Sanzioni amministrative – ordinanza ingiunzione per emissione di assegno senza autorizzazione del trattario –competenza territoriale – 31.03.09. –

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Images: codici 2.jpg“l’art. 30 del D.lgs 507/99 assegna la competenza ad applicare le sanzioni ( amministrative ed accessorie) al Prefetto del luogo di pagamento degli assegni, non rilevando il luogo di emissione – che, nella fattispecie considerata, risulta essere Palermo -, salvo l’ipotesi di mancanza assoluta di tale indicazione. Del pari, la giurisprudenza della Suprema Corte individua il “ giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione, quale giudice del luogo dove l’obbligazione dev’essere eseguita, quello della sede della banca trattaria, poiche’ la preventiva presentazione dell’assegno ( richiesta di pagamento ), e’ sempre necessaria perche possa essere esperita l’azione di regresso nei confronti del traente “ ( cosi’ Cass. Civ. 1249/1975, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo )”.


                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2273/09 R. G., e promossa daD. S. I., rappresentato e difeso dall’Avv. G. I. e dom.to presso lo studio dell’Avv. R. T., sito in via … n. 5opponentecontroPrefettura della Provincia di Trapani, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentata e difesa dal Vice-Prefetto Dott.ssa Valeria Ferranteopposto costituito
Oggetto : O. S. A.  

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso del 18/02/2009, l’istante proponeva formale opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. ….., emessa in data 05/12/2008 dal Prefetto di Trapani, e notificata allo stesso in data 3/01/2009, a seguito di violazione dell’art. 1 della legge 386/90 ( emissione assegno senza autorizzazione del trattario ).
L’opponente eccepiva, fra l’altro, l’illegittimita’ dell’atto impugnato, in base al combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge 689/81 e 8-bis della legge 386/90, secondo cui la contestazione della violazione, con gli estremi della stessa, deve essere notificata all’interessato entro il termine di novanta giorni dall’accertamento.
Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Trapani eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito, atteso che il luogo del pagamento dell’assegno risulta essere Salemi, ed individuava nel Giudice di Pace di Trapani l’autorita’ giudiziaria competente a conoscere del procedimento di opposizione.Rilevava, inoltre, l’inosservanza del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c.Il Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 321 c.p.c., poneva, quindi , la causa in decisione. 

                                                       MOTIVI DELLE DECISIONE
 

In via preliminare, va osservata la regolarita’ del termine di fissazione dell’udienza di comparizione, atteso che nell’ambito della procedura di cui alla legge 689/81, per il procedimento innanzi all’autorita’ del Giudice di Pace si applica, in luogo dell’art. 163 bis c.p.c., l’art. 318 stesso codice : quest’ultimo, nello specifico, dispone che “ tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà “, anche in considerazione del dictum della Suprema Corte ( cosi’, per tutte, Cass. Civ.4629/1986 ; conf. da Cass. Civ. 4699/1977 e  2969/1964 ) secondo cui “ la circostanza che l’udienza per la comparizione venga fissata ad una data implicante assegnazione di un termine inferiore non spiega effetti invalidanti, sempreché detto termine di comparizione risulti congruo, dovendosi ravvisare un implicito esercizio da parte del giudice del potere di abbreviazione del termine stesso “.
Cio’ posto, va di contro accolta l’eccezione sollevata dalla resistente Prefettura di Trapani.
Occorre infatti premettere infatti che dall’analisi della documentazione acquisita agli atti di causa si evince che il luogo di pagamento dell’assegno in questione risulta essere quello in cui ha sede la filiale della banca trattaria ( Banca Antonveneta ), ossia Salemi.
In tal senso, e come osservato da controparte, l’art. 30 del D.lgs 507/99 assegna la competenza ad applicare le sanzioni ( amministrative ed accessorie ) al Prefetto del luogo di pagamento degli assegni, non rilevando il luogo di emissione – che, nella fattispecie considerata, risulta essere Palermo – , salvo l’ipotesi di mancanza assoluta di tale indicazione.
Del pari, la giurisprudenza della Suprema Corte individua il “ giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione, quale giudice del luogo dove l’obbligazione dev’essere eseguita, quello della sede della banca trattaria, poiche’ la preventiva presentazione dell’assegno ( richiesta di pagamento ), e’ sempre necessaria perche possa essere esperita l’azione di regresso nei confronti del traente “ ( cosi’ Cass. Civ. 1249/1975, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ). Ma ancor piu’ rileva la considerazione che la competenza territoriale, da una norma stabilita – per ragioni di pubblico interesse – in modo esclusivo e inderogabile, ha carattere funzionale e che il procedimento instaurato a seguito dell’opposizione è permeato da connotati pubblicistici, anche e soprattutto sotto il profilo del contenuto delle pretese sostanziali che si fanno valere con l’opposizione stessa : da un lato, quello della Pubblica Amministrazione a vedere applicata al trasgressore la sanzione, dall’altro, quella di colui che subisce la sanzione non solo a difendere la propria sfera giuridico-patrimoniale, ma anche a far si’ che l’azione amministrativa sia legittimamente e correttamente esercitata. Induce a questa conclusione, anche il rilievo che il meccanismo, attraverso il quale si svolge il procedimento di accertamento dell’illecito e di irrogazione della sanzione ( strutturato con necessario riferimento al luogo dell’accertamento ), vede come soggetto primario la P.A., portatrice di un interesse pubblico, in quanto, appunto, competente per essere stata accertata la violazione nell’ambito della sua circoscrizione territoriale ; e che cio’ si riflette nel successivo procedimento giurisdizionale, attribuito alla competenza del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa – perché ivi accertata – la violazione, ritenuto ( per presunzione assoluta di legge ) come il piu’ idoneo ad apprezzare l’interesse pubblico coinvolto nel giudizio. Cio’ di cui nella causa di opposizione si controverte è , infatti, la legittimita’ e l’adeguatezza di una sanzione, irrogata in virtu’ di un procedimento amministrativo di evidente derivazione penalistica, connotato dal superiore principio di legalita’. E non si puo’ dubitare del fatto che qualsiasi procedimento giurisdizionale – in cui possa applicarsi direttamente una sanzione oppure sindacarsi la corretta applicazione di una sanzione precedentemente inflitta –  sia sottratto al potere dispositivo delle parti in ordine alla determinazione del Giudice competente, individuato in base ad inderogabili criteri legali.Orbene, l’art. 38 comma 1 C.p.c. dispone che l’incompetenza per territorio inderogabile debba essere rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
La questione – continua il comma 3 del citato articolo – va decisa, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti.Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si dichiara l’incompetenza territoriale di codesta Autorita’ Giudiziaria adita in ordine alla cognizione dell’opposizione di che trattasi.Sulla scorta di quanto rilevato, infatti, si individua il giudice competente per territorio a conoscere la causa nell’Autorita’ Giudiziaria del Giudice di Pace di Trapani.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio. 

                                                                    P. Q. M.
 

Visti gli artt. 22, 22-bis e 23 della Legge 689/81 ;
Dichiara la propria incompetenza territoriale in merito all’opposizione proposta da D. S. I., come sopra rappresentato e difeso, in data 18/02/2009, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. prot. …, emessa in data 05/12/2008 dal Prefetto di Trapani.
Individua l’autorita’ giudiziaria inderogabilmente competente per territorio nel Giudice di Pace di Trapani.
Assegna alle parti in causa il termine perentorio di giorni sessanta per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Trapani.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.  
Cosi’ deciso in Palermo il 31/03/2009.

     Il Giudice di Pace

  (Dott. Vincenzo Vitale)

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