Corte di Cassazione n° 19906/09 –la mancata indicazione nel verbale della sanzione edittale e l’errata indicazione della norma violata non sono causa di nullità – 15.09.09. –
In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. 1412/2007). CORTE DI CASSAZIONE SEZ.II CIVILE – SENTENZA 15/09/2009 N. 19906 (omissis) (…) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro dep. il 28 ottobre 2005 che aveva rigettato l’opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Comune che le aveva contestato la violazione dell’art. 7 comma 1 lett. A) per avere lasciato in sosta l’auto in zona vietata con rimozione forzata. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. La ricorrente ha provveduto a rinnovare la notificazione deI ricorso disposta dal Collegio. L’intimato, a seguito del rinnovo della notifica, ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo la ricorrente, lamentando nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deduce che la sentenza aveva omesso di pronunciare su tutti i motivi indicati nell’atto di opposizione, avendo preso in esame soltanto quelli relativi alla mancata autenticazione del verbale di contravvenzione e alla carenza di certificazione della sottoscrizione. La censura, che è stata formulata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile, atteso che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, sicché per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovvero quando egli pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l’opposizione ad ordinanza – ingiunzione, dell’argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto, che il vizio di omessa pronuncia è escluso dalla pronuncia sull’accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario dell’ordinanza – ingiunzione, detto accertamento rappresentando l’oggetto del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione (Cass. 3338/2006). Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981 per non essere stato indicato nel verbale impugnato l’ammontare del minimo edittale della sanzione dovuto in modo da consentire l’eventuale pagamento in misura ridotta. Il motivo è infondato. In tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza (Cass. 1412/2007). Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n.4 cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 200, 201 codice strada, 383, 384 e 385 regolamento di esecuzione, denuncia: a) il mancato adempimento relativo alla carenza di certificazione della sottoscrizione e all’indicazione dell’avvenuto deposito dell’originale presso l’ufficio; b) l’erronea indicazione della norma violata (art. 7) in relazione all’infrazione contestata. Orbene, per quanto riguarda la contestazione sub a) la ricorrente non formula specifiche censure avverso la decisione del Giudice di pace che è comunque corretta laddove, nell’escludere la necessità della certificazione della sottoscrizione del verbale redatto con sistema meccanizzato, ha fatto puntuale applicazione del consolidato orientamento seguito al riguardo dalla Suprema Corte, atteso che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, poiché l’art. 385 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell’ufficio o comando predetti, va affermato che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata (Cass. 20117/2006). Peraltro non è prescritto che nel verbale sia dato atto del deposito dell’originale che deve avvenire per legge. Per quel che concerne la censura sub b), va considerato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l’avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (Cass. 2201/2008; 7123/2006): nella specie nel verbale era chiaramente indicata la condotta oggetto della contestazione e la ricorrenti: è stata in grado di difendersi in ordine al fatto addebitato con il quarto motivo la ricorrente, lamentando nullità della sentenza c del procedimento (art. 360 c. 4 cod. proc. civ.) per violazione della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., censura la decisione impugnata che non aveva considerato la doglianza relativa alla mancanza di indicazioni specifiche riferibili alla pretesa economica del Comune e genericamente riferita a spese visura e varie, dovendo le stesse essere specificate nel verbale impugnato: al riguardo non poteva esser attribuita rilevanza alla successiva specificazione da parte della P.A. Il motivo è infondato, avendo la sentenza verificato che le spese erano state analiticamente documentate, non essendo prescritto che nel verbale siano specificate le relative voci. Va infine disatteso il quinto motivo con cui la ricorrente, lamentando difetto e/o insufficienza e/o erroneità della motivazione, ripropone le censure sopra sollevate con riferimento :alla mancata correlazione fra la nonna che sarebbe stata violata secondo quanto indicato nel verbale e la condotta contestata; alla violazione dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981 e alla mancata conformità all’originale del verbale: vanno qui ribadite le considerazioni con cui si è sopra rilevata l’infondatezza dei motivi. Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 500,00 di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge. |