Sanzioni amministrative autovelox – 06.04.2006

Il Giudice di Pace di Bari, nella sentenza in esame, ha stabilito che gli apparecchi per la misurazione automatica della velocità non sono a norma di legge. Infatti, “ gli accertamenti delle violazioni al codice della strada  si intendono correttamente effettuati qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbaiamo ottenuto una specifica omologazione per tale impiego e che quindi gli organi di Polizia stradale che utilizzano i misuratori automatici di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura con scadenze-annuali”.
Le prescrizioni legislative in merito sono rimaste tutt’oggi inattuate atteso che non sono stati ancora istituiti i centri SIT accreditati per la taratura dei sistemi di rilevazione e misurazione automatica di velocità – quali ELTRAF-VELOMATIC-AUTOVELOX-FOTORED-TRAFFIPHOT, con la conseguenza che nessuno di detti strumenti conforme a quanto richiesto dalle norme e leggi vigenti”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

R.G. n 7743/05
Sent. E Cron. N. 3668/0


Il Giudice di Pace di Bari……. nella causa civile n. 7743 RG 2005 ha pronunziato nella pubblica udienza del 06/04/2006 la seguente

                                                 SENTENZA

tra

la Sig.ra YYYY, rappresentata e difesa dall’Avv. ……….

Ricorrente

contro

il Comune di CCCC, rappresentato e difeso dall’Avv..

Resistente

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 06/10/2005 la ricorrente si opponeva al verbale di contestazione n°005042/M/05 Rg.005812/05 elevato dalla P.M. di CCCC in data 29/07/2005 per una presunta violazione dell’art. in relazione dell’art. 146/3 del CDS in quanto alla guida dell’autovettura Peugeot tg XX0000 in data 10/03/2005 giunta all’intersezione semaforica tra Via Bari e la complanare destra superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa. Infrazione contestata dall’apparecchiatura TRAFFPHOT III G per i seguenti motivi:

* omessa contestazione immediata;
* mancanza di motivazione;
* difetto di taratura dell’apparecchiatura TRAFFPHOT.

Concludevano per il rigetto dell’opposizione spiegata e di tutti gli altri provvedimenti conseguenti quali alla sanzione accessoria. L’Avv. Ferrara si costituiva per il Comune di CCCC il quale esibiva certificato di verifica e certificato di taratura.
Il ricorrente impugnava e contestava l’avverso dedotto e prodotto precisando che i certificati non erano regolamentari e quindi illegittimi. Precisate le conclusione il 06/04/2006 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo di seguito trascritto.

                                        MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è risultata provata in fatto e diritto e come tale va accolta con le conseguenze di legge.
Per quanto concerne l’eccezione di omessa contestazione immediata in violazione degli art. 200 e 201 CDS le argomentazioni addotte sono valide. Per costante giurisprudenza – da ultimo Cass. Sez. civ. Sent. N° 23301 del 17/01/2005, la Suprema Corte ha rilevato che… omissis “la mancata presenza in loco di agenti operanti per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo il precetto legislativo a riguardo è, per altro verso non consente di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolvibili con certezza proprio per l’assenza degli agenti sul posto”. E inoltre viola l’ art. 24 della Costituzione.
In ordine al terzo motivo di opposizione relativo al difetto di taratura dell’apparecchio TRAFFIPHOT III G si osserva che procedimento di rilevazione delle velocità, da cui scaturisce la sanzione è illegittimo per violazione delle disposizioni nazionali e comunitarie che prevedono e regolamentano gli obblighi di omologazione e taratura delle apparecchiature destinate alla misurazione delle velocità dei veicoli, segnatamente della L. n°273/91 e delle disposizioni comunitarie UNI EN 10012 e 30012. La legge 273/91 ha istituito il sistema nazionale di taratura statuendo all’art. 1 comma 1 che detto sistema è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura ed ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni, prevedendo al luopo l’istituzione di appositi centri di taratura (i cosiddetti SIT) convenzionati con gli istituti metrologici primari per l’effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali.
La taratura è, dunque, necessaria in quanto costituisce l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a tali campioni. Al fine di assicurare l’attendibilità e la certezza delle misurazioni delle velocità dei veicoli effettuate in automatico, in relazioni alle violazioni previste dagli artt. 142,146 comma 3, 148 e 176 CDS, il Ministero degli Interni con circolare n°4 del 2005 e il Ministero dei Lavori Pubblici con lettera prot. n°4130/2004 hanno ravvisato la necessità – obbligatorietà di conformare il funzionamento delle apparecchiature di misurazione della velocità alle prescrizioni legislative, disponendo che gli accertamenti delle violazioni suddette si intendono correttamente effettuati qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbaiamo ottenuto una specifica omologazione per tale impiego e che quindi gli organi di Polizia stradale che utilizzano i misuratori automatici di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura con scadenze annuali.
Le prescrizioni legislative in merito sono rimaste tutt’oggi inattuate atteso che non sono stati ancora istituiti i centri SIT accreditati per la taratura dei sistemi di rilevazione e misurazione automatica di velocità – quali ELTRAF-VELOMATIC-AUTOVELOX-FOTORED-TRAFFIPHOT, con la conseguenza che nessuno di detti strumenti conforme a quanto richiesto dalle norme e leggi vigenti.
Ne consegue la illegittimità nell’uso delle predette apparecchiature e quindi la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che allo stato attuale vegono ai danni dell’utenza stradale.
Sussistono validi motivi per compensare le spese.

                                                                P.Q.M.

Il G. di P. di Bari ———, cosi provvede:

* Accoglie la domanda della ricorrente e per effetto annulla e dichiara inefficacia il precitato provvedimento di accertamento in epigrafe indicato, n° 005042/M/05 Reg. 005812/05 e i conseguenti atti presupposti e collegati.

Nulla per le spese.
E’ esecutiva.

 

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