Sanzioni amministrative – autovelox – rilevamento incerto – illegittimità – 17.06.08. –

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Images: autovelox polizia.jpgIl Giudice di Pace di Bari, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione ad un verbale di contravvenzione del Codice della Strada, redatto a seguito di accertamento di apparecchiatura elettronica, ha annullato la multa impugnata, dopo aver evidenziando la inattendibilità dell’accertamento avvenuto sulla base di documentazione fotografica depositata dalla Polizia Municipale. Infatti, l’esame del rilievo fotografico ha sottolineato la presenza contemporanea di due autovetture che procedono in senso inverso una rispetto all’altra che sono state contemporaneamente fotografate, circostanza che rende assolutamente incerto il rilevamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica, in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità, pertanto l’apparecchio è privo dei parametri che permettono l’esatta rilevazione.   

                                                     GIUDICE DI PACE DI BARI
 
                                       Sez. V, sentenza 17 giugno 2008, n. 4344     

                                                    Svolgimento del processo
   

Con atto depositato il 9.10.07 C.A. impugnava il verbale di contestazione n. …/..07/V del … della Polizia Municipale di Bari con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 142/9 C.d.S. con applicazione di una sanzione di €. 370,00 + 13,38 (spese di notifica) in quanto in data 6.3.07 alle ore 11,22 sulla SS 16 bis con direzione sud al Km. 793+100, nel territorio del comune di Bari, il conducente del veicolo targato … circolava, alla velocità di km/h 98, superando di oltre Km. 40 i limiti di velocità fissati in km/h 50, considerata la tolleranza dovuta per l’apparecchio di rilevamento – Velomatic 512 (103/b) matricola 251522523 omologazione n. 2961 del 27.11.1989, revisione e taratura S.I.T. del 18.10.2006.  
L’opponente a sosteneva la illegittimità della contestazione per violazione delle norme sulla riservatezza personale; inaffidabilità del rilevamento effettuato a mezzo dell’apparecchiatura elettronica; la omessa immediata contestazione e la mancata esibizione della documentazione relativa all’intero procedimento.  
Sulla base di tali ed altri motivi concludeva per l’annullamento previa sospensiva del verbale impugnato con condanna del resistente alle spese del giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.  
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Bari faceva pervenire documentazione e chiedeva rigettarsi il ricorso.  All’odierna udienza il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.    

                                                         Motivi della decisione
   

Dei numerosi motivi di opposizione, ritiene il giudicante di esaminare preventivamente quello relativo alla attendibilità del rilevamento elettronico, atteso che il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura Velomatic 512 (103/b) matricola 251522523 omologazione n. 2961 del 27.11.1989, revisione e taratura S.I.T. del 18.10.2006 e che, l’eventuale accoglimento del motivo di opposizione in esame determina la definizione dell’intero procedimento. 
 
Riguardo alla contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla inattendibilità del rilevamento elettronico, rilevato che il Comune di Bari ha depositato anche la documentazione fotografica dell’accertamento della violazione, è su tale documento che va concentrata l’attenzione, allo scopo di verificare se l’accertamento è stato correttamente effettuato.  
L’esame del rilievo fotografico evidenzia la presenza contemporanea di due autovetture che procedono in senso inverso una rispetto all’altra che sono state contemporaneamente fotografate.
La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità, questa particolare circostanza, priva l’apparecchio dei parametri che permettono l’esatta rilevazione.
 Una foto scattata dal summenzionato strumento, a due auto, che transitano in direzioni contrapposte nello stesso momento e nello stesso luogo, non può essere posta a base di una verbale di contestazione perché, una delle due, potrebbe transitare a velocità ridottissima oppure, potrebbe verificarsi che le due velocità si sommino e tanto perché il rilevatore (Velomatic), pur scattando la foto, non è in grado di comprovare l’infrazione, non potendo dimostrare quale delle due auto è in violazione.  
Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura che ha rilevato la presenza contemporanea di due autovetture, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.  
Per le suesposte ragioni, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente, il ricorso merita accoglimento con il conseguente annullamento del verbale di contestazione impugnato.  Sussistono, giusti motivi per la compensazione delle spese, in considerazione della novità della questione trattata.    

                                                                    P.Q.M.
   

Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da C.A. con atto depositato il 9.10.07, così provvede:
 – accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione n. …/..07/V del 6.3.07 della Polizia Municipale di Bari;  – spese compensate.

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