Corte di Cassazione n° 24735 – pagamento sanzione – azione ripetizione dell’indebito – legittimazione passiva dell’Ente impositore – 28.11.07. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha ribadito che, nel caso in cui un soggetto reclami la restituzione della somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa ad infrazione a norma del codice della strada, in ordine alla quale è intervenuto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’insussistenza della infrazione medesima, l’azione di ripetizione dell’indebito deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell’ente impositore, quale titolare del relativo credito e non della società di riscossione, in quanto quest’ultima può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.   

                                                                            Corte di Cassazione    

                                                         –        Sezione terza civile – sentenza n. 24735

Presidente Vittoria – Relatore Trifone Pm Carestia – parzialmente conforme –

Ricorrente Bipiesse Riscossioni Spa   

                                                                        Svolgimento del processo  

Con decreto n. 25 del 2002 il giudice di pace di Tortolì ingiungeva alla società Bipiesse Riscossioni spa di pagare, con gli interessi e le spese, a Sandro D. P. la somma di euro 748,46 reclamata dal ricorrente per ingiunzione in restituzione di quanto versato in virtù di cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa, che il pretore di Lanusei, con sentenza definitiva del 25 novembre 1998, aveva annullato nel giudizio di opposizione svoltosi nei confronti della Polizia di Stato e della società medesima.  
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Bipiesse Riscossioni spa, che preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione passiva nella sua qualità di concessionaria del servizio di riscossione e deduceva, comunque, che il giudicato formatosi sulla questione relativa alla sussistenza dell’illecito amministrativo l’aveva assolto da ogni pretesa.  
Il giudice di pace di Tortolì, con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2003, rigettava l’opposizione ad ingiunzione e confermava la condanna della società a pagare la somma reclamata dall’opposto P. , all’uopo considerando che la società concessionaria del servizio di riscossione si pone quale tramite tra l’ente creditore ed il debitore.  
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Bipiesse Riscossioni spa, che ha affidato l’impugnazione a quattro motivi.  Non ha svolto difese l’intimato Sandro Dante P. .  

                                                                           Motivi della decisione  

Con il primo motivo d’impugnazione – deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli art. 111 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 116 disp. att. stesso codice – la società ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe del tutto omesso di motivare la sua decisione.

Con il secondo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c. – la società ricorrente assume che, poiché la sentenza passata in giudicato del pretore di Lanusei aveva escluso ogni sua responsabilità, illegittimamente il giudice di pace aveva ritenuto sussistente detta responsabilità in contrasto con l’intervenuto giudicato. 
 

Con il terzo motivo d’impugnazione – deducendo la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – si denuncia che il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sussistente la solidarietà tra soggetto impositore della sanzione e società concessionaria per il recupero del relativo importo.  

Con il quarto motivo – deducendo la violazione delle norme di cui agli art. 634 c.p.c, 2041 c.c. e 39 del D.Lgs. 112/99 – si assume dalla società ricorrente che non sussisterebbe una sua obbligazione solidale restitutoria dell’importo di sanzione amministrativa dichiarata insussistente a carico della società concessionaria, cui il relativo importo sia stato versato.  

I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, poiché con essi la società ricorrente, oltre che il vizio di pretermessa motivazione della sentenza, denuncia la violazione del giudicato e la sostanziale inosservanza di un principio generale della materia in tema di sussistenza dell’obbligazione restitutoria della società concessionaria del servizio di riscossione – sono fondati. Nel caso di riscossione di somme a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione, legittimato passivo, nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dal concessionario, è soltanto l’ente impositore, quale titolare del relativo credito, e non il soggetto incaricato della riscossione, in quanto soltanto al primo spetta la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non il contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento.  
Dal suddetto principio, del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 23701/2004; Cass., n. 11746/2004), deriva la necessaria conseguenza che l’azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti del suddetto soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne pretende l’indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette somme, dopo averne effettuato l’incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all’ente impositore. Orbene, nel caso in esame – che riguarda l’ipotesi di specie nella quale Sandro D. P. reclama in restituzione la somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria relativa ad infrazione a norma del codice della strada, in ordine alla quale è intervenuto l’accertamento, con valore di giudicato, dell’insussistenza della infrazione medesima – l’azione di ripetizione dell’indebito doveva essere proposta nei confronti del medesimo soggetto in contraddittorio del quale, nella veste di titolare della situazione giuridica sostanziale dedotta, il pretore di Lanusei, con la sentenza definitiva del 25 novembre 1998, aveva successivamente annullato la sanzione amministrativa.  
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere cassata, perché il giudice di pace non si è uniformato al principio generale della materia innanzi indicato, secondo cui, in tema di sanzione amministrativa per infrazione al Codice della Strada, il concessionario del servizio di riscossione non è il soggetto nei cui confronti possa essere opposta la relativa ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981 e possa essere richiesta la ripetizione di somme a tale titolo indebitamente corrisposte.  
Poiché alla decisione della causa nel merito non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questo giudice di legittimità, a ciò autorizzato dalla norma di cui all’art. 384, primo comma, c.p.c, pronunciando sul ricorso, dichiara che la domanda di cui al ricorso per ingiunzione non poteva essere proposta nei confronti della società Bipiesse Riscossioni spa e revoca il decreto ingiuntivo opposto.  
Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare totalmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.  

                                                                                        PQM  

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, pronunciando sul ricorso, dichiara che la domanda, di cui all’istanza per ingiunzione di Sandro Dante P. , non poteva essere proposta nei confronti della società Bipiesse Riscossioni spa.
Compensa totalmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
 

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