Corte di Cassazione n.°1687/2010 – sinistri stradali – le trattative per bonario componimento non hanno efficacia interruttiva – 27.01.2010. –

“ad avviso della Corte, sul punto, la sentenza si è adeguata al consolidato principio in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e, pertanto, non rappresentando un riconoscimento del diritto altrui, non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, in quanto non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, salvo nel caso in cui, dal comportamento di una delle parti, non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto. Insomma, il dies a quo del termine di prescrizione è costituito a far data dal consolidamento dei postumi dell’infortunio e l’infortunato ha atteso troppo prima di mettere in mora la compagnia”. 

                                                           CORTE DI CASSAZIONE 

                                                             III SAEZIONE CIVILE

                                                  SENTENZA DEL 27.01.2010,n. 1687

 

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Il C. citò in giudizio la Liguria Società di Ass.ni per ottenerne la condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo relativo ad un infortunio occorsogli mentre era a bordo di una autoambulanza in servizio d’emergenza.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda, escludendone la prescrizione. Ritenne, in proposito, che, essendosi consolidati i postumi della malattia in data (…), l’invito della compagnia e la successiva visita medico legale espletata nel marzo 1996 avevano costituito validi atti interruttivi della prescrizione.
La Corte d’appello della stessa città respinse, invece, la domanda, ritenendo che (rispetto alla data di consolidamento dei postumi) il primo atto formale di messa in mora era costituito dal telegramma del 31 dicembre 1996, quando ormai era già maturata la prescrizione. Non potevano essere, invece, considerati atti idonei ad interrompere la prescrizione l’invito dell’infortunato a sottoporsi a visita medica (23 gennaio 1996), né la nomina da parte della compagnia del proprio medico per la costituzione del collegio arbitrale (doc. del 30 marzo 1996 contenente la specifica eccezione dell’intervenuta prescrizione).
Propone ricorso per cassazione il C. a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la compagnia.
Il ricorrente ha depositato memoria.

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente invoca l’applicazione della giurisprudenza secondo cui la prescrizione inizia a decorrere, quando le parti hanno previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione della procedura. Procedura che si sarebbe conclusa il 10.7.98.
Il motivo è inammissibile in considerazione della novità della questione, concernente un fatto del tutto diverso rispetto a quello dibattuto nel merito. Si è già visto, infatti, che in quella sede la controversia, dato per scontato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi, s’è concentrata intorno all’idoneità interruttiva dell’invito (da parte della compagnia) dell’infortunato a sottoporsi a visita medica o della nomina (da parte della compagnia stessa) del proprio perito in seno al collegio arbitrale. Oggi, invece, il ricorrente sposta inammissibilmente l’indagine (che presuppone, peraltro, un accertamento di fatto non esperibile in questa sede) intorno al presupposto affatto diverso dell’inizio del termine prescrizionale non più dal consolidamento dei postumi, bensì dalla conclusione della procedura arbitrale.Infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente, in via subordinata, tende ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia lo invitò a sottoporsi a visita medica.
Sul punto, la sentenza s’è adeguata al consolidato principio in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).
Tenendo presente tale regola, la sentenza ha spiegato, con motivazione congrua e logica, che la compagnia espresse l’invito in questione accompagnandolo con la precisa avvertenza che il diritto del C. risultava già da tempo prescritto.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 

                                                                        P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 

Depositata in cancelleria il  27.01.2010

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