Sanzioni amministrative – obbligo di fornire il nominativo del conducente – violazione di legge in materia di trasparenza amministrativa – 07.05. 07. –

L’obbligo di fornire alla P.A. notizie circa il nominativo del conducente ed i dati della sua patente, ex art. 126 bis CdS, ricorre allorchè: 1. sia passato in giudicato il processo sul fatto storico principale, nella fattispecie, sull’infrazione di cui all’art. 142\8 CdS. 2. sia comunque divenuto definitivo l’atto amministrativo, per pagamento o decorso del tempo di impugnazione. Nelle more, dunque nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore, non potendosi ipotizzare comminazioni di sanzioni accessorie, ancor prima della definitività della sanzione principale. Nella fattispecie in oggetto, inoltre,  si versa anche in violazione di legge, in ambito di trasparenza amministrativa. La P.A. spedisce e\o notifica il plico contenente il verbale, in uno con il cosiddetto “avviso” ex art 126 bis CdS. “Avviso” contenuto,  “nel corpo del processo verbale”, con la conseguenza di portare in confusione il ricevente che non discerne fra contestazione della violazione ex art. 126 bis CdS  e “ordine” della P.A., di fornire notizie sul conducente-trasgressore. Senza contare l’utilizzo sovente, da parte del mittente, di una scritturazione a carattere minuscolo, al limite della leggibilità e comprensibilità.          

                   
                        UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA 

                                              
REPUBBLICA ITALIANA 

                                      
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

                
IL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA,  Dott. Filippo Iannitelli
 
ha pronunciato la seguente
   S E N T E N Z A  

Causa civile n. 237\06 R.G.C.
 promossa da:XXXXX in proprio. 

Contro
Xxxxx p.t. xxxxxxxxxxx, con l’ispettore della PM xxxxxxxxxx. 

Oggetto: “PVC n. del 26\01\06
 xxxxxx, proprietario dell’autoveicolo tg. XXXXXXX, in riferimento ad illecito stradale con contestazione differita, richiesto, ometteva- senza giustificato motivo- di fornire le informazioni di legge, circa l’identità e la patente di guida del conducente del veicolo menzionato, al momento del commesso illecito. 
 Violando così gli artt. 126bis\2° e 180\8° CdS.
Ciò, in riferimento al PVC n. 10402 del 12\10\04 e violazione dell’art. 142\8 CdS, di cui nulla è detto, circa la definitività dell’atto amministrativo.
Il tutto meglio descritto nel PVC in oggetto, da aversi qui per integralmente trascritto. 

                                                Svolgimento del Processo
 

Con ricorso inoltrato XXXXXXXXXXX, ut sopra, impugnava il PVC in oggetto, deducendo quanto segue.
 Aveva subito la notifica di un PVC, per infrazione all’art. 142\8° CdS;per pura sconoscenza, era rimasta inevasa la richiesta della P.A., ex art. 126 CdS, contenuta nello stesso verbale.
Il ricorrente concludeva, quindi, per l’annullamento del verbale stesso.Si costituiva il xxxxxxxxxxxx, che asseriva come “ nel corpo del processo verbale” n. ……2 del 12\10\04 fosse stata anche inserita la “richiesta” di cui all’art. 126 bis CdS.Non avendo però il contravventore ottemperato, ne era seguita la notifica del successivo verbale n. 11014\06, del 26\01\06, di cui è causa, con pregiudizio in capo al ricorrente.Precisate quindi le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa a sentenza, con lettura del dispositivo alla fine dell’udienza giornaliera. 

                                                  Motivi della decisione
 

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
 

Infatti, l’obbligo di fornire alla P.A. notizie circa il nominativo del conducente ed i dati della sua patente, ex art. 126 bis CdS, ricorre allorchè:
 
1. sia passato in giudicato il processo sul fatto storico principale, nella fattispecie, sull’infrazione di cui all’art. 142\8 CdS. 
2. o sia comunque divenuto definitivo l’atto amministrativo, per pagamento o decorso del tempo di impugnazione. 
Nelle more, dunque nessuna notizia deve essere fornita alla P.A. dal preteso trasgressore, non potendosi ipotizzare comminazioni di sanzioni accessorie, ancor prima della definitività della sanzione principale.
All’atto- in modo assorbente- viene enunciata, ma non acclarata la modalità di definitività del PVC n. …. del 12\10\04, presupposto della sanzione di cui all’art. 180\8 CdS.
Ciò detto, nella fattispecie si versa ulteriormente anche in violazione di legge, in ambito di trasparenza amministrativa (L. 7 agosto 1990 n. 241).
Infatti, nel caso concreto:-la P.A. spedisce e\o notifica il plico contenente il verbale n. 1…..\06 del 26\01\06, in uno con il cosiddetto “avviso” ex art 126 bis CdS. “Avviso” contenuto, come testualmente detto, “nel corpo del processo verbale”.
Non utilizzandosi, dunque, una richiesta autonoma, più appropriata.
Il ricevente, come sovente accade, non discerne fra:contestazione della violazione ex art. 126 bis CdS;ed “ordine” della P.A., di fornire notizie sul conducente-trasgressore entro gg 60 dalla definitività dell’atto amministrativo, pena la sanzione di cui all’articolo 180\8 CdS.
Senza contare l’utilizzo sovente, da parte del mittente, di una scritturazione a carattere minuscolo, al limite della leggibilità e comprensibilità.L’attività di polizia pertanto non è certo improntata a chiarezza, né tantomeno a trasparenza, come vorrebbe la legge 7 agosto 1990 n. 241.
E la conseguenza di queste prassi, poco trasparenti, secondo questo Giudice rilevano, in quanto in grado di ledere il diritto di difesa del cittadino, costituzionalmente garantito.  

Il Giudice di Pace di Massa Marittima
 

                                                              PQM
  

Accoglie il ricorso.
Compensa le spese del giudizio. 
Massa Marittima 07\05\07 
Il Giudice di Pace (Dott. Filippo Iannitelli)  

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