Risarcimento danni – servizio sms non richiesto – mancanza di trasparenza, correttezza ed equità nel rapporto contrattuale di beni e servizi – 05.06.07. –
Il Giudice di Pace di Barra, nella sentenza in oggetto, ha accolto la domanda attorea condannando la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali subiti dall’istante a causa dei disaggi sofferti per essersi visto sottratto il proprio credito telefonico e per essere stato costretto a richiedere nuove ricariche telefoniche prematuramente esaurite per il servizio non richiesto e non usufruito di suonerie telefoniche. Il giudicante ha precisato: ”E’ vietata la fornitura di beni e servizi al consumatore che in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui essa comporta una richiesta di pagamento. Il consumatore, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di non fornitura richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe, ha emesso la seguenteSENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1025 del Ruolo generali degli affari contenziosi dell’anno 2007 e vertente
TRA AVV. L. B., elettivamente domiciliato in San Giovanni a Teduccio (Na), alla Via S… n. .. quale procuratore di se stesso ATTORE
CONTRO SRL. ……., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L. N. e M. P. in virtu’ di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. n. 34 presso lo Studio dell’avv. P. C. CONVENUTA
Oggetto:risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2006, l’avv. L. B. conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace e la SRL …. , in persona di legale rappresentante p.t., esponendo che: “I’istante è titolare di un numero mobile 3../ …., personale e riservato, per contratto stipulato con la società Vodafone Omnitel N.V.; che illegittimamente e arbitrariamente, soprattutto negli ultimi sei mesi, sul numero telefonico privato dell’istante, che non ha mai fornito alcun consenso e autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali per scopi diversi dal servizio di telefonia (art. 1 e ss. L.675/96), l’utente subisce ogni settimana l’indesiderato “trillo pigolio” della suoneria del proprio telefonino proveniente dalla società denominata ………S.r.l. dal seguente testo: ….
Anche questa settimana puoi scegliere la tua suoneria! Invia …. al 4…e scegli la tua suoneria su www. …….it servizio addebitato. X informazioni 02/890….;
che l’istante non richiamava il numero indicato nel messaggio SMS promozionale testè indicato, ovvero non usufruiva del servizio di suoneria, ma con proprio stupore apprendeva nel dicembre u.s. dagli operatori del “190” che allo stesso veniva addebitato l’importo di euro 3.00 per ciascun sms;
che i danni patrimoniali venivano quantificati in €193, ed i danni non patrimoniali entro i limiti di € 1032.91.
”Tanto esposto l’istante chiedeva la condanna della Srl … al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese, diritti e onorari di giudizio.
Si costituiva la Srl …., in persona di legale rappresentante p.t., la quale eccepiva l’incompetenza per il territorio del giudice adito;
eccepiva infine, l’inammissibilità, l’improcedibilità, l’infondatezza della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.Acquisita documentazione, rassegnante le conclusioni e previa discussione, all’udienza del 5 giugno 2007, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza per il territorio del giudice adito.
Osserva brevemente questo giudicante che relativamente ai diritti di obbligazione vige il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. che prevede la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio e che nei rapporti tra professionisti consumatori, ai sensi dell’art. 33 comma 2 lett. T) del Codice del Consumo D. Lgs. 206/2005, la competenza territoriale coincide con il luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
La domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.L’attore ha provato nel corso del giudizio i disaggi oggettivamente sofferti per essersi visto sottratto il proprio credito telefonico, essendo stato costretto nel corso di circa 18 mesi a richiedere nuove ricariche telefoniche prematuramente esaurite per il servizio non richiesto e non usufruito di suonerie telefoniche.
A tal proposito, giova ricordare che:”E’ vietata la fornitura di beni e servizi al consumatore che in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui essa comporta una richiesta di pagamento. Il consumatore, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di non fornitura richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso” (decreto 22 maggio 1999 convertito in Legge dal Parlamento per recepire la direttiva CEE 2005/29CE dell’11 maggio 2005 sulle pratiche commerciali sleali).
Questo giudicante ritiene che la convenuta società ha avuto un comportamento non conforme a quanto previsto ex lege del 30 luglio 1998 n. 281 che disciplina la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Detta norma, in particolare riconosce e garantisce ai consumatori “la correttezza, la trasparenza e l’equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.”
Dovere di correttezza quindi, importa dovere di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti nello svolgimento del contratto codificati in linea generale dagli artt. 1175,1176 e 1375 c.c.; trasparenza che impone mancanza di ambiguità nel corso delle trattative e nell’esecuzione del contratto, le cui clausole sono soggette al criterio ermeneutica posto dall’art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore ( Cass. 5261/87); equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore-utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.
In applicazione ai principi di lealtà e trasparenze i rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto. ….
Fa scattare abbonenti non richiesti con caratteri quasi illeggibili che in ogni caso l’istante non è tenuto a pagare in quanto non ha mai “riscontrato” i messaggi e gli inviti di richiesta di suonerie telefoniche. Inoltre, la società convenuta non ha depositato il contratto che avrebbe sottoscritto l’istante.
In merito alla domanda risarcimento danno, la Corte Suprema Sezioni Unite, nella pronuncia n. 6572 del 24/03/2007 ha così statuito: “ In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che asseritamene ne deriva, non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso induttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del giudizio preteso, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica, radicalmente accertabile, il danno esistenziale, – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma soggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti razionali propri, riducendo le scelte di vita diverse, quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità dell’interno e dell’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevole aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni posti in essere dal datore di lavoro comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle attitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia l’esistenza del danno facendo ricorso ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Nel caso in esame, l’incidenza sull’assetto razionale della vita, legata alla necessità di doversi “difendere” da modalità comportamentali aggressive poste in opere da soggetto economico molto forte, modalità queste ultime che ledono la sfera dei diritti di libertà economica, facendo sorgere il diritto al risarcimento del danno esistenziale in capo a colui che subisce questi comportamenti.Pertanto, la s.r.l. ……… va condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 193 per danni patrimoniali ed al pagamento della somma di € 300 per i danni esistenziali, in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del dott. Rosa Volpe definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall’attore e per l’effetto condanna la s.r.l. ….. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di parte attrice, della somma di € 193, ed a titolo di risarcimento dei danni esistenziali della somma di € 300, in via equitativa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la medesima parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in complessivi € 350 (di cui € 60.00, per spese, € 290 per onorario e per diritti), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Sentenza provvisoriamente ex lege.
Cosi’ deciso in Napoli-Barra, il 5 giugno 2007.