Corte di Cassazione n° 8713 – l’attestazione del verbalizzante circa l’ora della infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata -15.04.2011. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che: “l’attestazione del verbalizzante circa l’ora della rilevata infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso.. trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggetti va, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

 

 

 

 

                                                                      CORTE DI CASSAZIONE

                                                                          II SEZIONE CIVILE

 

                                                             ORDINANZA N° 8713 DEL 15/04/2011

 

 

                                                                            FATTO E DIRITTO

 

Ritenuto che N. M. R. ha impugnato per cassazione la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 41897/08, depositata il 17 giugno 2008, che ha rigettato la domanda di revocazione da essa proposta avverso la sentenza del medesimo Giudice di Pace n. 102333 del 2006, depositata il 20 gennaio 2006;

che, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 221 e 403 c.p.c., 203 del codice della strada e 18 e seguenti della legge n. 689 del 1981;

che la ricorrente ricorda che con la sentenza impugnata per revocazione, il Giudice di Pace di Napoli aveva rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale a lei notificato il 13 aprile 2005, relativo alla violazione accertata il 24 novembre alle ore 12,20, ad opera del conducente del veicolo a lei intestato, e che, a fondamento di detta opposizione, ella aveva dedotto, tra l’altro, la duplicazione della contestazione rispetto ad altro verbale elevato al conducente del veicolo il medesimo giorno, alle ore 12,30, avente ad oggetto la medesima infrazione rilevata nella medesima località;

che, osserva ancora la ricorrente, l’opposizione era stata rigettata dal Giudice di Pace sul rilievo che “i motivi addotti a sostegno del ricorso in presenza di un verbale di contravvenzione redatto da Pubblico ufficiale non possono farsi valere in questa sede. Il verbale opposto è un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e, pertanto, per ottenerne l’annullamento, in base ai motivi esposti in ricorso, è necessario formulare, innanzi al giudice competente, il procedimento di querela di falso espressamente previsto dall’art. 221 c.p.c. In particolare si evidenzia che il verbale opposto è diverso da quello indicato nel ricorso (numero e orario) per il quale l’opponente ha proposto opposizione al Prefetto di Napoli”;

che la N. ricorda quindi che avverso questa sentenza aveva proposto giudizio di revocazione, sostenendo che il Giudice di Pace era incorso in errore percettivo, che lo aveva portato “ad escludere l’identità dei verbali opposti dal trasgressore, cui ha fatto seguito l’opposizione ex art. 203 C.d.S., e della coobbligata proprietaria del veicolo, che ha prodotto opposizione in alternativa a quella al Prefetto”;

che, tuttavia, il ricorso per revocazione era stato rigettato dal Giudice di Pace di Napoli, secondo il quale il primo giudice non era affatto incorso in errore di fatto o in una svista, evidenziando che il verbale opposto era diverso da quello indicato nel ricorso (numero ed orario) per il quale era stata proposta opposizione al Prefetto e che il verbale non era stata elevato da ausiliari del traffico ma dai vigili urbani;

che la ricorrente ritiene che con la sentenza qui impugnata, il Giudice di Pace abbia violato le indicate disposizioni, per non avere rilevato la incidenza causale dell’errore di fatto che sarebbe stato compiuto nella prima sentenza, nella quale si era affermata la necessità della querela di falso, e per avere affermato la diversità dei verbali elevati per la medesima violazione, laddove dagli atti emergeva che i verbali, pur recando un diverso orario, si riferivano alla stessa infrazione compiuta nella medesima via, contestata alla proprietaria con notificazione del verbale e al proprietario con contestazione immediata;

che, dunque, attesa la identità della infrazione, la ricorrente sostiene che i due verbali presenterebbero, quanto all’orario, una insanabile contraddittorietà, tale da precludere ad entrambi i verbali di acquisire efficacia probatoria privilegiata;

che, infine, la ricorrente rileva che, non essendo intervenuto il provvedimento del Prefetto sull’opposizione proposta avverso il verbale contestato personalmente al conducente, dovrebbe ritenersi verificata la decadenza della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione anche riguardo al verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., chiede alla Corte di stabilire “se il mero apprezzamento personale espresso dai verbalizzanti circa l’orario indicato nei p.v. contravvenzionali, h. 12,20 e 12,30, costituisca o meno atto assistito da fede privilegiata, e se allo stesso debba o meno riservarsi il giudizio della querela di falso”;

che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Napoli e al Comune di Napoli;

che solo la Prefettura ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso;

che, ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso della inammissibilità del ricorso;

che la relazione è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, con la quale contesta la proposta di decisione contenuta nella citata relazione.

Considerato che, essendo la sentenza revocanda una sentenza del Giudice di Pace emessa prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza che ha deciso sulla revocazione è suscettibile, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., delle medesime impugnazioni proponibili avverso la sentenza oggetto di revocazione, e quindi, nel caso di specie, di ricorso per cassazione;

che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’amministrazione controricorrente, per mancanza del quesito di diritto, atteso che il ricorso contiene la formulazione di idoneo quesito di diritte-che il ricorso è tuttavia infondato, dal momento che non appare revocabile in dubbio, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, che il verbale oggetto di opposizione si configuri come atto diverso rispetto a quello contestato personalmente al conducente;

che la sentenza impugnata, dunque, nell’avere escluso la sussistenza del denunciato vizio revocatorio, si sottrae alle doglianze della ricorrente;

che le censure sono anche infondate con riferimento al merito alla questione oggetto del quesito di diritto, formulato sul presupposto della identità della infrazione oggetto di contestazione con i due verbali, e consistente nella asserita inidoneità dell’accertamento dell’orario contenuto nel verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ad acquisire efficacia probatoria privilegiata, stante l’esistenza di altro verbale, asseritamente riferito alla medesima infrazione, redatto in un orario differente;

che, invero, la risposta al quesito di diritto formulato dalla ricorrente non può essere altro che affermativa, nel senso che l’attestazione del verbalizzante circa l’ora della rilevata infrazione costituisce accertamento assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso;

che trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggetti va, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);

che certamente la rilevazione dell’orario della infrazione è attività insuscettibile di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente attraverso il giudizio di querela di falso;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo, in favore della costituita amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese riguardo al Comune di Napoli, non avendo detto ente svolto attività difensiva.

 

                                                                                   P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Prefettura di Napoli, che liquida in Euro 400,00, per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

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