Sanzioni amministrative – la notifica deve essere immediata o deve avvenire, per notificazione, entro il termine massimo di 90 giorni dall’accertamento – 15.02.2011. –

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Images: multa.jpg“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90  dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Cosi’ dispone l’art. 201 del Dlgs n. 205 del 1992, ove è stabilito che il verbale va notificato ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. La legge, a tale riguardo,  non ammette deroghe”.

  

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace della sezione VIII civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa n. 16527/2010 R.G., promossa da

M. L., personalmente, residente in via …….. n. ……..opponente
contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. Salvatore V.opposto costituito 
Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa ex L. 689/81. 


                                                                            FATTO E DIRITTO


Con atto di opposizione depositato il 23/12/2010, il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 201 del Codice della Strada, rilevando il mancato rispetto del termine di 90 giorni relativo alla notifica del verbale di violazione n…../10/V/O del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo produceva copia dell’avviso di ricevimento, spedito tramite R.A.R., in data 10/11/2010 a seguito di irreperibilità del destinatario.
Orbene, ai sensi dell’art. 14 ultimo comma della l. 689 81, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.Per quanto concerne la normativa attinente alla circolazione stradale, la contestazione della violazione amministrativa deve essere immediata e fatta per iscritto o deve avvenire, per notificazione, entro il termine massimo di 90 giorni dall’accertamento.
Cosi’ dispone l’art. 201 del Dlgs n. 205 del 1992, ove è stabilito che il verbale va notificato ai soggetti interessati entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.La legge, a tale riguardo,  non ammette deroghe , e quindi la mancata contestazione nel termine –  perentorio e di decadenza – previsto dalla legge produce l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, ex art. 14, ultimo comma legge 689 / 81.Orbene, in base al computo dei giorni intercorrenti dal dies a quo al dies ad quem, ossia dalla data dell’accertamento del fatto ad opera della Polizia Municipale ( 13/08/2010 ) al giorno della notificazione all’opponente ( 20/11/2010 ), si evince il mancato rispetto del termine massimo previsto dalla legge.
Nel caso di specie, infatti, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., cosi’ come modificato a seguito di intervento della Corte Costituzionale del 14/01/2010 n. 3, “ la notifica si dà per avvenuta decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa “.
Conseguentemente, va dichiarata l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa, portata a verbale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nel rimborso dell’importo di € 41,00, corrisposti originariamente dall’opponente per l’iscrizione a ruolo della causa. 
 
                                                                                  P.Q.M. 

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81;
Accoglie l’opposizione proposta da M. L. nei confronti del Comune di Palermo proposta con ricorso depositato il 23/12/2010, avverso verbale di violazione n. ……./10/V/O del Comune di Palermo, elevato in data 13/08/2010 e notificato in data 28/11/2010.Dichiara estinta l’obbligazione relativa al pagamento della sanzione amministrativa a seguito della violazione di cui all’art. 201 C.d.s.
Condanna il Comune di Palermo alla refusione delle spese di lite, ammontanti ad € 41,00, in favore dell’opponente, Sig. M. L.. 
Cosi’ deciso in Palermo il 15/02/2011.
                 
                                   Il Giudice di Pace
                               
(Dott. Vincenzo Vitale)

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