Sanzioni amministrative – opposizione ordinanza ingiunzione -inammissibilità riproposizione motivi ricorso a Prefetto -19.12.06
Il Giudice di Pace di Teano, nella sentenza in esame, ribadisce che il ricorso avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al codice della strada può essere proposto, alternativamente, al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada, oppure al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204bis dello stesso codice. In particolare il comma 4 del citato art. 204bis sancisce l’inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. Pertanto, ove il trasgressore proponga davanti al Giudice di Pace opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia, conseguente al rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada, deve escludersi un nuovo esame nel merito della legittimità della sanzione irrogata dall’organo accertatore, già oggetto di esame da parte del Prefetto. A parere di questo del Giudice, il ricorrente, nel ricorso proposto davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve limitare i propri motivi di doglianza alla sola legittimità o carenze formali del provvedimento impugnato, senza poter pretendere alcun riesame delle questioni di merito, già oggetto di esame da parte del Prefetto con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 203 codice della strada. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, in persona del Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha pronunciato ex art. 23 L. 689/81 la seguenteSENTENZA nella causa civile iscritta al n. 240/06 avente ad oggetto:– opposizione avverso ordinanza ingiunzione-e decisa mediante lettura della sentenza all’udienza del 19 dicembre 2006 T R A Tizio, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avv. ……..; , presso lo studio del qualeelettivamente domicilia in ……..; -ricorrente- E PREFETTURA DI Xxxx in persona del Sig. Prefetto pro-temporeCOMUNE DI ……..;.. in persona del Sig. Sindaco pro tempore, -opposti- IL GIUDICE DI PACE Rilevato in fatto:Che, con ricorso depositato in data 22 febbraio 2006, Tizio ricorreva contro l’ordinanza ingiunzione n. 38../05/R/Area IV del 7 novembre 2005 notificata in data 24 gennaio 2006, emessa dal Prefetto di Xxxx, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 147,60 a seguito del rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento violazione al codice della strada n. 166/2005 elevato il 16 aprile 2005 dai Vigili Urbani di ……..;. per violazione dell’art. 141 co. 3 ed 8 del codice della strada, per aver circolato il giorno 16 aprile 2005 alle ore 14,05 sulla via Cerasele loc. S. Lucia superando il limite di velocità di 50 Kmh imposto sul luogo del rilevamento; Che a tale riguardo il ricorrente Tizio adduceva che il provvedimento andava annullato, in via prioritaria, in quanto l’ordinanza ingiunzione opposta non recava la firma autentica del Prefetto di Xxxx, nonché per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione essendo decorso il termine di legge per la notifica dell’ordinanza ingiunzione; nel merito, inoltre, invocava la scriminanti di cui all’art. 3 della L. 689/81. affermando che la violazione contestata dai Vigili Urbani di ……… non era stata commessa con coscienza e volontà, l’accertamento era stato effettuato con apparecchiatura non regolare e non opportunamente segnalata e che la segnaletica stradale non era conforme alle disposizioni impartite dall’art. 77 del regolamento di esecuzione al codice della strada; Che pertanto invocava l’annullamento dell’atto qui impugnato; Che, con decreto ritualmente notificato, veniva fissata l’udienza del 4 luglio 2006 per la comparizione della parti; Che Prefettura di Xxxx ed il Comune di ……….. si costituivano in giudizio a mezzo del proprio delegato Agente Xx , depositando le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione realtiva all’atto impugnato; Che all’udienza del 19 dicembre 2006 era presente per gli opposti il funzionario delegato, il quale insisteva per il rigetto del ricorso, mentre il procuratore del ricorrente insisteva per l’accoglimento e questo Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ritiratosi in Camera di Consiglio, decideva coma da separato dispositivo, di cui dava immediata lettura in aula. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è procedibile, in quanto presentato entro trenta giorni dalla notifica dell’atto impugnato.Va, preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di …….., in quanto unica legittimata è l’Autorità Amministrativa che ha emanato il provvedimento impugnato. Nel merito si osserva che il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. Va, infatti, disatteso il primo motivo dedotto nel ricorso, in ordine al presunto superamento dei termini di legge entro i quali l’ordinanza ingiunzione deve essere emessa. Deve ricordarsi infatti, che, ai sensi del 1° comma dell’art. 204 C.d.S., “Il Prefetto, se non ritiene fondato l’accertamento, adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento…….. Il comma 1bis del prefato art. 204 C.d.S., sancisce, poi: “I termini di cui ai commi1bis (gg. 30) e 2 (gg. 60) dell’art. 203 e al comma 1 (gg. 120) del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Si tratta, dunque, di complessivi giorni 180 o di giorni 210 nei casi, come quello di specie, di ricorso proposto direttamente al Prefetto, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte di quest’ultimo.Ed allora, poiché il ricorso al Prefetto è pervenuto in data 27 luglio 2005, mentre l’opposta ordinanza ingiunzione prefettizia è stata adottata in data 7 novembre 2005, deve convenirsi che tale atto è stato reso entro il termine di decadenza fissato dalla legge.Va, inotre, disatteso l’ulteriore motivo di opposizone, circa l’autenticità della firma apposta sull’ordinanza ingiunzione notificata, atteso che la stessa è stata notificata in copia conforme e non in originale e che la conformità è stata resa da un pubblico ufficiale, contestabile solo con querela di falso.Non possono trovare accoglimento, infine, i motivi di fatto dedotti in ricorso dal ricorrente, essendo stati gli stessi già proposti nel ricorso al Prefetto e da questi rigettato. Ritiene questo Giudice che il ricorso avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al codice della strada può essere proposto, alternativamente, al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada, oppure al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204bis dello stesso codice. In particolare il comma 4 del citato art. 204bis sancisce l’inammissibilità del ricorso davanti al Giudice di Pace qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. Pertanto, ove il trasgressore proponga davanti al Giudice di Pace opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia, conseguente al rigetto del ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada, deve escludersi un nuovo esame nel merito della legittimità della sanzione irrogata dall’organo accertatore, già oggetto di esame da parte del Prefetto, in quanto, se ciò avvenisse, risulterebbe violata la disposizione del comma 4 dell’art. 204bis citato. A parere di questo Giudicante, il ricorrente, nel ricorso proposto davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve limitare i propri motivi di doglianza alla sola legittimità o carenze formali del provvedimento impugnato, senza poter pretendere alcun riesame delle questioni di merito, già oggetto di esame da parte del Prefetto con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 203 codice della strada.Il ricorso va, quindi, rigettato per l’infondatezza dei motivi dedotti in giudizio.Motivi di opportunità, derivanti dalla natura della controversia e dalla difficoltà interpretativa della materia, consiglianodisporsi la compensazione delle spese tra le parti. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunziando sulla domanda introdotta da Tizio nei confronti della Prefettura di Xxxx con ricorso depositato in data 22 febbraio 2006, così provvede:1. rigetta il ricorso proposto contro il Comune di ……..;. per difetto di legittimazione passiva;2. rigetta il ricorso proposto contro la Prefettura di Xxxx;3. per l’effetto conferma la legittimità e validità dell’ordinanza ingiunzione n. 38../05/R/Area IV emessa in data7 novembre 2005 dalla Prefettura di Xxxx e notificata il 24 gennaio 2006;4. compensa tra le parti le spese di giudizio.5. dichiara la sentenza immediatamente esecutiva. Così deciso in Teano addì 19 dicembre 2006 Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani |