Risarcimento danni –infortunio del minore a scuola durante le lezioni – illecito contrattuale e extracontrattuale – onere della prova – 11.03.08. –

“Il principio innanzi espresso è stato così fatto proprio dalle Sez. Un. del 2002  secondo cui, posto che l’iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all’istituto anche l’obbligo di protezione e vigilanza del minore, “…l’attore dovrà…solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore del convenuto dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa a lui non imputabile” “…la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante hanno natura contrattuale…l’accoglimento della domanda di iscrizione…determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica…Ne deriva che è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c…”.   

                                                          REPUBBLICA ITALIANA   

In nome del popolo italiano
  Il Giudice di Pace di Carinola,   nella persona del Giudice di Pace Avv. Luigi Poccia, emette la seguente   S E N T E N Z A   

nel procedimento civile di 1° grado iscritto al nr. 582/07 e posto in deliberazione il giorno 11.03.2008 e vertente
  tra   Z. G. e D. A., in proprio e quale genitori esercenti la potestà sul figlio minore Z. M., rapp.ti e difesi dagli Avv.ti R. V. e G. D., con studio in Mondragone, Via ….   e   D. N.
e A. C., in proprio e quali genitori di D. A., rapp.ti e difesi dall’Avv. M. S., con studio in S. Maria C.V. (CE), Via M., , convenuti 
  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli, Via A. Diaz, 11 è dom.to ex lege; convenuto  
in cui è stata chiamata in causa   RAS ASS.NI SpA, in p.l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall’Avv. E. C. e con questi elett.te dom.ta in MONDRAGONE (Ce), C.U., ..   Terzo chiamato in causa   
Oggetto: Risarcimento danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.   
Conclusioni: come rassegnate in atti che qui si intendono per riportate.   

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale, i Sigg.ri Z. Giovanni e D. Anna, in proprio e quali genitori del minore Z. M., convenivano in giudizio per l’udienza del 23 gennaio 2007, i Sigg.ri D. N. e A. C., in proprio e quali genitori del minore D. A., nonché il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., al fine di ottenerne la condanna solidale o alternativa, a sensi degli artt. 1218 e 2048 c.c., al risarcimento dei danni dai medesimi subiti a causa dell’infortunio scolastico subito dal loro figlio Z. M. verificatosi nella palestra della Scuola Secondaria di I grado “M. B.” di Mondragone cui il medesimo era iscritto.
In punto di fatto deducevano che la mattina del 14.2.2006 il piccolo M., durante la lezione di educazione fisica, nel corso di una partita di pallavolo, veniva colpito al braccio da una pallonata scagliata con i piedi e con violenza dal minore D..
Deducevano che in conseguenza di ciò il minore Z. ebbe a riportare la frattura dell’epifisi distale radio a dx, da cui sarebbero derivati postumi invalidanti ed un danno biologico temporaneo.
Deducevano, inoltre, di avere sopportato un danno patrimoniale emergente per le spese mediche sostenute per le cure del proprio figlio.
Chiedevano, così, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno emergente (iure proprio) e del biologico temporaneo subito dal minore, riservando di agire in separata sede per ottenere il risarcimento del danno biologico permanente e del danno morale ed esistenziale subito dal minore. In punto di diritto deducevano una responsabilità concorsuale nella causazione dell’illecito del Ministero dell’Istruzione, del minore D., ex art. 2043 c.c., e dei genitori di questi ex art. 2048 c.c.
Invocavano, quindi, anche l’applicazione dell’art. 2055 c.c..
A sostegno delle domande producevano: il certificato di stato di famiglia; le richieste di risarcimento formulate in via stragiudiziale; la nota del Dirigente scolastico, contenente in allegato la denuncia del fatto e la relazione dell’insegnante di turno, la documentazione medica e fiscale, compresa la valutazione del danno eseguita dall’INPS.
Iscritta la causa al ruolo si costituivano i sigg.ri D. N. e A. C., evocati in giudizio sia per fatto proprio che quali rapp.ti del minore, che contestavano la domanda, eccepivano la carenza di legittimazione passiva e chiedevano la estromissione dal processo, sostenendo la responsabilità esclusiva del Ministero nella causazione dell’evento per l’assenza dell’insegnante al momento del fatto.
Si costituiva il Ministero che, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale di Napoli, contestava la domanda e la propria responsabilità e chiedeva lo spostamento della prima udienza al fine di convenire in giudizio il proprio assicuratore, RAS SpA, per essere da questa manlevata e garantita per l’ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
All’udienza del 12.4.2007 si costituiva, altresì, la RAS SpA che contestava la domanda e la responsabilità del Ministero, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l’attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione l’udienza del giorno 11.3.2008; alla detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di note.  

                                                      
MOTIVI DELLA  DECISIONE   

Le domande formulate dagli attori sono fondate e meritevoli di accoglimento. In fatto le narrate nell’atto di citazione risultano provate documentalmente.
Tanto gli attori che il Ministero convenuto hanno prodotto in giudizio la nota del Dirigente scolastico trasmessa all’INPS, nonché la denuncia del fatto e la relazione dell’insegnante di turno che ha assistito al fatto.
Si legge nel documento che il Dirigente scolastico ha trasmesso all’INAIL: “In una fase di gioco che si svolgeva nella palestra della scuola, gli alunni Z. e D. rincorrevano una palla…D., raggiunto il pallone, invece di prenderlo con le mani, lo colpiva con il piede destro…in quella traiettoria si trovava l’alunno Z. che veniva colpito violentemente al polso…, riportando FRATTURA dell’epifisi distale”. Si legge nella relazione dell’insegnante di educazione fisica trasmessa al Preside: “Alle ore 13,10, durante l’ora di educazione fisica,…gioco della Pallavolo in Palestra, gli alunni D. A. e Z. M. rincorrevano una palla…il D. raggiungeva il pallone e, invece di raccoglierlo con le mani, come avrebbe dovuto fare, lo colpiva con il piede destro…sulla traiettoria si trovava il compagno Z. che veniva colpito alquanto violentemente al polso…”.
I documenti di cui innanzi, dunque, fugano ogni dubbio circa il verificarsi del fatto storico.
In punto di diritto, nella fattispecie che ne occupa è dato ravvisare una responsabilità concorsuale di tutti i convenuti.
In relazione alla posizione del Ministero della P.I., non è dubitabile che sia ravvisabile un concorso del titolo della responsabilità, poiché la il fatto assume tanto i connotati dell’illecito contrattuale che quelli dell’illecito extracontrattuale. Sotto questo secondo profilo la fattispecie è regolata dall’art. 2048 c.c. Recita la norma: “i precettori e coloro…sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi…nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza…Le persone… sono liberate solo se provano di non avere potuto impedire il fatto…”.
La norma comporta una presunzione iuris tantum di responsabilità del Ministero e quindi una inversione dell’onere della prova: accertato il fatto storico, incomberà al precettore (o al Ministero) dimostrare e provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento. Nessuna prova in tale senso è stata fornita nel corso del procedimento.
Il Ministero si è limitato a chiedere il rigetto della domanda senza dedurre e provare i fatti impeditivi della pretesa. Del resto res ipsa loquitur: la circostanza che gli alunni – durante una partita di pallavolo! – rincorressero la palla e che il minore D., anziché raccoglierla con le mani, abbia sferrato un calcio, induce a ritenere, anche a sensi dello art. 2727 c.c., che il precettore non sia intervenuto per fermare gli alunni. Ma vi è di più! Le circostanze da allegare ai fini della prova liberatoria costituiscono l’oggetto non di una mera difesa o eccezione in senso lato, ma di un eccezione in senso stretto, configurando la prova liberatoria un FATTO IMPEDITIVO (art. 2697 secondo comma c.c.) che, in forza dei principi che regolano il processo (principio della disponibilità, del chiesto e pronunciato), rientra nella disponibilità della parte, motivo per cui l’esistenza dello stesso non può essere rilevato d’ufficio dal Giudice che secundum alligata et provata iudicare debet.
La responsabilità del Ministero è anche di natura contrattuale, come esattamente dedotto dagli attori. Noto è il principio secondo cui l’iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all’istituto stesso, tra le altre, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (Cass. Sez. Unite 27.6.2002, nr. 9346).
La circostanza secondo cui l’attore abbia riportato un danno durante l’orario scolastico evidenzia chiaramente un inadempimento contrattuale per inesatta esecuzione della prestazione da parte del Ministero. Viene così in considerazione la disposizione di cui all’art. 1218 c.c. che così dispone: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da …causa a lui non imputabile”.
L’inversione dell’onus probandi prevista dalla norma comporta che, se per il danneggiato è sufficiente dimostrare l’esistenza del contratto (che, nel caso che ne occupa, costituisce un fatto pacifico e non contestato) e del danno, spetterà al debitore/convenuto l’onere di provare la non imputabilità dello stesso e, quindi, di avere usato, a sensi dello art. 1176 c.c., tanto nella fase dell’esecuzione della prestazione che in quella preparatoria, la diligentia chiesta per il tipo di attività esercitata (art. 1176, secondo comma, c.c.). E in questi termini si è espressa anche la Corte di Cassazione che, a sezioni unite, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, ha così deciso: “Il creditore che agisce in giudizio,.., deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione…” (Cass. Sez. Un. 0.10.2001 nr. 13533; negli stessi termini Cass. 26.01.2007 nr. 1743). Il principio innanzi espresso è stato così fatto proprio dalle sez. Un. del 2002 (Cass. Sez. Unite 27.6.2002 nr. 9346) secondo cui, posto che l’iscrizione del minore ad un Istituto scolastico determina la nascita di un vincolo negoziale tale da fare sorgere in capo all’istituto anche l’obbligo di protezione e vigilanza del minore, “…l’attore dovrà…solo provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onore del convenuto dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa a lui non imputabile”. Negli stessi termini anche CASS., sez. III, 31.3.2007 secondo cui: “…la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnante hanno natura contrattuale…l’accoglimento della domanda di iscrizione…determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica…Ne deriva che è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c…”. 
  
Con la responsabilità del Ministero concorre anche quella dei convenuti D. N. e A. C., che rispondono tanto ex art. 2048 c.c. che ex art. 2047 c.c. Recita l’art. 2048 c.c.: “Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori…”.
Dall’esame della norma emerge che “…i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non avere potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art.
147 c.c…” (Cass. 9815/1997; Cass. 18.01.2006 nr. 831;Cass. 21.9.2000, nr. 12501; Cass., sez. III, 28.3.2001 nr. 4481Cass. 06.12.1986 nr. 7247; Cass. 24.10.1988 nr. 5751). Dai vari insegnamenti forniti dalla S.C. è possibile evincere un principio generale secondo cui “impedire il fatto illecito” significa non solo dimostrare di avere educato il figlio secondo i criteri di una buona educazione imposti dalla legge, ma anche avere esercitato una sorveglianza concreta consona alla personalità ed alle tendenze tipiche del carattere del minore.
Nessuna prova liberatoria è stata fornita dai convenuti. 
  
I genitori del minore D., poi, rispondono anche ad altro titolo: non potendosi configurare a carico del minore una obbligazione risarcitoria, stante la tenera età del medesimo (art. 2046 c.c.), del fatto commesso dal minore rispondono i genitori ex art. 2047 c.c.
Ne consegue che i coniugi D. ed A. ed il Ministero della PI, a sensi dell’art. 2055 c.c., vanno dichiarati solidalmente responsabili del fatto dannoso e che, in forza del contratto di assicurazione stipulato, la RAS SpA, a sensi dello art. 1017 c.c., va condannata a tenere indenne e manlevare il Ministero della P.I. 
 Passando alla quantificazione dei danni, vanno trattate separatamente le varie voci.
Va innanzi tutto risarcito il danno patrimoniale emergente subito dai genitori del minore Z. M. per le spese mediche sostenute. In forza della documentazione fiscale prodotta e dell’art. 1226 c.c., si ritiene equo riconoscere la somma di €. 450,00.
Quanto al danno subito dal minore, avendo gli attori riservato di agire in separata sede per il risarcimento del danno biologico permanente e di quello morale, occorre procedere al risarcimento del solo danno da IT. Sono stati prodotti i seguenti documenti: referto della clinica P. G. di C. del 14.02.2006 con una prognosi di trenta giorni e da cui si evince l’applicazione dell’apparecchio gessato per “frattura del tratto distale del radio a dx”; certificati di controlli ortopedici del 24.0.2006. 9.3.2006 e 23.3.2006 della suddetta clinica, certificato di guarigione datato 11.5.2006, attestazione del centro Ginolfi relativa all’eseguita fkt, certificato dell’INAIL da cui si evince che l’assicuratore sociale ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 4%. Sulla scorta di detta documentazione, delle nozioni di fatto acquisite alla comune esperienza, facendo riferimento al criterio equitativo puro, si ritiene equo e conforme al diritto riconoscere una ITA di 30 gg ed una ITP al 50% di 35 gg.
Applicando, pertanto, l’importo di €. 45,00 pro die, non potendosi fare riferimento ai criteri di cui alla l. 57/2001 e/o al cda, si ritiene equo liquidare a titolo di danni e per equivalente lo importo di €. 2.137,50 (€. 45,00x30gg = € 1.350,00; € 22,50x35gg = €. 787,50). Sugli importi liquidati decorrono gli interessi dal tasso legale dal fatto al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 
  

                                                                      PQM 
  

Il Giudice di Pace di Carinola, definitivamente pronunciando nel procedimento recante il nr. 583/2007 promosso da Z. Giovanni e D. Anna, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Z. M., contro MINISTERO della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p.t., D. N., A. C. e D. A., in cui è stata chiamata in causa la RAS SpA, in accoglimento delle domande formulate, ogni avversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) dichiara che l’evento per cui è causa si è verificato per fatto e colpa tanto dell’Istituto scolastico che dei Sigg.ri D. N. e A. C. e, per lo effetto,
2) condanna, a sensi dello art. 2055 c.c., il Ministero della P.I., in persona del Ministro p.t. nonché i Sigg.ri D. N. e A. C. al pagamento in favore di Z. Giovanni e Dianna Anna, a titolo di danno emergente e per equivalente, della somma di €. 450,00, oltre gli interessi dal fatto;
3) condanna, altresì, i convenuti al pagamento in favore del minore Z. M. della somma di €. 2.137,50, oltre interessi dal fatto;
4) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che, in assenza di notula, liquida d’ufficio in €. 1.550,00, oltre iva e ca;
5) dichiara, altresì, la RAS SpA tenuta a manlevare il Ministero della P.I. e, quindi, condanna RAS SpA a rivalere il Ministero delle somme che saranno pagate di cui innanzi.
  Carinola, lì

         Il Giudice di Pace   

          Avv. Luigi Poccia

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