Corte di Cassazione n° 10142 – assicurazione – diniego di rinnovo – obbligo dell’assicuratore di indicare nuove tariffe – 3.05.07. –
All’assicurato, anche quando gli è comunicato la disdetta della polizza in scadenza, deve essere comunicata dall’assicuratore a quale diversa tariffa quel contratto può essere rinnovato. Nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, in cui le imprese debbono accettare le proposte per l’assicurazione che sono loro presentate ed il contratto va concluso in base alle condizioni dì polizza ed alle tariffe che le stesse imprese hanno l’obbligo di stabilire preventivamente (art. 11. L. della legge 990 del 1969), non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità formulata dal giudice di pace nella sentenza impugnata, regola in base alla quale l’assicuratore non già avrebbe dovuto soggiacere ad un rinnovo del contratto alla stessa tariffa pur in presenza di un mutato indice di sinistrosità, ma avrebbe dovuto rappresentare all’assicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio, essendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Paolo VITTORIA – Presidente e Rel. – Dott. Antonio SEGRETO – Consigliere – Dott. Alfonso AMATUCCI – Consigliere – Dott. Angelo SPIRITO – Consigliere – Dott. Roberta VIVALdi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da: He.Co.D’a. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’Italia, (d’ora innanzi He.), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Fa.De.Pu., e nell’interesse della Ge. – Ge.Eu.It. Se. As. SRL (d’ora innanzi Ge.), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gi.Pa., elettivamente domiciliate in Roma. via Pr.Cl. n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ma.To., che le difende unitamente all’avvocato Al.Fr., giuste procure speciali in calce al ricorso; ricorrenti
– contro
Me.Ma.; – intimato –
avverso la sentenza n. 23922/02 del giudice di pace di Napoli, depositata il 16/04/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8/01/07 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Al.Fr. che si riporta al ricorso e deposita controdeduzioni dopo le conclusioni del P.G.udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte Premesso in fatto.
1. – Ma.Me. ha convenuto in giudizio l’He. Compagniadi assicurazioni e la Ge. – Ge. Eu. It. Se. As. S.r.l. con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Napoli, notificata il 30.11.2000.
Vi ha esposto i fatti che seguono.
Prima della scadenza annuale del 23.11.2000 l’He. gli aveva comunicato, il 13.9.2000, di non voler rinnovare la polizza di assicurazione per la responsabilità da circolazione stradale e non aveva dato risposta alla sua replica volta ad impugnare il diniego di rinnovo ed a richiederlo.
L’attore ha proposto questa domanda.
Ha chiesto di accertare che il diniego di rinnovo era in contrasto con la disciplina vigente nella materia; di ordinare alle convenute di accettare il pagamento di quanto dovuto in base alla polizza in scadenza e consegnargli il nuovo contrassegno; in subordine, ha chiesto di pronunciare sentenza dì esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre; in ulteriore subordine ha chiesto di condannare le convenute al risarcimento del danno per somma compresa entro 2 milioni di lire.
2. – L’He. e la Ge. hanno chiesto di rigettare le domande.
3. – Il giudice di pace ha dichiarato che v’era per le convenute l’obbligo di consentire il rinnovo del contratto e ne ha accertato l’inadempimento; ha condannato in solido L’Helvetia e la Ge. al risarcimento del danno, che ha liquidato nella somma di 620 euro.
La sentenza è stata pubblicata il 16.4.2002 e notificata il 1 6.5.2003.
4. – L’He. e la Ge. ne hanno domandato la cassazione con ricorso la cui notifica è stata chiesta il 29.5.2003 ed è stata eseguita il 30.5.2003, a Ma.Me., a mezzo del servizio postale, presso il difensore costituito nel giudizio dì primo grado, l’avv. An.Pi. Ma.Me. non vi ha resistito.
5. – Le ricorrenti hanno depositato una memoria ed una replica alle conclusioni del pubblico ministero.
Ritenuto in diritto.
1. – Il giudice di pace ha svolto le seguenti considerazioni. Dal 1994 il costo delle polizze era più che raddoppiato e nel 1999 l’aumento era stato 10 volte superiore all’inflazione. Il Governo era intervenuto con un decreto “blocca tariffe” e tale decreto dal marzo 1990 al marzo 1991 aveva impedito alle compagnie di alzare i prezzi. Ciò si sarebbe tradotto in un vantaggio per l’utente, al quale, se non aveva causato sinistri nell’ultimo anno, il contratto andava rinnovato alla precedente tariffa, ma per sottrarsi a tale obbligo gli assicuratori avevano disdettato i contratti.
Secondo il D.L. 70 del 2000 l’utente aveva diritto d’essere riassicurato per lo stesso premio, se non aveva fatto incidenti nell’anno precedente ovvero se, pur avendo causato un incidente, l’assicuratore fosse venuto meno all’obbligo di comunicare al suo cliente la variazione di premio che avrebbe applicato alla scadenza del contratto (secondo quanto previsto dalla circolare 235 del 1995 dell’Isvap e poi dalla legge 57 del 2001). Se non che nella disdetta del 13.9.2000 non vi era alcun riferimento ad un incidente causato dal Me. né alle condizioni di rinnovo della polizza.
Il giudice di pace ha concluso affermando che la compagnia aveva violato il diritto riconosciuto all’utente di essere informato della variazione dì premio richiesto ed il diritto dell’assicurato di ripresentarsi allo stesso assicuratore per contrarre alla tariffa vigente al momento della richiesta, sicché il Me. aveva correttamente chiesto all’He. ed alla Ge. di pagare il precedente premio da lui corrisposto.
Il rifiuto oppostogli aveva causato all’utente l’impossibilità di far uso della sua auto ed un danno che, tenuto conto da un lato del costo dell’abbonamento mensile ai mezzi pubblici, dall’altro del costo minimo di una corsa in taxi, il giudice di pace ha determinato nella misura riferita.
2. – Il ricorso contiene sei motivi.
3 . – La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per i vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 81, 132 secondo comma, n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ.). Il motivo è fondato.
Il giudice dì pace, nella propria sentenza, quando espone i fatti del processo, riferisce che la polizza poi disdettata era stata stipulata con la He. presso l’agenzia Ge., che la disdetta fu comunicata al Me. dalla He. e che il Me. replicò con note indirizzate ad ambedue le società convenute. Orbene, per l’art. 1907 cod. civ., l’agente dì assicurazione, se autorizzato a concludere contratti di assicurazione, può compiere gli atti concernenti la modificazione e la risoluzione degli stessi contratti, salvo i limiti risultanti dalla procura che sia stata pubblicata nelle forme richieste dalla legge, e può essere convenuto in giudizio in nome dell’assicuratore.
L’agente, se quindi può essere convenuto in giudizio, lo può essere come rappresentante processuale dell’assicuratore e perciò non può essere condannato in nome proprio per fatti che concernono l’esecuzione o lo scioglimento del contratto di assicurazione né la sentenza contiene alcuna spiegazione delle ragioni di equità in base alle quali la Ge. è stata chiamata a rispondere in proprio ed in solido con l’assicuratore delle conseguenze di uno scioglimento del contratto, in ipotesi non consentito, che sarebbe stato lo stesso assicuratore a disporre, come si può evincere dal fatto che la comunicazione ne è stata data al cliente appunto dall’assicuratore.
3. – Col secondo motivo la cassazione della sentenza è stata chiesta per il motivo di violazione di norme di diritto comunitario prevalenti su quelle ordinarie.
A base della critica è posta la sentenza della Corte di Giustizia, 25 febbraio 2003, in causa C-59/01 e nel motivo si sostiene che la decisione del giudice di pace, nella parte in cui ha considerato esistente e non osservato dalla He. l’obbligo di rinnovare il precedente contratto alle stesse condizioni, per non avere l’assicurato causato alcun incidente nel correlativo periodo, è stata assunta in violazione del principio della libertà tariffaria di cui agli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/49/Cee.
Col terzo motivo, la cassazione della sentenza è chiesta per i vizi dì violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 12 comma 1, della L. 24 dicembre 1969, n. 990; all’art. 2, commi 2 e 2 bis, del D. L. 28 marzo 2000, n. 70 conv. nella L. 26 maggio 2000, n. 137; all’art. 1, commi 4, 5, 7 e 8, L. 5 marzo 2001, n. 57; all’art. 1322 cod. civ.).
Vi si sostiene che il giudice di pace ha esteso il blocco delle tariffe anche oltre le ragioni per cui è stato disposto: il congelamento tariffario si prefiggeva il contenimento dei premi dì polizza; sicuramente non costituiva una ulteriore finalità premiare gli assicurati inclini alla sinistrosità, applicando nei loro confronti il medesimo trattamento.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte osserva che la decisione, pronunciata dal giudice di pace in una causa a decisione secondo equità, non ha trovato il suo fondamento nell’applicazione del blocco tariffario, sicché il secondo motivo si rivela inammissibile.
Fondamento della decisione è stata al contrario una regola di equità, anche se desunta da una interpretazione del sistema delle norme in tema di assicurazione obbligatoria.
La regola applicata è stata questa: all’assicurato, anche quando gli è comunicato la disdetta della polizza in scadenza, deve essere comunicata dall’assicuratore a quale diversa tariffa quel contratto può essere rinnovato.
Questo fondamento equitativo della decisione resiste alle critiche che gli sono state mosse nel terzo motivo, che dunque si rivela infondato.
Nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, in cui le imprese debbono accettare le proposte per l’assicurazione che sono loro presentate ed il contratto va concluso in base alle condizioni dì polizza ed alle tariffe che le stesse imprese hanno l’obbligo di stabilire preventivamente (art. 11. L. della legge 990 del 1969), non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità formulata dal giudice di pace, regola in base alla quale l’assicuratore non già avrebbe dovuto soggiacere ad un rinnovo del contratto alla stessa tariffa pur in presenza di un mutato indice di sinistrosità, ma avrebbe dovuto rappresentare all’assicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio, essendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.
4. – Inammissibile, questo per difetto di autosufficienza, e anche il quinto motivo, con il quale la cassazione della sentenza è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 dello stesso codice).
Le ricorrenti si sottraggono al dovere di dare esaurienti indicazioni quanto al contenuto di documenti e prove, che sostengono non essere stati presi in esame.
5. – I motivi quarto e sesto vertono sull’individuazione e liquidazione del danno e la cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme della Costituzione, di norme di diritto e per vizi della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16 Cost., 12 bis terzo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 1223 e 1227, secondo comma, cod. civ.).
Questi motivi sono fondati.
La decisione del giudice presenta una motivazione palesemente irrazionale, là dove individua il danno dell’utente nel non aver potuto far uso per un cèrto tempo del suo veicolo, anziché nel maggior costo che poteva avergli causato l’avere dovuto sottoporsì a concludere il contratto con altro assicuratore, comportamento questo, del resto, che egli avrebbe avuto l’onere di tenere, una volta subito il rifiuto al rinnovo da parte dell’He., perché è onere di chi è privato dell’utilità attesa dall’adempimento della controparte procurarsi altrimenti l’utilità che gli è venuta a mancare. 6. – Il ricorso è parzialmente accolto.
La sentenza è cassata e la causa è rimessa al giudice di rinvio, che si designa nel giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.
Al giudice dì pace è rimesso anche di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quarto ed il sesto motivo, dichiara inammissibili il secondo ed il quinto, rigetta il terzo, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Paolo VITTORIA – Presidente e Rel. – Dott. Antonio SEGRETO – Consigliere – Dott. Alfonso AMATUCCI – Consigliere – Dott. Angelo SPIRITO – Consigliere – Dott. Roberta VIVALdi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da: He.Co.D’a. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’Italia, (d’ora innanzi He.), in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Fa.De.Pu., e nell’interesse della Ge. – Ge.Eu.It. Se. As. SRL (d’ora innanzi Ge.), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Gi.Pa., elettivamente domiciliate in Roma. via Pr.Cl. n. 7, presso lo studio dell’avvocato Ma.To., che le difende unitamente all’avvocato Al.Fr., giuste procure speciali in calce al ricorso; ricorrenti
– contro
Me.Ma.; – intimato –
avverso la sentenza n. 23922/02 del giudice di pace di Napoli, depositata il 16/04/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8/01/07 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Al.Fr. che si riporta al ricorso e deposita controdeduzioni dopo le conclusioni del P.G.udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte Premesso in fatto.
1. – Ma.Me. ha convenuto in giudizio l’He. Compagniadi assicurazioni e la Ge. – Ge. Eu. It. Se. As. S.r.l. con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Napoli, notificata il 30.11.2000.
Vi ha esposto i fatti che seguono.
Prima della scadenza annuale del 23.11.2000 l’He. gli aveva comunicato, il 13.9.2000, di non voler rinnovare la polizza di assicurazione per la responsabilità da circolazione stradale e non aveva dato risposta alla sua replica volta ad impugnare il diniego di rinnovo ed a richiederlo.
L’attore ha proposto questa domanda.
Ha chiesto di accertare che il diniego di rinnovo era in contrasto con la disciplina vigente nella materia; di ordinare alle convenute di accettare il pagamento di quanto dovuto in base alla polizza in scadenza e consegnargli il nuovo contrassegno; in subordine, ha chiesto di pronunciare sentenza dì esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre; in ulteriore subordine ha chiesto di condannare le convenute al risarcimento del danno per somma compresa entro 2 milioni di lire.
2. – L’He. e la Ge. hanno chiesto di rigettare le domande.
3. – Il giudice di pace ha dichiarato che v’era per le convenute l’obbligo di consentire il rinnovo del contratto e ne ha accertato l’inadempimento; ha condannato in solido L’Helvetia e la Ge. al risarcimento del danno, che ha liquidato nella somma di 620 euro.
La sentenza è stata pubblicata il 16.4.2002 e notificata il 1 6.5.2003.
4. – L’He. e la Ge. ne hanno domandato la cassazione con ricorso la cui notifica è stata chiesta il 29.5.2003 ed è stata eseguita il 30.5.2003, a Ma.Me., a mezzo del servizio postale, presso il difensore costituito nel giudizio dì primo grado, l’avv. An.Pi. Ma.Me. non vi ha resistito.
5. – Le ricorrenti hanno depositato una memoria ed una replica alle conclusioni del pubblico ministero.
Ritenuto in diritto.
1. – Il giudice di pace ha svolto le seguenti considerazioni. Dal 1994 il costo delle polizze era più che raddoppiato e nel 1999 l’aumento era stato 10 volte superiore all’inflazione. Il Governo era intervenuto con un decreto “blocca tariffe” e tale decreto dal marzo 1990 al marzo 1991 aveva impedito alle compagnie di alzare i prezzi. Ciò si sarebbe tradotto in un vantaggio per l’utente, al quale, se non aveva causato sinistri nell’ultimo anno, il contratto andava rinnovato alla precedente tariffa, ma per sottrarsi a tale obbligo gli assicuratori avevano disdettato i contratti.
Secondo il D.L. 70 del 2000 l’utente aveva diritto d’essere riassicurato per lo stesso premio, se non aveva fatto incidenti nell’anno precedente ovvero se, pur avendo causato un incidente, l’assicuratore fosse venuto meno all’obbligo di comunicare al suo cliente la variazione di premio che avrebbe applicato alla scadenza del contratto (secondo quanto previsto dalla circolare 235 del 1995 dell’Isvap e poi dalla legge 57 del 2001). Se non che nella disdetta del 13.9.2000 non vi era alcun riferimento ad un incidente causato dal Me. né alle condizioni di rinnovo della polizza.
Il giudice di pace ha concluso affermando che la compagnia aveva violato il diritto riconosciuto all’utente di essere informato della variazione dì premio richiesto ed il diritto dell’assicurato di ripresentarsi allo stesso assicuratore per contrarre alla tariffa vigente al momento della richiesta, sicché il Me. aveva correttamente chiesto all’He. ed alla Ge. di pagare il precedente premio da lui corrisposto.
Il rifiuto oppostogli aveva causato all’utente l’impossibilità di far uso della sua auto ed un danno che, tenuto conto da un lato del costo dell’abbonamento mensile ai mezzi pubblici, dall’altro del costo minimo di una corsa in taxi, il giudice di pace ha determinato nella misura riferita.
2. – Il ricorso contiene sei motivi.
3 . – La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per i vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 81, 132 secondo comma, n. 4 e 118 disp. att. cod. proc. civ.). Il motivo è fondato.
Il giudice dì pace, nella propria sentenza, quando espone i fatti del processo, riferisce che la polizza poi disdettata era stata stipulata con la He. presso l’agenzia Ge., che la disdetta fu comunicata al Me. dalla He. e che il Me. replicò con note indirizzate ad ambedue le società convenute. Orbene, per l’art. 1907 cod. civ., l’agente dì assicurazione, se autorizzato a concludere contratti di assicurazione, può compiere gli atti concernenti la modificazione e la risoluzione degli stessi contratti, salvo i limiti risultanti dalla procura che sia stata pubblicata nelle forme richieste dalla legge, e può essere convenuto in giudizio in nome dell’assicuratore.
L’agente, se quindi può essere convenuto in giudizio, lo può essere come rappresentante processuale dell’assicuratore e perciò non può essere condannato in nome proprio per fatti che concernono l’esecuzione o lo scioglimento del contratto di assicurazione né la sentenza contiene alcuna spiegazione delle ragioni di equità in base alle quali la Ge. è stata chiamata a rispondere in proprio ed in solido con l’assicuratore delle conseguenze di uno scioglimento del contratto, in ipotesi non consentito, che sarebbe stato lo stesso assicuratore a disporre, come si può evincere dal fatto che la comunicazione ne è stata data al cliente appunto dall’assicuratore.
3. – Col secondo motivo la cassazione della sentenza è stata chiesta per il motivo di violazione di norme di diritto comunitario prevalenti su quelle ordinarie.
A base della critica è posta la sentenza della Corte di Giustizia, 25 febbraio 2003, in causa C-59/01 e nel motivo si sostiene che la decisione del giudice di pace, nella parte in cui ha considerato esistente e non osservato dalla He. l’obbligo di rinnovare il precedente contratto alle stesse condizioni, per non avere l’assicurato causato alcun incidente nel correlativo periodo, è stata assunta in violazione del principio della libertà tariffaria di cui agli artt. 6, 29 e 39 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 n. 92/49/Cee.
Col terzo motivo, la cassazione della sentenza è chiesta per i vizi dì violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 12 comma 1, della L. 24 dicembre 1969, n. 990; all’art. 2, commi 2 e 2 bis, del D. L. 28 marzo 2000, n. 70 conv. nella L. 26 maggio 2000, n. 137; all’art. 1, commi 4, 5, 7 e 8, L. 5 marzo 2001, n. 57; all’art. 1322 cod. civ.).
Vi si sostiene che il giudice di pace ha esteso il blocco delle tariffe anche oltre le ragioni per cui è stato disposto: il congelamento tariffario si prefiggeva il contenimento dei premi dì polizza; sicuramente non costituiva una ulteriore finalità premiare gli assicurati inclini alla sinistrosità, applicando nei loro confronti il medesimo trattamento.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
La Corte osserva che la decisione, pronunciata dal giudice di pace in una causa a decisione secondo equità, non ha trovato il suo fondamento nell’applicazione del blocco tariffario, sicché il secondo motivo si rivela inammissibile.
Fondamento della decisione è stata al contrario una regola di equità, anche se desunta da una interpretazione del sistema delle norme in tema di assicurazione obbligatoria.
La regola applicata è stata questa: all’assicurato, anche quando gli è comunicato la disdetta della polizza in scadenza, deve essere comunicata dall’assicuratore a quale diversa tariffa quel contratto può essere rinnovato.
Questo fondamento equitativo della decisione resiste alle critiche che gli sono state mosse nel terzo motivo, che dunque si rivela infondato.
Nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, in cui le imprese debbono accettare le proposte per l’assicurazione che sono loro presentate ed il contratto va concluso in base alle condizioni dì polizza ed alle tariffe che le stesse imprese hanno l’obbligo di stabilire preventivamente (art. 11. L. della legge 990 del 1969), non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità formulata dal giudice di pace, regola in base alla quale l’assicuratore non già avrebbe dovuto soggiacere ad un rinnovo del contratto alla stessa tariffa pur in presenza di un mutato indice di sinistrosità, ma avrebbe dovuto rappresentare all’assicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio, essendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.
4. – Inammissibile, questo per difetto di autosufficienza, e anche il quinto motivo, con il quale la cassazione della sentenza è chiesta per il vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 dello stesso codice).
Le ricorrenti si sottraggono al dovere di dare esaurienti indicazioni quanto al contenuto di documenti e prove, che sostengono non essere stati presi in esame.
5. – I motivi quarto e sesto vertono sull’individuazione e liquidazione del danno e la cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme della Costituzione, di norme di diritto e per vizi della motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16 Cost., 12 bis terzo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 1223 e 1227, secondo comma, cod. civ.).
Questi motivi sono fondati.
La decisione del giudice presenta una motivazione palesemente irrazionale, là dove individua il danno dell’utente nel non aver potuto far uso per un cèrto tempo del suo veicolo, anziché nel maggior costo che poteva avergli causato l’avere dovuto sottoporsì a concludere il contratto con altro assicuratore, comportamento questo, del resto, che egli avrebbe avuto l’onere di tenere, una volta subito il rifiuto al rinnovo da parte dell’He., perché è onere di chi è privato dell’utilità attesa dall’adempimento della controparte procurarsi altrimenti l’utilità che gli è venuta a mancare. 6. – Il ricorso è parzialmente accolto.
La sentenza è cassata e la causa è rimessa al giudice di rinvio, che si designa nel giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.
Al giudice dì pace è rimesso anche di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il quarto ed il sesto motivo, dichiara inammissibili il secondo ed il quinto, rigetta il terzo, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Napoli in persona di diverso magistrato.