di manifesta inammissibilita’.
Considerato che il Tribunale di Roma, dubita, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187;
che le ordinanze di rimessione sono totalmente prive di descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus; che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 45, 72, 91 e 132 del 2007 e 54 del 2008) – la manifesta inammissibilita’ della questione sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi’ come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Mazzella
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 giugno 2008.
Il direttore della cancelleria: Di Paola        

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