Sanzioni amministrative –comunicazione dati patente –violazione ex art. 126 bis C.d.S. – 26.11.09. –

Images: multa.jpg
Images: multa.jpg
Images: multa.jpgIl Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in esame ha precisato: “Il processo verbale scaturente dall’omissione della comunicazione dei dati personali e della patente del conducente che era alla guida al momento della commessa violazione diventa definitivo con il decorso del termine utile al pagamento in misura ridotta o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide l’opposizione. Dalla definitività dell’accertamento inizia a decorrere il termine utile alla comunicazione dei dati del conducente. L’illecito omissivo matura solo con la scadenza del termine utile alla comunicazione.Dalla consumazione dell’illecito omissivo torna applicabile il termine generale di 150 giorni per la notifica del verbale relativo alla violazione del secondo comma dell’art. 126 bis del Codice dela Strada”.   

                                                   
                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente  
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3431/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Opposizione a verbale di contestazione.
T R A
TIZIA, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) –  c.f. (… – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

                                                                                                                         RICORRENTE-PRESENTE

E COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to, ope legis, in (…) presso la Casa Comunale; 
            
                                                                                                            
                                                                                                                        RESISTENTE-CONTUMACE

CONCLUSIONI Per la ricorrente: annullare il verbale di contestazione n.0336… del 17/4/08, notificato in data 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo.30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n.5805QP del 10/5/07), emesso dalla Polizia Municipale del Comune di (…).

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto depositato il 7/10/08, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.03366QP del 17/4/08, notificato in data 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo 30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n.5805QP del 10/5/07), emesso dalla Polizia Municipale del Comune di (…).
Deduceva la ricorrente:– che, il p.v. doveva ritenersi estinto per non essere stato notificato nel termine di 150 giorni, così come prescritto dall’art. 201 del C.d.S.Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse alla quale rimaneva contumace la P.A.All’esito dell’udienza del 26 novembre 2009, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che la ricorrente ha rettamente adito il Giudice di Pace territorialmente competente.
In merito si è espresso il Ministero dell’Interno, con circolare Prot. n. M/2413/28, in risposta a segnalazioni da parte di alcune Prefetture, circa le incertezze e le difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice di Pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione delle violazioni dell’art. 180, comma 8, CdS, violazione richiamata espressamente dall’art. 126 bis, comma 2, dello stesso Codice, ritenendo che:– al fine di fondere la competenza del Prefetto e/o Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest’ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato.Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno è giunto a questa conclusione, individuando, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere la condotta illecita specificatamente contemplata dall’art. 180, comma 8, CdS.
In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell’art. 126 bis, comma 2 e dell’art. 180, comma 8, CdS, concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in luogo diverso dalla prima. Infatti, qualora l’autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorsi vanamente i 60 giorni dall’avvenuta notifica, si perfezionerà l’illecito.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, configurandosi come un giudizio rivolto all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, comporta che all’Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.Inoltre, è importante sottolineare che la P.A. convenuta in giudizio, con l’emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, in sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento, ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto concorrenti alla configurazione della violazione.
La decisione della controversia implica la risoluzione della questione concernente la legittimità della contestazione fatta ai sensi degli artt. 126 bis, comma 2 e 180, comma 8.All’atto della notifica del p.v. per violazione delle norme del CdS il trasgressore, o l’obbligato in solido, ha 60 giorni dall’avvenuta esecutività del processo verbale per comunicare le generalità ed i dati della patente di colui che, effettivamente, era alla guida del veicolo alla data della commessa violazione.Ciò si evince dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS.
La disciplina per la contestazione e notificazione del verbale contenente la sanzione amministrativa di cui all’art. 180, comma 8, prevista dal comma 2 dell’art. 126 bis, prescrive che alla violazione di cui al primo comma si applica la sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.I documenti (rectius – dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione) devono essere comunicati dal proprietario dell’autoveicolo con cui è stata commessa la violazione, entro “il termine stabilito nell’invito medesimo” (rectius – processo verbale scaturente dalla violazione di norme di comportamento del CdS).
Il processo verbale di cui alla violazione principale, in mancanza di pagamento della sanzione in misura ridotta ed in assenza di impugnativa nei sessanta giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.Pertanto, dal momento in cui il verbale è diventato esecutivo il proprietario deve, entro sessanta giorni, comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.Infatti, si pensi al caso in cui il proprietario, obbligato in solido, impugni il processo verbale dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
In questo caso, Egli non è tenuto a comunicare i dati. 
La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 27 del 24/01/05, al punto 9.1.2. ha così precisato: Quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni (N.d.R. oggi divenuti sessanta a seguito del D.L. 21.09.2005 n. 184) dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi». 
In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
La Corte ha affermato, in effetti, che la richiesta di informazioni non può essere inoltrata, ovvero non diventa efficace nei confronti del proprietario, prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale.Quindi, il proprietario prima di rispondere potrà attendere la conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.
I 60 giorni per rispondere, quindi, non corrono nel periodo di tempo in cui pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende il relativo giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice di Pace.
Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio che ha notificato il verbale di contestazione di aver presentato ricorso avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS; a ciò provvede la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace cui il ricorrente ha presentato il ricorso, notificando alla P.A. che ha emesso il p.v. il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione con l’ordine di depositare, entro dieci giorni prima dell’udienza, presso la Cancelleria del Giudice:– copia del rapporto e degli altri atti relativi all’accertamento dell’infrazione contestata;– copia degli atti del procedimento amministrativo;– copie delle memorie difensive presentate, eventualmente, dal ricorrente all’amministrazione opposta e degli atti e dei provvedimenti eventualmente esperiti dall’amministrazione a seguito di esse. Ciò corrisponde ad una corretta valutazione sistematica del complesso normativo che disciplina la materia:L’art. 126 bis dispone che: L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il provvedimento di decurtazione dei punti, pertanto, consegue alla comunicazione da parte dell’accertatore all’anagrafe, ma detta comunicazione non deve essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma. Recita ancora l’art. 126 bis: La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del D.L. 21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Nel caso di pendenza di ricorso, visto che la norma stessa dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, si deve ritenere che l’organo accertatore debba inoltrare la richiesta di comunicazione dei dati del conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva con il rigetto dell’opposizione (nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione, infatti, non vi sarebbe nessuna violazione e quindi non sussisterebbe alcuna necessità di accertamento del responsabile).
Il proprietario opponente che si veda rigettare il ricorso, deve avere la possibilità di comunicare i dati del conducente, effettivamente responsabile della violazione, anche nel momento in cui diviene definitiva la contestazione.
La giurisprudenza in materia ha già precisato che l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la “contestazione” della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente (TAR Lombardia, sentenza 12.05.2006 n. 1188).
In definitiva si può affermare che:1) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti o della comminazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 126 bis è l’effetto della definitività dell’accertamento;2) detta definitività matura a seguito del decorso del termine utile per la comunicazione dei dati del conducente o dalla sentenza che rigetta il ricorso;3) prima della definitività, ogni provvedimento di decurtazione dei punti o della comminazione della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici;4) il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati, ma potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta esecutività del p.v. principale, sia entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha rigettato il suo ricorso;5) non è legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dell’art. 126 bis CdS fino a quando pende l’opposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto illecito che forma il presupposto per l’applicazione di qualsiasi sanzione, principale o accessoria;6) il proprietario che comunichi i dati del conducente entro sessanta giorni dall’avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che ha rigettato il suo ricorso, ha diritto che si proceda alla decurtazione dei punti a carico del responsabile e non all’applicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 bis, comma 2, CdS. Ergo, in caso di assenza di impugnativa del p.v. principale, lo stesso diventa esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla sua notifica; dal sessantunesimo giorno, quindi, decorrono ulteriori sessanta giorni per poter comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; da questo momento può essere emesso il verbale di cui al comma 8 dell’art. 180 CdS che, dovrà essere notificato nei successivi 150 giorni, così come prescrive l’art. 201 CdS: qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione (omissis) deve, entro 150 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore (omissis).
Nel caso di specie, la notifica del p.v. principale è avvenuto il 10/5/07; la comunicazione dei dati personale e della patente dell’effettivo trasgressore doveva essere effettuata entro il 9/9/07; la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, e 180, comma 8, del CdS si è concretizzata, quindi, in data 10/9/07 ed il relativo p.v. doveva essere notificato entro l’8/2/08 mentre, la violazione è stata accertata il 17/4/08 ed il p.v. è stato notificato il 10/7/08, ben oltre i 150 giorni dalla commessa violazione (10/9/07).Pertanto, non essendo stato notificato il verbale nel termine stabilito dall’art. 201 del D.L.vo 30/4/92 n.285, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 u.c. della legge 689/81, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione dev’essere dichiarata estinta.La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.La sentenza è esecutiva ex lege.

                                                                       P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il processo verbale n.03366QP del 17/4/07, notificato il 10/7/08, per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, del D.L.vo 30/4/92 n. 285, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (…) nei confronti di (TIZIA);
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Pozzuoli il 26 novembre 2009 e depositata in originale il giorno 30 novembre 2009 al n.4737 del Mod.16.

      IL GIUDICE DI PACE

       (Avv. Italo BRUNO) 

Potrebbero interessarti anche...