Codice Assicurazioni – art. 141 – profili di incostituzionalità – 19.12.06

Giudice di Pace di Montepulcianoordinanza 19 dicembre 2006 – Con l’Ordinanza in esame il Giudice adito  ravvisa l’incostituzionalità dell’art. 141 del D.lgs 209/2005 ( Codice delle Assicurazioni) In particolare, lo stesso, si sofferma, preliminarmente,  su detto articolo 141 ( facendo un raffronto tra la vecchia e la nuova normativa, sottolineando, soprattutto, la minore possibilità di tutela riservata al terzo trasportato, rispetto al passato) e del relativo iter di approvazione per poi sollevare, incidentalmente, l’eccezione di incostituzionalità della norma de qua per diversi motivi, tra cui,  il mancato parere del Consiglio di stato, l’eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, la violazione dell’art. 24 della Costituzione. 

                                                Giudice di Pace di Montepulciano

II Giudice di Pace, di Montepulciano,letto il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio in data 25.9.2006, iscritto al n. r.g. 691/06, con il quale…omissis– rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 cost. art. 23 L. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente dell’art, 141 del D.lgs 07.09.2005 n. 209 per contrasto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione della Repubblica Italiana nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente e conseguentemente sospendere il presente giudizio, provvedendo l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
– osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata norma – art. 141 del D.lgs 209/2005 acquista rilievo sotto il profilo dell’incostituzionalità, riportandosi in diritto integralmente alla memoria difensiva di costituzione del convenuto G. S. e cioè:Incostituzionalità dell’art. 141 del decreto Legislativo 7 settembre 2005 n_« 209 Codice delle Assicurazioni private (G.U. n. 239 del 13.10.2005, Supplemento Ordinarlo)
La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull’auto condotta dall’odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, essendo pacifica l’assoluta non responsabilità del vettore (C . sul quale viaggiava, ha agito in via diretta nei confronti del predetto conducente – vettore e della relativa compagnia assicurativa mediante la disposizione dell’art. 141 del codice delle Assicurazioni).
Occorre pertanto soffermarsi prima su detto articolo 141 e del relativo iter di approvazione e sollevare poi, incidentalmente, .eccezione di incostituzionalità della norma de qua per i motivi che in seguito esporremo non prima di aver esposto le conseguenze (negative) in capo al terzo trasportato tra il .passaggio dal vecchio al nuovo modello.
A. Tutela del trasportato sino al 31.12.2005.Per verificare appieno la portata involutiva del nuovo codice delle assicurazioni sull’art. 141 occorre, sinteticamente, ripercorrere come funzionava il sistema risarcitorio per i terzi trasportati sino al 31.12.2005.
Al terzo trasportato, in caso di sinistri stradali, erano concesse tre vie risarcitorie alternative : a.) ex art, 1681 qualora vi _fosse un contratto di trasporto anche a titolo gratuito; b) ex art, 2054 C, C. contro il soggetto che aveva effettuato il trasporto e, mediante l’art. 1 L. 990/69, nei della compagnia assicurativa del medesimo qualora nel ministro stradale non foss ero coinvolti altri veicoli (il caso di uscita di strada- e lesioni al trasportato ; e) caso di scontro, mediante l’art. 2054 C.C., comma 2° contro l’assicurazione del veicolo antagonista ed il responsabile; d) in caso di scontro tra veicoli contro tutti i responsabili ed i relativi istituti assicurativi avvalendosi della presunzione di cui ali’art. 2055 C.C..
Ne deriva che nel vecchio sistema il terzo trasportato aveva un ventaglio di possibilità di tutele ovvero una nutrita schiera di debitori solidali.
B. Tutela del trasportato dal 01.01.2006 mediante l’art. 141 Codice Assicurazioni.
La situazione sopra descritta muta radicalmente con l’entrata in vigore del nuovo sistema rappresentato dall’art. 141 dei Codice delle Assicurazioni, già in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 01/01/2006 in avanti come quello per cui è scaturito il presente procedimento. La riforma ha stabilito che il terzo trasportato deve essere risarcito dal vettore e dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: è fatto salvo il caso fortuito, inciso questo sul quale torneremo. In sintesi la nuova disciplina prevede che: a) l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il trasportato lo risarcisce indipendentemente dalla condotto colposa del guidatore; b) il terzo trasportato ha azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore.
Detta disciplina sopra descritta impone una riflessione: la trasformazione della tutela del terzo trasportato in un sistema di no-fault ossia uno schema che prescinde integralmente dalla colpa od altrimenti detta responsabilità oggettiva prestando quindi il fianco, almeno sui risarcimento del danno morale giacché, se è pur vero che la Cassazione è venuta a superare i limiti di risarcibilità ogni qualvolta siano Stati lesi beni tutelati dalla Costituzione, è altresì vero che la Consulta, è ferma nel limitare la risarcibilità di tale danno morale alla colpa presunta ma non alla responsabilità oggettiva!
In apparenza potrebbe sembrare una notevole semplificazione quella per ottenere il risarcimento per il trasportato: solo però apparentemente in quanto non è tutto oro quel che luccica.In ogni caso, qualora anche vi fosse un quid pluris (in realtà vedremo che non è così!) rimarrebbe un dato oggettivo ineludibile”: il trasportato è obbligato a percorrere una determinata via e tale limitazione, così incidente sul diritto del terzo trasportato, non è stata prevista né in sede di legge delega in violazione dell’art. 76 Cost. né all’art. 178 dello Schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato e poi al vaglio delle Commissioni parlamentari che non individuava modifiche rispetto all’ordinario criterio di individuazione dell’impresa legittimata passiva.C.
Il quadro normativo e l’iter approvativo dell’art. 141 Cod. Ass.
1. La scelta del decreto legislativo.
II nostro legislatore, per riordinare il settore assicurativo, ha scelto la strada del decreto legislativo ovvero una norma dell’ordinamento giuridico con forza di legge emanato, in via eccezionale, dal Governo su delega del Parlamento; quest’ultimo ricorre alla delega dell’esercizio del potere legislativo, nei casi in cui la materia oggetto del decreto sia molto complessa o richieda un lungo procedimento di formazione della legge; per cui il Governo, che può avvalersi dell’aiuto di organi consultivi tecnici, appare come il più idoneo a legiferare.
La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto dì principi e criteri direttivi indicati nella legge delega, così come previsto dall’articolo 76 della Costituzione: nell’emanare il decreto il Governo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i principi sanciti nella legge delega. Se ciò non avviene il decreto legislativo è viziato d’incostituzionalità per eccesso di delega-
II procedimento di formazione del decreto legislativo è disciplinato dall’art.14 della Legge n.400 del 1988 che configura, appunto, il Governo come soggetto competente ad adottare l’atto.
2. La legge delega.
Nel caso del Codice delle Assicurazioni o meglio del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.259, la legge delega è la nr. 229 del 29 luglio 2003, che ha riservato al riassetto del settore assicurativo l’art. 4.
Ecco esattamente cosa stabiliva il predetto art, 4: “1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi Internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell ‘informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri ? compresi gli aspetti strutturali tale Servizio;
c)
salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le Imprese fattorizzate all’esercizio dell’attivita assicurativa in Italia operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;
d)
previsione di specifici requisiti di accesso e di eserciziole società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa, anche nell ‘ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svollgono questa attività nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia ;
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte dì imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionare dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurati va;
2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionar!, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 51;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l’ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.”Non essendo il Governo riuscito a rispettare il limite temporale di un anno, con la legge 27 luglio 2004, n.186 si è ampliato il limite temporale a due anni, rimanendo fermo il resto.
D. I profili e i motivi di incostituzionalità dell’art. 141 Codice Assicurazioni.Il principio introdotto dall’art. 141 è lo stesso che ha condotto il legislatore delegato a formulare il successivo ai 149 del Codice delle Assicurazioni;
entrambi sono già stati ampiamente commentati da autorevole dottrina che li ha tacciati di palese incostituzionalità e, in merito all’art. 141 valgono certamente tutti i palesati dubbi di incostituzionalità che sono già stati rilevati per l’art, 149.
In esercizio della delega conferita e poi prorogata, il Governo ha emanato il decreto legislativo del 07 Settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni private. Per quanto interessa il presente giudizio, l’art. 141 ha introdotto nell’ordinamento interno il sistema di risarcimento del terzo trasportato, secondo cui “salva l’ipotesi di  sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamenti della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore o quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
 L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo, al momento del Sinistro- nei termini di cui all’articolo 145.
L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in guanto compatibili, le disposizioni del capo 17, l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha ‘ diritto – di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150″,
In estrema sintesi: il trasportato deve necessariamente rivolgere la propria richiesta danni al proprio vettore ed alla relativa compagnia indipendentemente da qualsiasi responsabilità in capo al vettore: vengono stravolti ed abdicati i canoni classici e tipici della responsabilità civile.Il danneggiato non ha alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia del civile responsabile in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo, il cui art. 4 quinquies obbliga gli stati membri a provvedere affinchè le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato/ possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona “responsabile del sinistro,
1) La rilevanza della questione.
Fermo quanto già detto sulla circostanza che la trasportata si ‘trovava sull’auto condotta dall’odierno convenuto che venne tamponata da altra auto e pertanto, l’agire della M. G. nei confronti del G. S., che non ha alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, non può che avvenire mediante l’utilizzo della previsione legislativa dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.Nel caso de quo il collegamento giuridico e non già di mero fatto, tra la res iuridicancte e la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato costituzionale si evidenzia ictu oculi ed appare fondamentale ai finì sostanziali, atteso che, in assenza dì detto articolo, l’azione sarebbe stata interposta nei confronti del responsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa, soggetti diversi dagli odierni convenuti e pertanto l’aderenza o meno al detta costituzionale di detto articolo 141 appare indiscutibilmente rilevante ai fini decisori: infatti ove si ritenesse il suddetto disposto normativo in contrasto con la Costituzione la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta al responsabile del sinistro ed alla relativa Compagnia.
2) La non manifesta infondatezza.
Il (mancato) parere del Consiglio di stato.
Il primo comma dell’art. 4 della L.229/2003 rimanda ai “”principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della legge delega in esame, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi”: fra questi vi è l’obbligatorietà della preventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato, che, in effetti in data 14 febbraio 2005, ha emesso il parere n. 11603. Occorre evidenziare che, al Consiglio di Stato, è stato sottoposto uno schema di codice che era parzialmente diverso da quello poi emanato e, soprattutto, assolutamente privo delle norme relative al risarcimento diretto. Ora, non è come chi non veda che, quando il Governo ha deciso di modificare, radicalmente, il Codice delle Assicurazioni nserendo i nuovi artt. 141, 149 e 150, in virtù degli artt. 4 e 1 della L,229/2003 ed in applicazione all’art. 76 deÌla Costituzione, avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di Stato il Codice, onde ottenerne un nuovo parere. Ma cosi non è stato, anche perché, altrimenti, sarebbe “scaduta” la delega conferita. E’ evidente, quindi, che già per questi motivi gli articoli relativi al risarcimento (rectius indennizzo) del terzo trasportato da ritenersi incostituzionali essendo stati inseriti all’ultimo momento senza il rigoroso rispetto del dettato della legge delega il quale richiedeva l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.
b) L’eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione ed il risarcimento del danno.
II potere normativo delegato, essendo testualmente limitato ad una funzione di riassetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa, anche se inteso non come attività di mera compilazione, non può estendersi sino all’innovazione sostanziale o all’abrogazione di fatto di norme esistenti, operazione questa istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento.
Già si è visto come, la mancata richiesta preventiva del parere del Consiglio di Stato, configuri ipotesi di eccesso di delega. Ora, limitiamoci invece ad esaminare il contenuto della legge delega, in tema di risarcimento del danno e liquidazione dei sinistri.
Ad onor del vero, la legge delega in nessun punto entra specificatamente nel merito del risarcimento dei danni e nella liquidazione dei sinistri, se non alla lettera b) ove impone al Governo di rispettare i principi e criteri direttivi a tutela del consumatore e, in generale, dei contraenti più deboli, limitatamente al profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche al processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio.” E’ chiaro che il legislatore intendeva tutelare due soggetti ben, precisi: il consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i principi generali di risarcimento dei danni.
II consumatore, come veniva definito dall’arti.2 della L.281/1998, altri non è se non la persona fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all”attivìtà imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Analogamenter il contraente altri non è se non chi ha contratto una polizza di assicurazioni. Pertanto, la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti., L’art. 141, al pari del 149, del Codice delle Assicurazioni non prende assolutamente in considerazione i soggetti sopra descritti/ ma bensì i danneggiati o, dando un’altra definizione, i le vìttime di un sinistro stradale. Il danneggiato in .’ conseguenza di un sinistro non è nella fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma bensì controparte di un altro soggetto -col quale non vi è nessun rapporto contrattuale o di contraerea- il quale commettendo un fatto illecito ha causato dei danni ingiusti che debbono essere risarciti ai sensi degli , artt. 2043 e 2054 c.c, .
In virtù dell’art. 141 i danneggiati, che rientrino in uno dei casi ivi previsti, sono ora obbligati a chiedere il risarcimento del danno non a chi è responsabile dello stesso, ai termini del codice civile, ma bensì ad un altro soggetto; ovvero alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo allo .stesse di alcuna responsabilità in capo al vettore anche in via meramente residuale.
E’ pertanto chiaro che il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge delega.
Ma non solo.
Il Codice delle Assicurazioni ha altresì ridotto i doveri anche dei responsabili dei sinistri stradali datosì che costoro non dovranno più neppure essere convenuti in giudizio ed in prima persona non saranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato. Infatti, l’art. 141 punto 3 prevede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145, nei soli confronti dell’impresa di assicurazione del vettore senza far menzione alcuna anche al responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 dello stesso codice oltre che dei principi generali dell’ordinamento giuridico) ed ovviamente alla compagnia del civile responsabile. Responsabile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento visto il richiamo operato all’art. 148.
Ciò posto, tornando all’argomento principe, è evidente che il Parlamento, conferendo la delega al Governo, voleva tutelare i consumatori-contraenti come sopra meglio definiti e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri (come avviene con l’indennizzo diretto del terzo trasportato) o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque, non ha conferito delega alcuna circa l’eventuale modifica dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento del principio generale del ueminem ledere e del codice civile (nonché processuale). L’emanazione dell’art. 141 dimostra invece il diverso comportamento del legislatore delegato e pertanto è evidente come il Governo sia andato ben oltre alla delega conferita.Non meno grave è la violazione del diritto comunitario laddove si è, con il risarcimento diretto, disattesa la V Direttiva, eliminando l’azione diretta nei confronti dell’impresa del civile responsabile e pertanto, a breve, è facile prevedere sin da ora anche ricorsi alla Corte Europea.
C) Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Un principio fondamentale della nostra carta costituzionale è quello dell’uguaglianza avanti alla legge. Con l’introduzione del sistema risarcìtorio previsto dall’art, 141 del Codice delle Assicurazioni l’indennizzo diretto tale principio viene meno in quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione dì responsabilità ed a comportamenti differenti. In realtà la norma apre un vulnus di tutela in varie ipotesi, che, solo in via sintetica si può indicare:– qualora il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva di un soggetto non coperto da Rca;’– qualora la responsabilità sia ascrivibile, in via concorsuali al vettore del proprio mezzo nonché all’ente gestore della strada,È facile osservare che in dette ipotesi, il terzo trasportato avrà una tutela maggiore in ambi i casi in quanto potrà contare ed agire nei confronti di più soggetti od in altri termini avrà più debitori solidali da escutere mentre il trasportato potrà agire soltanto nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore mentre la disciplina prevista dall’art. 141 prevede un minus di tutela. Vi è di più. La norma testualmente fa riferimento alla nozione di danno subito dal terzo trasportato e quindi sembra escludere l’ipotesi di decesso del passeggero e quindi gli eredi del defunto potranno contare sui principi generali in materia di responsabilità e trovarsi di fronte più debitori solidali diversamente dal trasportato macroleso!Ma le disparità di trattamento e di tutela tra situazioni giuridiche analoghe sono infinite a dimostrazione della palese incostituzionalità della norma.
d) Violazione dell’art. 24 della Costituzione.
Il 1° comma dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni esordisce affermando che l’assicuratore del vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato “salva l’ipotesi di sinistro cagionato”’da caso fortuito”.Il caso fortuito secondo l’opinione condivisa dalla Suprema Corte da oltre mezzo secolo comprende anche il fatto del terzo: pertanto la responsabilità dell’assicuratore del vettore è esclusa quando il sinistro è dovuto sia a cause naturali sia a colpa di altro conducente.Al di là della contraddizione in termini nell’affermare che l’assicuratore risponde “salvo il caso fortuito” e l’aggiungere che tale responsabilità “prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducente, vi è una vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale, non potrà efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente visto e considerato che, detto altro conducente qualora operi l’art. 149 Codice Assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia. In altre parole la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141;
– considerato pertanto che la questione appare, rilevante ai fini della decisione nel giudizio per sospetta incostituzionalità, la cui decisione scaturirà dalla decisione che la Corte Costituzionale darà alla questione, visto l’art. 23, comma 3, L. 11.3.1957, n. 3 solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 1 settembre 2005 n. 209,per contrasto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione,
per i motivi di cui alla presente ordinanza,
sospende il presente giudizio in corso,dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma,ordina alla cancelleria dì notificare con urgenza la presente ordinanza alle parti in causa e al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Sig. Presidente del Senato della Repubblica e al Sig. Presidente della Camera dei Deputati.
Montepulciano, 19.12.2006
Il Giudice

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