Risarcimento danni – responsabilità oggettiva del proprietario dell’auto – 03.12.07. –
“La disposizione dell’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Sicché, non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodia, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ma è sufficiente l’esistenza di un effettivo potere sulla cosa, ossia la disponibilità giuridica e materiale della stessa, con conseguente potere-dovere di intervento su di essa gravante sul proprietario o anche sul possessore o sul detentore. Orbene, é proprio tale art. 2051 CC. a stabilire il principio della responsabilità oggettiva del proprietario dell’autovettura, il quale, essendo anche custode della stessa, deve rispondere per quanto possa derivare di danni a terzi a seguito di atti provenienti dalla stessa autovettura, se non é in grado di specificare chi degli occupanti abbia prodotto l’evento dannoso”.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA
dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa, iscritta al n° R.G. 1258/06, avente ad oggetto: Risarcimento danni da oggetto lanciato da auto oin corsa, promossa da: S. G., nato a Martina Franca il giorno … ed ivi residente, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione dall’ Avv. V. C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martina Franca alla Via …., parte attrice contro S. .. residente in Martina Franca, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione dall’ Avv. V. C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martina Franca, parte convenuta
Conclusioni per la parte attrice: Voglia il Giudice di Pace adito, respinto il contrario, così provvedere:
1) Accertata la responsabilità del convenuto, condannarlo, anche al sensi dell’art. 2054, commi l e 3, al risarcimento dei danni e del danno non patrimoniale subito dall’attore, quantificati in complessivi €. 2.000,.00 o in quella somma maggiore o minore che dovesse ravvisare più congrua in via equitativa, il tutto, comunque, compreso nella competenza per valore del giudice adito;
2) Condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze di causa. “
Conclusioni per il convenuto: Nel rito “1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e di legittimatio Ad causam del convenuto S. M.. rigetto della avversa domanda con condanna dell’attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
Nel merito: 1) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, oltre che temeraria; 2) condannare l’attore al pagamento delle spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.07.06, regolarmente notificato il 29.09.07, l’attore conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace il sig. S. … per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 2.000,00 oltre accessori.
Sosteneva la parte attrice che:
* in data 01.07.2006 alle ore 02:00 circa, in Martina Franca, percorreva tranquillamente a piedi C.so Italia direzione Via Taranto, allorquando, giunto nei pressi del civico n. 3, veniva affiancato di proposito dall’autovettura Ford Fiesta tg. …. e, dal finestrino del lato passeggeri, uno degli occupanti l’autovettura riversava improvvisamente e con violenza, il contenuto di una bottiglia grande di plastica addosso allo stesso sig. S. bagnandolo totalmente;
* gli occupanti della citata autovettura, conducente compreso, dopo aver deriso e umiliato in pubblico il sig. S. si sono rapidamente allontanati dal luogo dell’accaduto con la suddetta autovettura;
* successivamente, l’attore, innervosito e fortemente turbato, veniva notato da parecchi passanti (anche suoi conoscenti) con i vestiti completamente inzuppati suscitando ulteriore derisione tanto da essere costretto a camminare persino con il capo chinato per la vergogna;
* proprietario della vettura suddetta tg. AP.. risultava essere in base a visura PRA esibita in atti il sig. S. Martino Antonio;
* la condotta del conducente della citata autovettura e dei terzi trasportati integrava il reato di molestia ai sensi dell’art.. 660 C.P. e che tale condotta, non solo aveva causato un forte turbamento psicologico ma ne aveva leso l’onore, la reputazione e la sua immagine (in quanto costretto a camminare, in pubblico e contro la sua volontà, con abiti bagnati); * a seguito di tale azione illecita il sig. S. subiva un danno non patrimoniale quantificato in complessivi €. 2.000,00. All’udienza di comparizione del 07.12.2006 si costituiva in giudizio il sig. S. .., nella sua esclusiva qualità di proprietario, eccependo il difetto di legittimazione passiva, nonché la legittimatio ad causam, non essendo assolutamente operante la presunzione di responsabilità solidale del proprietario, negando nel merito di aver il giorno 01.07.06 sversato alcunchè in danno dell’attore, nemmeno conosciuto dagli occupanti l’autovettura del convenuto.
Spropositata nel quantum era da considerare la somma richiesta di € 2000,00. . La causa era istruita mediante assunzione di interrogatorio formale e prova testimoniale con produzione di documentazione.
Con provvedimento in data 08.06.2007 del Coord.re GDP di Martina Franca, dr. M., la causa era riassegnata per motivi di perequazione all’odierno giudice, che con ordinanza in data 25.06.2007 rinviava all’udienza del 27.07.2007 per l’espletamento delle prove testimoniali.
Indi, completata la fase istruttoria, precisate le conclusioni alla udienza del 05.10.2007, essendo fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era riservata per la decisione,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare é necessario esaminare il difetto di legittimazione passiva e di legittimatio ad causam eccepiti dal convenuto.
Cioé, il proprietario di un’autovettura, solo in quanto tale, può essere considerato valido soggetto passivo e quindi rispondere per atti dannosi eseguiti da qualcuno dei suoi trasportati? Se é pacifico che detto proprietario risponde quale litisconsorte necessario dei danni provocati nell’ambito della circolazione stradale, di non facile soluzione é stabilire se lo stesso proprietario risponde dei danni provocati con dolo da parte di trasportati.
E’ necessario anzitutto stabilire se esiste una norma del codice civile ( perchè questo giudice può solo porre in questa sede a base dei propri provvedimenti solo tali norme o sentenze di giudici di altre giurisdizioni ) nell’ambito degli artt. dal nr. 2043 al nr. 2059. Orbene, se per alcune categorie esplicitamente previste dai suddetti articoli ( danni provocati da incapace, dai genitori per i figli minori, ecc.) la soluzione é abbastanza agevole, per i danni provocati con dolo dai trasportati su di veicolo senza guida di rotaie la soluzione é alquanto problematica.
La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 471/2005 ha ricordato che “ Come, infatti, ha ripetutamente affermato questa Corte, allorché risulti possibile un’interpretazione sistematica che sottragga la disposizione impugnata alle censure formulate nell’ordinanza di rimessione, il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice a quo deve ritenersi non fondato ( sentenza n. 283 del 2005)”. In altre parole, il giudice é obbligato a ricercare la soluzione tra le norme vigenti e nella loro eventuale interpretazione sistematica..
Pertanto, si deve ricercare se l’episodio dannoso di che trattasi può essere condotto nell’ambito della responsabilità oggettiva, e cioé di attribuire la stessa al proprietario dell’autoveicolo, senza procedere ad una verifica capillare della responsabilità degli occupanti o nell’impossibilità di tale verifica.
A tal fine, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che: “ La disposizione dell’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Sicché, non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodia, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ma è sufficiente l’esistenza di un effettivo potere sulla cosa, ossia la disponibilità giuridica e materiale della stessa, con conseguente potere-dovere di intervento su di essa gravante sul proprietario o anche sul possessore o sul detentore. Ciononostante, il proprietario dell’immobile locato conserva la disponibilità delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati e, quindi, è responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. per i danni arrecati ai terzi, salvo eventuale rivalsa nel rapporto interno contro il conduttore.(Cass. civ., Sez. III, 03/08/2005, n.16231)
Orbene, é proprio tale art. 2051 CC. a stabilire il principio della responsabilità oggettiva del proprietario dell’autovettura, il quale, essendo anche custode della stessa, deve rispondere per quanto possa derivare di danni a terzi a seguito di atti provenienti dalla stessa autovettura, se non é in grado di specificare chi degli occupanti abbia prodotto l’evento dannoso.
Conseguente, si deve concludere per la legittimazione passiva del sig. S…. Risolta l’eccezione preliminare, si può esaminare ora nell’an la controversia. Le prove testimoniali espletate con i Sigg.ri S. ..e .P. non possono essere rilevanti, poiché essendo occupanti, come dagli stessi dichiarati dell’autovettura del convenuto, potenzialmente potrebbero essere gli autori del lancio dell’acqua della bottiglia.
Rilevante é la testimonianza del sig. C. L.B. il quale trovandosi accanto all’attore al momento dell’evento dannoso, ha dichiarato “…la ragazza trasportata a fianco del conducente riversava volontariamente una bottiglia grande da due litri sul sig. S.”, aggiungendo “…dopo aver riversato l’acqua e deriso il sig. S. gli occupanti l’autovettura andavano via.”
Per quanto sopra si può anche confermare la responsabilità del convenuto per i motivi sopra riportati.
Relativamente al quantum debeatur, trattandosi di danni non patrimoniali gli stessi devono essere determinati equitativamente, non esistendo in materia un riferimento certo.
Non condivisibile é la richiesta di parte attrice della condanna ad euro 2000,00, atteso che l’evento si é verificato in un momento di euforia collettiva ( fine della partita di calcio dei campionati mondiali) e quindi l’atto é stato fatto quasi per scherzo ( anche se di cattivo gusto), per cui tenuto conto di tutti gli elementi si può equitativamente stabilire nella somma di euro 400 la quantificazione del danno dovuto all’attore da parte del convenuto.
Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo per giusti motivi, atteso che la parte attrice ha avanzato una richiesta risarcitoria da ritenere esosa e limitando le stesse spese a quelle voci strettamente necessarie per lo svolgimento normale del processo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal sig. S. G. contro il sig. S. M. A., ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, visti ed applicati gli artt. dal 2043 al 2059 CC. in materia illeciti civili, così PROVVEDE
1) dichiara la responsabilità oggettiva di S. M. A. per l’evento dannoso;
2) condanna lo stesso convenuto al pagamento della somma di euro 400,00 a favore dell’attore; 3) condanna, altresì, il convenuto come sopra a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio richieste in euro 1.405,00 ridotti in complessivi euro 530,00, di cui euro 80,00 di spese, euro 250,00 di diritti ed euro 200,00 di onorario, a parte S.G. IVA e CAP;
4) sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso a Martina Franca il 3.12..2007
Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)