Sanzioni amministrative – circolazione in senso contrario e mancata ottemperanza all’alt degli agenti – 26.07.07. –
Il Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza in oggetto, dopo aver affrontato la problematica relativa all’applicazione del combinato disposto degli art. 200 e 201 del C.d:S., si è soffermato sulla violazione di cui all’art. 192 C.d.S.: “Non va sottaciuta la circostanza che in precedenza l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale, era considerato come reato dall’art. 650 c.p..Ora detta inosservanza, molto grave, è considerata come violazione amministrativa dall’art. 192 comma 1 c.strad., che ha il fine della prevenzione e dell’accertamento di infrazioni in materia di circolazione stradale. Ne consegue che l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento in materia di circolazione stradale, integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 comma 1, la cui insussistenza può solo essere impugnata con querela di falso a carico degli agenti accertatori”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 2482/2007 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazioni al CDS nel Comune di Massafra, promossa da: R. S., residente in Massafra, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’avv. V. M. in Massafra dal quale é rappresentata e difesa in virtú di mandato a margine del ricorso Opponente-ricorrente CONTRO COMUNE DI MASSAFRA, in persona del l.r.p.t., opposto- resistente Conclusioni per 1’opponente: ” il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia : a) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. 269569, redatto dalla Polizia Municipale di Massafra (TA) in data 25.09.2006, notificato il 15.01.2007, relativo alla violazione al C.d.S. rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti; b) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI; c) condannare il Comune di Massafra al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario; d) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza la segnalazione della patente di guida e la decurtazione dei punti sulla patente di guida.” Conclusioni per il Comune opposto: ” ..infondatezza del ricorso di cui si chiede il rigetto.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato in data 13.03.2007 R. S. si opponeva al pagamento delle sanzioni di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 269569, redatto dalla Polizia Municipale di Massafra (TA) in data 25.09.2006, notificato il 15.01.2007, relativo alle violazioni dell’art. 7 commi 1 e 14, dell’art. 141 commi 1 e 11 e dell’at. 182 commi 1 e 16 del C.d.S. ” perché il giorno 25.09.2006 alle ore 13,00 il conducente del ciclomotore , targato …… circolava in c.a. in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica verticale, ometteva di regolare la velocità del veicolo in modo tale da evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e non ottemperava all’invito di fermarsi rivoltogli nelle forme di legge.” Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 25.09.2006, poiché il conducente del ciclomotore “.non si fermava all’ALT dell’agente in divisa.” Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato: la violazione dell’art. 201 c.d.s. e dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 385, comma 1 del reg.to di Esec. Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Massafra, depositava la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81. Nel merito la nota in data 10.07.2007, prot. 3423 depositata dal Comune controdeduceva puntualmente tutte le eccezioni di nullità contenute nell’atto della ricorrente. La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia dell’accertamento di violazione, copia conforme all’originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione. Dopo la discussione, in presenza del difensore della sola parte opposta, la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l’opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata. Sempre preliminarmente va sottolineato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.126-bis, comma 2, del C.d.S. nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti sulla patente di guida quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale. La ricorrente ha sollevato solo eccezioni di tipo formale e procedurale che non possono inficiare la validità del verbale contestato, attesa la gravità delle infrazioni accertate e successivamente contestate. La prima eccezione di cui è opportuno trattare è la mancata contestazione immediata. Orbene, l’art. 200 applicabile alle violazioni amministrative del cod. strad., prevede che “la violazione, quando e’ possibile, deve essere contestata immediatamente”. Se la contestazione immediata non e’ avvenuta, si applica l’art. 201 C.d.S., il quale prevede il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione deve essere notificato entro 150 gg. al trasgressore. Il combinato disposto degli art. 200 e 201 del C.d:S., quindi, fissa due obblighi per gli organi amministrativi che accertano la violazione; a) innanzitutto, l’obbligo di effettuare la contestazione immediata della violazione, quando essa é possibile; b) in via subordinata, quando la contestazione immediata non e’ avvenuta (fosse essa possibile o meno), l’obbligo di notificare gli estremi della violazione entro un termine determinato. E’ ciò che esattamente e legittimamente è stato eseguito dalla P.M. del Comune di Massafra in presenza di un conducente di ciclomotore che va in senso contrario al senso di circolazione consentito da apposita segnaletica verticale e che non si ferma all’alt intimato da due agenti in divisa. Non va sottaciuta la circostanza che in precedenza l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale, era considerato come reato dall’art. 650 c.p. Ora detta inosservanza, molto grave, è considerata come violazione amministrativa dall’art. 192 comma 1 c.strad., che ha il fine della prevenzione e dell’accertamento di infrazioni in materia di circolazione stradale. Ne consegue che l’omessa ottemperanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento in materia di circolazione stradale, integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 comma 1, la cui insussistenza può solo essere impugnata con querela di falso a carico degli agenti accertatori. Nel caso di specie l’accertamento che esso presuppone si fonda su rilevamenti direttamente eseguiti da ben due agenti, che difficilmente abbiano potuto errare nel rilevamento della targa. Dall’esame del verbale impugnato non è evidente alcuna difformità sostanziale rispetto al modello approvato ai sensi dell’art. 383 del Reg. di Esec. del C.d.S. Anzi, gli elementi contenuti in detto verbale sono più che sufficienti al trasgressore per disporre di tutti i dati necessari ad identificare il tipo di violazione commessa con tutte le altre circostanze di luogo e di tempo della presunta violazione. Ne consegue la insussistenza di tale motivazione di annullamento. Irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla ricorrente ( omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento; violazione dell’art. 201 c.d.s.; nullitá del verbale per difetto di notifica; violazione dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 383, comma 3 del regolamento di Esec.) Rimasto ignoto il conducente, per gli effetti della sentenza nr. 27 del 24.01.2005 non é applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente della ricorrente. Ricorrono motivi di giustizia per la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da R. S., depositata il 13.03.2007, visto l’art.23 della legge n. 689/81 e l’art. 204 bis del CDS, così decide: 1) rigetta il ricorso; 2) di conseguenza conferma il verbale di contestazione con l’applicazione delle sanzioni al minimo edittale. 3) non ritiene applicabile la decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida della ricorrente; 4) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi. Così deciso a Taranto il 26 luglio 2007 Il Giudice di Pace (Dr. Martino Giacovelli) |