Corte di Cassazione Ordinanza n. 12932/2015 – notifica a mezzo posta –priva di alcun valore la prova della data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento senza che ci sia l’attestazione dell’ufficiale postale – 20.05.2015 . –
Corte di Cassazione Ordinanza n. 12932/2015 – notifica a mezzo posta –priva di alcun valore la prova della data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento senza che ci sia l’attestazione dell’ufficiale postale – 20.05.2015 . –
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE VI^
ORDINANZA N. 12932/2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 23/06/2015
ORDINANZA
sul ricorso 1742-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F. D. S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
C.., presso lo studio dell’avvocato F. R., rappresentata e difesa dall’avvocato D. T., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 86/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato A. B. per delega dell’Avvocato D. T., che si riporta agli atti e chiede il rinvio alla pubblica udienza.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.84/2013/45, depositata il 21.5.2013.
Il giudice di appello dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento reso nei confronti della società F. d. Assicurazioni spa relativo a IVA per l’anno 2006.
Secondo la CTR, poichè doveva applicarsi il termine di impugnazione semestrale ai sensi dell’art.327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado, depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di Poste italiane fornita dalla società resistente, consultabile agli atti “…e diversamente da quanto indicato dal mittente nella cartolina predisposta dal medesimo soggetto a titolo di avviso di ricevimento ed è pertanto tardivo..”.
L’Agenzia deduce col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2699 e 2700 c.c., 4 1.n.890/1982, 327 c.p.c., 16, 49, 51 e 53 d.lgs.n.546/92.
La CTR, omettendo di dare rilievo alla data del 16.9.2011 di spedizione dell’atto di impugnazione apposta sull’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello, aveva tralasciato di esaminare le risultanze dotate di fede privilegiata. Peraltro la CTR aveva attribuito valore probatorio ai dati del foglio stampato dal servizio di consultazione on line di Poste italiane che non fanno fede della consegna reale.
Con il secondo motivo si deduce la stessa censura esposta nel primo motivo sotto il profilo dell’errar in procedendo — art.360 c.1 n.4 c.p.c. .
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha eccepito l’inammissibilità e infondatezza delle censure. Deduce che l’Ufficio non aveva mai prodotto copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, sicchè dello stesso non poteva tenersi conto in quanto documento allegato per la prima volta nel giudizio di legittimità. Inoltre, le censure tendevano ad un riesame nel merito delle valutazioni espresse dal giudice di appello, insindacabili in sede di legittimità. Evidenziava, ancora, che l’indicazione della data di spedizione contenuta nell’avviso di ricevimento non era dotata di fede privilegiata questa riguardando, alla stregua dell’art.4 c.3 1.n.890/1982, unicamente la data di ricezione del piego raccomandato dal destinatario. Ciò che era confermato dal precedente(Cass.n.19387/12) richiamato dalla parte ricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
I motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono manifestamente infondati.
Il Collegio ritiene di dovere dare continuità all’indirizzo espresso da questa Sezione nell’ordinanza n.20786/2014, che qui si riporta testualmente: “…va anzitutto chiarito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità dì prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111).
La Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003, n. 12135), che «ove l’involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall’art. 1335 c.c., che l’autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l’involucro le conteneva, atteso che, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione». Queste stesse pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti.
Nel caso in esame, indubitabilmente, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’agente postale, posto che l’art. 6 del dp.r. 29 maggio 1982, n. 655 (approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) prescrive che «gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 del codice postale,…sono predisposti dagli interessati>> . Va, peraltro, evidenziato, che la circostanza che «l’avviso di ricevimento è avviato insieme con l’oggetto cui si riferisce>> (art. 7 del d.p.r. n. 655/82) e che «l’agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest’ultimo dal destinatario>> (art. 8, 1° co. del suddetto dp.r.), provvedendo a rispedire subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, 2° co.), comporta che le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della prova.”
Ora, appare evidente la piena conformità a legge della sentenza impugnata che, considerando priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale, ne ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello in assenza di ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375, 380 bis e 382 3^ comma c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Pone a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della parte ricorrente in euro 700,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 20.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile