“La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in tema di violazioni al Codice della Strada, qualora, nelle ipotesi previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell’infrazione, l’Organo accertatore non deve compilare due distinti verbali ( uno di accertamento ed uno di contestazione dell’illecito) deve compilare un unico verbale, nel quale deve inserire gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per ì quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al Comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto ovvero di una copia autentica. Nel caso di accertamento della violazione della sosta da parte del ausiliario del traffico, a questi risulta demandato solo il rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione, mentre l’attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale, è eseguita dall’organo accertatore.”
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO in persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguenteSENTENZA n. 1296/10 nella causa R.G. N° 10642/09, avente ad Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81 a verbale di contestazione nr. 6313G/2009/P del 05.08.2009, relativo alla con-travvenzione al C.d.S. dell’importo di € 46,62, promossa da F. C. in qualità di proprietario dell’autovettura tg.(…),ai fini della pre-sente procedura, elettivamente domiciliato in Massafra, presso e nello studio dell’Avv. V.M. che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente CONTRO COMUNE DI MASSAFRA, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Martino Carmelo Tamburrano, domiciliato, ai fini della notifica, presso la casa Comunale, sita in Massafra alla via Vittorio Veneto n. 15. resistente. Conclusioni per il ricorrente: “ …il Giudice di Pace adito, contrariis relectis, Voglia: a) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. …/2009/P del 05.08.2009 rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici con-seguenti; b) condannare il Comune di Massafra al pagamento delle spese e compe-tenze all’ avv. V. M. anticipatario; c) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta.” Conclusioni per il Comune resistente:“Voglia 1’ill.mo Giudice di pace adito, contrariis reiectis, rigettare il ricorso propo-sto da controparte, poiché inammissibile, infondato e pretestuoso per le ragioni pre-cedentemente esposte.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo quanto stabilito dall’art. 132 c.p.c. per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009. Si accenna soltanto che con atto depositato il 16.11.2009 il ricorrente, quale proprietario del veicolo tg. (…) impugnava il verbale di accertamento n. …./2009/P del 05.08.2009 redatto dagliausiliari del traffico della P.M. del Comune di Massafra per violazione all’art. 7 commi 1f-14 del vigente codice della strada. Con tale atto veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di €. 38,00 oltre € 8.62 per spese. All’udienza del 04.03.2010 la causa era decisa sulla base della documentazione agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza in udienza e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE I1 ricorso proposto è privo di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni di cui in seguito, dedotte dagli atti depositati. Il ricorrente sostiene che non gli è stato notificato uno degli originali del verbale d’accertamento o copia autentica dello stesso, essendo stato notificato la sola copia del verbale di contestazione, ove sono riportati semplicemente i dati dell’accertamento. Si osserva che é vero che l’accertamento e la contestazione sono atti tra loro distinti e giuridicamente diversi, ma del resto è anche legittimo che essi possano essere contenuti in un unico atto amministrativo. Nel caso in esame l’accertamento e la contestazione sono contenute nel verbale oggetto di opposizione; infatti esso è titolato “Accertamento di violazione” con carattere in grassetto e grandezza doppia rispetto a quello del rimanente testo. Trattandosi di violazione della sosta non pagata, in assenza del conducente-trasgressore, è evidente che la redazione del verbale di accertamento avviene suc-cessivamente, per cui lo stesso atto di accertamento in originale viene contestato successivamente attraverso la sua notificazione. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che in tema di viola-zioni al codice della strada, qualora, nelle ipotesi previste dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del predettocodice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell’infrazione, l’Organo accertatore non deve compilare due distinti verbali ( uno di accertamento ed uno di contestazione dell’illecito) ma, ai sensi l’art. 385 dello stesso regolamento, deve compilare un unico verbale, nel quale deve inserire gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per ì quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al Comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali) ovvero di una copia autentica. Nel caso di accertamento della violazione della sosta da parte del ausiliario del traffico, a questi risulta demandato solo il rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione, mentre l’attività amministrativa, consistente nella redazione del verbale, è eseguita dall’organo accertatore (art. 17 – comma 132 della legge 127/1997). Nel caso che il Comune abbia provveduto a notificare uno degli originali come emerge nel caso di specie dal verbale in atti, lo stesso risulta sottoscritto in originale dall’agente accertatore, per cui da rigettare è l’eccezione del ricorrente. Relativamente sempre al merito, lo stesso ricorrente eccepisce l’omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’agente accertatore. Anche questa censura è priva di pregio, poiché il verbale di cui trattasi è stato compilato con il sistema informatico. A tal riguardo i1 comma 2° dell’art. 3 dei D.L.vo n. 39/1993 testualmente reci-ta: “Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni 1’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistemaautomatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”. Si considera che il responsabile dell’immissione dati, oltre ad indicare il proprio nome, ha apposto altresì la propria firma, per cui anche questa eccezione del ricorrente non può che essere rigettata. Il medesimo ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa certificazione di autentica del capo ufficio. Anche questa censura è da ritenere priva di pregio, poiché il ver-bale notificato al ricorrente non èaltro che un esemplare originale e non necessita di certificazione di autenticità. Il ricorrente, inoltre, afferma che gli ausiliari del traffico non sono legittimati ad applicare la sanzione e quindi a svolgere le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, attesoche non risultano compresi, quali soggetti, nell’elenco degli abilitati riportati nell’art. 12 del C.d.S. La censura non è fondata. Sebbene gli ausiliari del traffico non siano compresi nell’elenco dei soggetti deputati agli atti di accertamento delle violazioni in mate-ria di C.D.S. gli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 – comma 132 della legge 127/1997, come integrato dall’art. 68 – comma1 – della legge 488/1999, possono svol-gere solo funzioni di accertamento, sebbene con i limiti impostidalla stessa nor-ma, a condizione che agli stessi venga conferito tale funzione dal Sindaco. La predetta norma stabilisce infatti che, come innanzi già detto, il Sindaco conferisce al dipendenti delle società di gestione dei parcheggi le funzioni di accertamento delle violazioni in materia della sosta, limitatamente alle. aree oggetto della concessione; resta inteso che, in ossequio alla stessa norma, la competenza in materia di comminazione delle sanzioni amministrative resta di competenza del ufficio di polizia municipale. II verbale di violazione opposto, infatti, è stato redatto da un agente della polizia municipale sulla scorta degli elementi di base, posti a fondamento dell’ accertamento, forniti dall’ausiliario deltraffico. Inoltre, il ricorrente censura la mancata redazione della relazione di notifica. La censura non è fondata. Sul verbale notificato al ricorrente e sulla copia dell’ufficio risulta regolarmente redatta la relazione di notifica a mezzo posta con l’indicazione dell’agente di P.M. che vi ha provveduto, integrata dalla firma dello stesso. In ogni caso, a tal riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che in tema di sanzioni amministrative, comprese quelle sulla disciplina della circolazione stradale, ove la notificazione della contestazione sia effettuata da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con l’invio a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla 1. n 890 del 1982, costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della notificazione medesima. ( Cas-saz. Sez. UU. 19.07.1995 n. 7821). Parte ricorrente mette in dubbio l’esistenza del cartello stradale che indica la sosta a pagamento ed afferma che, ove esista, esso risulta istallato in violazione alle prescrizioni di legge, nè la società dei parcheggi ha assunto alcun onere di cu-stodia. Preliminarmente si evidenzia che un principio cardine del nostro ordinamento è quello previsto nell’art. 2697 C.C. il quale al primo comma testualmente ríporta: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In forza di tale principio l’attore ha l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia quei fatti che producono gli effetti da lui in-vocati Parte ricorrente non solo non prova il proprio assunto ma non riferisce nem-meno quali prescrizioni siano state violate nell’istallazione della segnale stradale. Si precisa inoltre che non sussiste alcun obbligo di custodia dei veicoli sulle aree di sosta a pagamento, per cui anche queste ultime censure devono essere di-chiarate infondate. Il ricorrente aggiunge che le aree destinate alla sosta devono essere ubicate fuori dalla carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostaco-lino lo scorrimento del traffico. A tal riguardo, preliminarmente si rende necessario sottolineare la distinzione tra il concetto di sosta e quello di parcheggio_ II C.d.S. definisce “sosta” la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157/1° comma lett.c), definisce “parcheggio” l’area o infrastruttura posta fuori della car-reggiata, destinata alla sosta (regolamentata o non) dei veicoli (art. 3 comma 1 punto n. 34). I1 parcheggio e la sosta dei veicoli, che il Sindaco può vietare o subordinare al pagamento di una somma ( art. 7 comma1 lett.f) si distinguono conseguentemente tra loro solo per l’elemento topografico della sosta dei veicoli che nel primo caso avviene in un’area esterna alla carreggiata, specificatamente a ciò adibita, e nel secondo caso in aree poste all’interno della carreggiata, e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Lo stesso art. 3 del C.d.S. al punto 23, definisce la fascia di sosta laterale quale parte della strada, adiacente alla carreggiata, comprendente, tra l’altro, l’eventuale fascia degli stalli di sosta. La sosta realizzata e consentita sulla strada in questione è da ritenersi pertanto legittima. Parte ricorrente sostiene che 1’appalto delle aree soggetto a sosta a pagamento non sono state date nel rispetto dell’art. 113 del D.L.vo 267/2000 e pertanto gli ausiliari del traffico non sono legittimati ad elevare contravvenzioni. A tal riguardo, preliminarmente si osserva che un atto amministrativo, seppure illegittimo, gode del principio dell’esecutorietà e come tale è valido ed efficace fino al momento in cui detto atto viene caducato o in autotutela dallo stesso soggetto che lo ha prodotto o dall’Autorità giurisdizionale adita da soggetto legittimato. Inoltre, parte ricorrente censura la pretesa economica del Comune relativamente alle spese del procedimento. Anche questa censura è priva di pregio, poiché il C.d.S. all’art. 201 – comma 4 – esplicitamente dispone che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa. Infine, nel caso di specie non ricorre la violazione del principio sancito dalla sentenza della Cassaz. a SS. UU. n. 116 del 09.01.2007, in quanto la percentuale degli stalli liberi e/o non a pagamento, è garantita dagli stalli a sosta gratuiti esistenti nelle strade secondarie limitrofe all’area di accertamento di che trattasi. Si aggiunge, inoltre, che il verbale risulta completo in tutti i suoi elementi costitutivi ed elementi identificativi del veicolo e per i motivi su esposti non si può non confermare la piena validità del verbale impugnato con l’applicazione al minimo della sanzione comminata. Occorre considerare, infine, anche se non rilevante ai fini giuridici, la funzione ambientale-urbanistica che esplica la previsione di zone a sosta prepagata, in quanto consente nelle zone più trafficate delle città a tutti gli automobilisti di poter usufrui-re a turno di quei servizi centrali ivi esistenti, e tra l’altro, senza l’assillo o addirittura le richieste estorsive di parcheggiatori abusivi. Per quanto sopra, il ricorso non può che essere rigettato e le spese di giudizio vengono integralmente compensate, atteso che la parte resistente non ha depositato alcuna nota spese. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta con ricorso depositato in data 16.11.2009 avverso il verbale di contestazione n. 6313G/2009/P, prot. 1863/2009 redatto dagli Ausiliari del traffico della Polizia Municipale di Massafra, conferma la legittimità del verbale impugnato con l’applicazione al minimo della sanzione, oltre le spese amministrative indicate in verbale. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso a Taranto il 04.03.2009 Il Giudice di Pace ( Dr. Martino Giacovelli) |