Corte di Cassazione n° 15042/2011 – autovelox – termine della validità dell’omologazione -07.07.2011. –
“la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, cosa come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è piu’ legittima – dacchè tale operatività , una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore “
CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 15042 DEL 7 LUGLIO 2011
FATTO E DIRITTO
(omissis)
Ritenuto che il Comune di …ha impugnato per cassazione la sentenza n. 467 del 2008, depositata in data 7 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di …- Sezione staccata di …ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di …depositata il 23 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, da C.V. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di …in data 28 novembre 2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142, comma 7, del codice della strada; che, a fondamento della opposizione, l’opponente aveva dedotto, la violazione dell’art. 345, comma 4, del regolamento di esecuzione del codice della strada, per incompetenza dell’organo che aveva emesso il verbale di accertamento; l’incertezza sul piano oggettivo e soggettivo della violazione contestata; l’inidoneità tecnica, per mancata taratura, della strumentazione di accertamento; che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo autovelox e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità; che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza; che il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato altresa che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142; che il Tribunale ha poi ritenuto infondato il motivo di opposizione concernente la sottoscrizione del verbale di contestazione, rigettando quindi il motivo di opposizione concernente la regolarità formale del verbale; che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso; che l’intimata non ha svolto attività difensiva; che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: (…) Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, affermando che la disposizione dell’art. 4 del citato decreto-legge non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 del codice della strada e dell’art. 384 del relativo regolamento di esecuzione; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell’infrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 201, comma 1 bis, lettera e), del codice della strada e dell’art. 384 del regolamento di attuazione. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 4 del d.l. n. 121/2002 convertito in legge n. 168/2002 (per l’assenza del decreto prefettizio ex art. 4, c.2, cit.) possono parimente procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi (agenti) direttamente gestite (se pur con l’obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 dello stesso codice ed esemplificate dall’art. 384 del suo regolamento di attuazione). Il motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’ intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, cod. strada (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008). Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002 e degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, in relazione all’art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 del codice e l’art. 384 del regolamento devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 d.l. n. 121, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, del citato decreto-legge. Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 codice della strada), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l’apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell’infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall’art. 201, c. 1 bis (lett. e); e pur con l’obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall’art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili. Anche questo motivo è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384, lettera e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei mod i regolamentari) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v. tra le più¹ recenti, Cass., n. 24355 del 2006; Cass., n. 9308 del 2007, nonchè Cass., n. 19032 del 2008). Con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 del codice della strada e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 del regolamento di esecuzione nonche’ del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2971 del 27 novembre 1989. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata. Nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell’esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; e tanto sarebbe stato sufficiente per poter utilizzare come fonte di prova della velocità , le risultanze della r ilevazione della quale si dava atto nel verbale. Il Comune formula il seguente quesito di diritto: Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345. c. 2, regolamento del C.d.S.) – prima dell’uso da parte degli organi di polizia – sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL PP, essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato. Il motivo è manifestamente fondato, avendo la Corte di cassazione chiarito che la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 4 95, art. 345, comma 2, cosa come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è piu’ legittima – dacchè tale operatività , una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007); – in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, non il codice della strada (art. 142, comma 6), non il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità , l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica dell a velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate). Con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il malfunzionamento. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta; che, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione proposta da C.V.; che quest’ultimo, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.V.; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese dell’intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; – per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità , in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.
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