Risarcimento danni – soggiorno turistico – inadempimento del tour operetor – 09.04.08. –
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, ha accolto la domanda proposta da un turista precisando: “Nel contratto concluso con un tour operator per un soggiorno (non usufruito) presso un villaggio turistico, non trova applicazione la normativa di cui agli artt. 82 e seg. del D.L.vo 6/9/05 n.206 (codice del consumo) che regolamentano i servizi turistici e si applicano ai “pacchetti turistici tutto compreso” ma, deve applicarsi la normativa di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia dalla legge 27/12/77 n.1084) che disciplina, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio”. SENT.N. CRON.N.REP. N.REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1720/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risoluzione contrattuale e risarcimento danni, T R A(…) L., res.te in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. P (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTRICE E S.p.A. ……., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. A (…) – rapp.ta e difesa dall’avv. A. (…) giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA CONCLUSIONI Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa ……., in persona del legale rapp.te pro-tempore, per l’inadempimento contrattuale e condannarla alla restituzione della somma di € 991,35 versata per il soggiorno, al pagamento della somma di € 1.224,00 quale somma spesa a seguito dell’inadempimento, oltre ad una somma, da quantificarsi in via equitativa quale risarcimento per l’inadempimento, nonché al risarcimento dei danni morali per il mancato godimento della vacanza e lo stress psico-fisico derivatone, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (…) Lucia, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. ……. il 2/2/07 la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse riconosciuto l’inadempimento contrattuale da parte della stessa e condannata al pagamento il suo favore della somma di € 991,35 versata alla Società per il soggiorno, interamente ed oggettivamente “rovinato”, nonché al risarcimento dei danni materiali quantificati in € 1.224,00 e, morali da quantificarsi in via equitativa. Nell’atto di citazione assumeva:– che, in data 31/7/06 prenotava presso la Spa ……. una vacanza per il periodo dal 12 al 19 agosto 2006 nella struttura turistica “Green Park Village” di Vieste (FG), con sistemazione bilo 4 – due adulti ed un bambino;– che in data 1/8/06 pagava il corrispettivo della vacanza a mezzo bonifico presso la Spa Bnl, Agenzia 41;– che in data 1/8/06, la Spa ……., a conferma della prenotazione e dell’avvenuto pagamento, inviava il “voucher” di soggiorno n. 255051 e la fattura n. 46713;– che, in data 12/8/06 si recava presso la struttura turistica prescelta ma, giunta alla “reception” e presentato il “voucher”, le veniva comunicato la mancanza di disponibilità ad accoglierla;– che, non avendo avuto altra valida possibilità di soggiorno, era costretta ad alloggiare altrove, sostenendo ulteriori spese;– che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa ……. a mezzo racc.ta a.r. n.12802878529-9 ricevuta il 22/9/06.Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa ……. che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare, la Spa ……. assumeva che aveva comunicato all’attrice la mancanza di disponibilità nella struttura prenotata ed aveva offerto una valida alternativa di soggiorno presso un’altra struttura, prima accettata dall’attrice e poi, inopinatamente, rifiutata. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi, nonché ammessi gli interrogatori formali, così come deferiti al legale rapp.te pro-tempore della Spa ……. ed all’attrice.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 5/3/08, la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’interrogatorio formale non reso dal legale rapp.te pro-tempore della Spa ……., da quello reso dall’attrice e dalle prove testimoniali espletate, questo Giudice desume argomenti di prova che portano all’accoglimento della domanda, nei limiti di cui in motivazione. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non è contestato, come non è contestato il pagamento del corrispettivo pattuito.Ciò che viene contestato è il mancato godimento del soggiorno nel periodo e nel villaggio prescelto. L’attrice ha dimostrato con la prova testimoniale di non aver usufruito della vacanza programmata nel Villaggio “G….” di…. (FG) per mancanza di disponibilità di alloggi e, che fu costretta a pernottare ed a trascorre un breve periodo di “vacanza” presso un’altra struttura alberghiera, non confacente alle sue esigenze e molto diversa da quella prenotata.La convenuta Spa ……. nulla ha dimostrato a suo discapito. La deposizione dell’unica teste escussa non può essere tenuta di conto in quanto “stralciata”. Infatti, la teste (…) Barbara non era stata indicata ed ammessa all’udienza di ammissione dei mezzi istruttori e, pertanto, giustamente e rettamente, l’attrice ne ha chiesto lo stralcio. Pertanto, in applicazione dell’art. 1453 del c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), non avendo la Spa ……. adempiuto all’obbligazione assunta, va dichiarato risolto il contratto intercorso tra le parti e condannata la Società inadempiente al rimborso, in favore dell’attrice, della somma di € 991,35, quale somma pagata dalla stessa per il soggiorno non usufruito. In merito alla richiesta di parte attrice del risarcimento dei danni non patrimoniali, nel caso de qua, non può essere applicata, così come richiesto dall’attrice, la normativa di cui al D.L.vo 6/9/05 n. 206 (codice del consumo) in quanto la settimana di vacanza dalla stessa prenotata (soggiorno in bilo 4 e pagamento il loco degli altri servizi) non rientra nella disciplina di cui agli artt. 82 e segg. Del D.L.vo citato. Detti articoli regolamentano i servizi turistici e si applicano ai pacchetti “turistici tutto compreso”, così come definiti dall’art. 84: “quelli che hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due dei seguenti elementi: a) trasporto, b) alloggio, c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 86 lett. i) (itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche) che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono, in particolare, a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono, infatti, al riguardo, rilievo non già singolarmente e separatamente considerati, bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalità turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano, appunto, quali elementi costitutivi, è funzionalmente volta a soddisfare. Nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles del 23/4/70 (resa esecutiva in Italia con L. 27/12/77 n.1084) che regolamenta, tra l’altro, i contratti di intermediazione di viaggio: cioè, qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un’altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Nel contratto così concluso, le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto, prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione in cui il “tour operator” che fa eseguire da terzi la prestazione del relativo contratto è tenuto alla diligenza di cui agli artt. 13 e 15 della legge citata. Perciò, detto tour operator, nella scelta del contraente esecutore deve valutare l’organizzazione e ogni circostanza concreta idonea a far presumere lo svolgimento del relativo servizio in conformità alla previsioni e all’affidamento fattone dal “vacanziere” nel rivolgersi ad esso quale organizzatore del soggiorno. Pertanto, in applicazione degli artt. 13 e 15 della L.27/12/77 n.1084, non avendo la Spa ……. dimostrato di essersi comportata da organizzatrice diligente, ed avendo causato all’attrice un pregiudizio, è tenuta al pagamento della somma di € 762,00 giusta disposizione del comma 2 dell’art. 13 citato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) L. nei confronti della S.p.A. I., in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. I., in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla restituzione, in favore di (…) L., della somma di € 991,35, oltre interessi legali dal 12/8/06 fino al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 762,00, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; 2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.450,00, di cui € 150,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 4) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 9 aprile 2008 al n. 613 del Mod. 16. IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO) DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL GIORNO 09 aprile 2008 IL CANCELLIERE |