Sanzioni amministrative – notifica del verbale per compiuta giacenza nulla se l’avviso di ricevimento senza menzione delle operazioni compiute dall’Ufficiale -18.07.2011 –

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Images: multa.jpgIl Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in esame, ha ribadito quanto stabilito dalla Suprema Corte, in particolare: “nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione”.

 

                                                                      REPUBBLICA ITALIANA

                                                                IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

                                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8121/2011 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da P. R., rappresentata e difesa dal Dott. A. C., presso il cui studio, sito in via E. …, ha eletto domicilioopponente

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. Giuseppe PItarresi

opposto costituito

Serit Sicilia S.p.a. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore

opposto contumace
Oggetto : O. S. A.

                                                                           FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 10/06/2011, l’opponente impugnava la cartella di pagamento della Serit Sicilia S.p.a. n. 291 2011 0004060549, recante l’importo di € 377,49 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui risulta essere ente titolare il Comune di Palermo.

 

L’opponente eccepiva a tal proposito di non aver mai ricevuto alcun atto pregresso.

 

Contumace l’ente esattore, si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che produceva la documentazione di rito, ed in particolare copia del verbale di violazione n. 01166761/09/V/O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo il 26.11.2009 e notificato, per compiuta giacenza, ex art. 140 c.p.c., il 27.03.2010.

 

 

 

Va anzitutto precisato che – per giurisprudenza costante – è ammesso ricorso avverso cartella esattoriale, a condizione che il titolo esecutivo, costituito dal verbale di contestazione non opposto , non si sia ritualmente formato : il che puo’ avvenire quando esso risulti non debitamente contestato, ovvero non ritualmente notificato.

 

Orbene, all’esito dell’istruzione dibattimentale non risulta emersa prova della regolare notificazione degli atti pregressi e consistenti nella notifica all’opponente del suindicato verbale.

 

In tal senso, ci si conforma all’orientamento della Suprema Corte che, a proposito delle operazioni di notifica effettuate per compiuta giacenza, a seguito di assenza del destinatario dell’atto, sostiene che “nella notificazione a mezzo posta l’ufficiale postale, nel caso in cui non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece (artt. 8 e 9 legge 20 novembre 1982, n. 890), dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego in sua vece, deve rilasciare avviso al destinatario del deposito del piego nell’ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente compiuti inutilmente dieci giorni dal deposito. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte, comporta la nullità della notificazione”.

 

Nel caso specifico, la Suprema Corte confermava la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione avverso un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, motivata con riferimento ad un vizio di notifica del verbale, avvenuta a mezzo posta, “per la mancanza, sulla busta restituita al mittente per compiutagiacenza, così come sulla cartolina che la accompagnava, della indicazione delle modalità con le quali il notificando sarebbe stato cercato senza essere reperito e comunque messo nella condizione di venire a conoscenza del verbale”.

 

Nell’occasione, i giudici di legittimità rilevavano che “la sola annotazione, sia sul piego restituito al mittente, sia sull’avviso di ricevimento, della <compiutagiacenza> (come nel caso oggetto del presente ricorso, n.d.r.), non consentiva di ricavare l’avvenuto espletamento delle prescritte formalità, con conseguente nullità della notifica” (così, Cass. Civ. n. 28856/05 ; conf. da Cass. Civ. n. 5823/99).

 

 

 

Conseguentemente, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, “il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l’inesistenza del credito azionato, comporta – secondo la giurisprudenza di legittimita’ – la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione “ : cosi’, fra le altre, Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 59 del 08/01/2003.

 

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare degna di accoglimento l’opposizione proposta dall’opponente, onde si ritiene di dover annullare la cartella di pagamento della Serit Sicilia S.p.a. n. 291 2011 0004060549.

 

Vertendosi su presunzioni legali, si ritiene che sussistano i presupposti processuali per compensare tra le parti le spese di lite.

 

 

 

                                                                                 P. Q. M.

 


Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;

 

Visti l’art. 92 e ss. C.p.c. ;

 

Accoglie l’opposizione proposta da P. R., come sopra rappresentata e difesa, in data 10/06/2011.

 

Conseguentemente, annulla la cartella di pagamento della della Serit Sicilia S.p.a. n. 291 2011 0004060549.

 

Spese interamente compensate.

 

 

 

Cosi’ deciso in Palermo addi’ 18/07/2011.

Il Giudice di Pace

 


(Dott. Vincenzo Vitale)

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