Corte di Cassazione Ordinanza n. 24632/2020 – ritardo o cancellazione volo aereo – richiesta pagamento compensazione pecuniaria e risarcimento del danno -competenza del giudice adito – 05.11.2020 –

Importante Ordinanza della Corte di Cassazione, relativa alla  competenza e alla giurisdizione del giudice adito, in materia di compensazione pecuniaria e risarcimento danni subiti a causa del ritardo  e/o della cancellazione dei voli aerei. In particolare, la Suprema Corte, richiamando una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea,  ha precisato che le due domande sono soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso. La domanda di pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento 261/04 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza “ordinarie”, stabilite dal Regolamento 1215/12. Mentre la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è soggetta, invece,  alle regole di competenza dettate dalla Convenzione di Montreal.

 

CORTE DI CASSAZIONE

Vi SEZ. Civile

Ordinanza Num. 24632 Anno 2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: ROSSETTI MARCO

Data pubblicazione: 05/11/2020

Corte di Cassazione – copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 22441-2018 proposto da:

R. V., G………. elettivamente domiciliati in ROMA, ………………, presso lo studio dell’avvocato

 rappresentati e difesi dall’avvocato …;

– ricorrenti –

contro

EASYJET “UMANI’, COMPANY IAD, in persona, del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,…, 21, presso lo studio dell’avvocato ……, che la rappresenta e difende;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 930/2018 del  TRIBUNALE di PIRUGIA del 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSI XII;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona  del SOSTITUTO PROCURATORE DOTI. ALBERTO CARDINO che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Città di Castello, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 comma 2 cpc..

FATTI DI CAUSA

1. Maria e U……. nel 2016 convennero dinanzi al Tribunale di Perugia la società Easyjet Airline Company Ltd. (d’ora innanzi, “la Easyjet”), esponendo che:

-) avevano acquistato, tramite un’agenzia di viaggi di Città di Castello (PG), sette biglietti aerei per un volo Roma-Copenaghen, operato dalla società Easyjet;

-) il giorno previsto per la partenza, la Easyjet cancellò il volo senza preavviso;

-) non essendo la suddetta tratta servita da atri voli, i viaggiatori per raggiungere Copenaghen furono costretti ad acquistare da altra  compagnia sette biglietti aerei per Amburgo, da dove dovettero raggiungere in taxi Copenaghen, con un giorno di ritardo rispetto al programma di viaggio e sostenendo ulteriori costi.

Chiesero, sulla base dei fatti appena esposti, la condanna della Easyjet sia al pagamento) dell’indennizzo previsto) dal Regolamento CE 11.2.2004 n. 261/2004, sia al risarcimento del danno ulteriore.

Quantificarono quest’ultimo nella somma di circa 20.000 curo, ottenuta cumulando il risarcimento preteso da ciascuno dei sette attori.

2. La società Easyjet si costituì ed eccepì l’incompetenza sia per valore, sia ratione loti, del Tribunale di Perugia.

Sotto il primo profilo, dedusse che la causa doveva ritenersi di competenza per valore del giudice di pace, perché le domande proposte dagli attori non potevano cumularsi tra di loro ai fini della  determinazione del valore della causa, trattandosi di domande  autonome e scindibili.

Sotto il secondo profilo, dedusse che la competenza per territorio  spettava al giudice di pace di Civitavecchia, ai sensi del Regolamento UE 12.12.2012 n. 1215/12.

Dedusse, al riguardo, che la società Easvjet aveva sede nel Regno Unito; che di conseguenza essa poteva essere convenuta dinanzi al giudice italiano soltanto nel luogo in cui il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), secondo trattino, del suddetto Regolamento 1215/12.

3. Gli attori aderirono all’eccezione di incompetenza ratione valoris e contestarono l’altra.

4. Con provvedimento formalmente qualificato “sentenza” del 26.6.2018 n. 930 il Tribunale di Perugia declinò la propria competenza sia ratione valoris che ratione loci.

Il Tribunale rilevò, in primo luogo, che la competenza per valore spettava al Giudice di pace, ai sensi dell’articolo 7 c.p.c., dal momento che ciascuno degli attori aveva domandato un risarcimento di 2.829,15

curo, e che nella specie non poteva trovare applicazione il disposto dell’art. 10, comma secondo, c.p.c. (secondo cui “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima .perso//a si sommano tra loro”), in quanto tale norma si riferisce soltanto) all’ipotesi in cui sia un solo soggetto a proporre più domande contro il medesimo convenuto, e non quella in cui più attori, ciascuno titolare di un distinto diritto di credito, agiscano congiuntamente nei confronti del medesimo convenuto.

Nonostante la dichiarazione di incompetenza per valore, il Tribunale esaminò comunque anche l’eccezione di incompetenza per territorio, affermando che:

-) la competenza per territorio andava stabilita nel caso di specie non in base alle regole del codice di procedura civile, ma in base alle regole  stabilite dal Regolamento UI 1215/12;

-) tale regolamento prevede in via generale la competenza del giudice del luogo dove il convenuto ha sede; in tema di contratti di servizi,  però, il regolamento radica la competenza nel luogo dove il servizi avrebbe dovuto avere inizio;

-) competente quindi sarebbe potuto essere o il giudice di Civitavecchia, ove il volo sarebbe dovuto decollare, o il giudice di Copenaghen, dove il volo sarebbe dovuto arrivare; o quello di Londra,  dove aveva sede la Easyjet.

Il Tribunale, infine, ha affermato che nel caso di specie non s’applicava il foro del consumatore, per espressa previsione dell’art. 17 Reg.  1215/12 (o/im, art. 15 Reg. 44/01).

5. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per regolamento di competenza i sette originali attori, fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria.

Nella illustrazione del motivo si formula una tesi così riassumibile:

-) il Tribunale di Perugia ha ritenuto la propria incompetenza per territorio applicando le regole del regolamento ti I 1215/12;

-) tale regolamento, però, si sarebbe potuto applicare al caso di specie solo se gli attori avessero domandato unicamente il pagamento dell’indennizzo previsto dal Regolamento 261/04;

-) invece, avendo gli attori domandato non solo il pagamento del suddetto indennizzo forfettario, ma anche il risarcimento del danno, la competenza andava determinata in base alla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo;

-) tuttavia la Convenzione di Montreal – proseguono i ricorrenti – disciplina solo il riparto della giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati aderenti, ma non detta criteri per l’individuazione del giudice competente all’interno del singolo Stato, che perciò resta soggetta alle regole interne di ciascuno Stato.

Poste queste premesse in diritto, i ricorrenti ne traggono due conclusioni:

a) in primo luogo, che l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Easyjet era inammissibile, perché non conteneva l’indicazione di tutti i fori alternativi, ed in particolare del foro del  consumatore di cui all’art. 33, lettera (u), d. lgs. 5.9.2005 n. 206;

b) in secondo luogo, che comunque l’eccezione era infondata, perché secondo le regole del codice di rito la competenza spettava anche al giudice del luogo dove il contratto era stato concluso, e nel caso di specie il contratto) doveva ritenersi concluso) a Città di Castello, poiché ivi i viaggiatori avevano acquistato i biglietti, acquisto avvenuto)  telematicamente per il tramite di una agenzia di viaggi.

6. Ha resistito la Easyjet, la quale ha anch’essa depositato memoria.

La Easyjet replica alle allegazioni dei ricorrenti sostenendo che la Convenzione di Montreal, all’art. 33 (secondo cui “l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destina, -ione”), disciplina  non solo i criteri di riparto della giurisdizione tra il giudice degli Stati  aderenti alla convenzione, ma anche i criteri di individuazione della competenza per territorio all’interno di ciascuno Stato.

7. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo non completa l’eccezione di incompetenza per territorio  sollevata dalla Easyjet.

Nelle sue conclusioni scritte il Procuratore Generale ha osservato che, ai fini della giurisdizione e della competenza, vadano distinte la domanda di pagamento della speciale “compensazione pecuniaria” prevista dal Regolamento IM 261/04, e quella di risarcimento) dell’ulteriore danno.

Mentre la prima va proposte dinanzi al giudice individuato, sia quanto alla giurisdizione, sia quanto alla competenza, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, Reg. LIE 1215/12, la domanda di risarcimento dei danni

ulteriori va proposta dinanzi al giudice individuato, sia quanto alla giurisdizione, sia quanto la competenza, in base alle norme nazionali.

In base alle norme nazionali la Easyjet avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di incompetenza del territorio indicando tutti i possibili fori  alternativi.

Nel caso di specie, invece, nel sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio la Easyjet non aveva indicato il foro del consumatore, ovvero il Giudice di pace di Città di Castello.

8. Con ordinanza interlocutoria 4.6.2019 n. 15262 questa Corte, rilevato che su fattispecie identica a quella oggetto del presente  giudizio era stata chiamata a pronunciarsi la Corte di giustizia dell’Unione Europea, rinviò la casa a nuovo ruolo per ragioni di  opportunità, in attesa della decisione dei giudici di Lussemburgo.

9. Con istanza datata 27 gennaio 2020 la società Easyjet ha chiesto fissarsi udienza, segnalando l’avvenuto deposito, da parte della Corte di giustizia UI , della sentenza 7 novembre 2019, in attesa della quale la causa era stata rinviata nuovo ruolo.

La causa venne quindi fissata per l’adunanza camerale del 26 marzo 2020, ma successivamente rinviata all’adunanza camerale del 4 giugno  2020 per effetto del differimento ope legis delle attività processuali disposto dagli artt. 83, comma 1, d.l. 17.3.2020 n. 18, e 36, comma 1, d.l. 8.4.2020, n. 23.

In occasione della adunanza camerale odierna la Easyjet ha depositato una memoria ex art. 380 ter c.p .c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ritiene la Corte di dovere preliminarmente rilevare come nel presente giudizio si discuta (anche) dell’applicabilità di norme di fonte comunitaria, quali sono il Regolamento 261/04, il Regolamento 1215/12 e la Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo (recepita dal Consiglio della Comunità europea con Decisione 2001/539/C1, del 5 aprile 2001).

Una delle parti, tuttavia, è una società commerciale avente sede nel Regno Unito, il quale non è più parte dell’Unione Europea.

Ritiene la Corte che tale circostanza sia tuttavia irrilevante ai fini del decidere: non solo perché i fatti si sono svolti nella vigenza del regolamento 1215/12; ma soprattutto perché l’articolo 127 dell'”Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia  atomica” (in Gazz. uff. UF,, 31.1.2020), stabilisce che “il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione”; ed il “periodo di transizione” è definito dal precedente art. 126 del suddetto Accordo come quello compreso tra la data di entrata in vigore dell’Accordo e il 31 dicembre 2020.

2. Va preliminarmente esaminata, ex art. 276, comma secondo, c.p.c., la deduzione dei ricorrenti – condivisa dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte – secondo cui il Tribunale non avrebbe potuto accogliere l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Easyjet, in quanto tale eccezione – non contenendo l’indicazione di tutti i fori alternativi – si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile.

Essa infatti non conteneva l’indicazione del foro del consumatore ex art. 33 d. lgs. 206/05.

2.1. Tale censura è infondata.

1, Easyjet, infatti, nel costituirsi in primo grado ha basato tutta la sua difesa sull’assunto che al caso di specie non s’applicasse la normativa sui contratti dei consumatori, e che nessuno dei criteri ordinari di competenza conduceva la causa dinanzi al Tribunale di Perugia.

La Easyjet dunque ha negato la sussistenza nel caso di specie d’un criterio di competenza per territorio inderogabile, ed ha indicato i fori alternativi secondo i criteri di competenza per territorio derogabile.

Quando l’eccezione di incompetenza ha questo contenuto, non solo le ragioni del diritto, ma anche quelle della logica formale impediscono di ritenere incompleta l’eccezione per territorio che non indichi, tra i fori alternativi, quello del consumatore.

Da un lato, infatti, il foro del consumatore non è alternativo ma inderogabile; dall’altro è contrario a ragione pretendere che la parte convenuta possa essere costretta a negare ed invocare, nel medesimo atto, l’applicabilità del foro del consumatore (in tal senso Sez. 6 – 3,  Ordinanza n. 3539 del 14/02/2014, Rv. 630354 —01, in motivazione).

Quanto, poi, all’inapplicabilità al caso di specie del foro del consumatore, essa è fuori discussione, essendo espressamente prevista dall’art. 17, comma terzo, Reg. 1215/12.

3. Nel merito, correttamente il Tribunale di Perugia ha escluso la propria competenza ratione

Con l’atto introduttivo del giudizio, infatti, ciascuno degli odierni ricorrenti ha formulato due diverse domande.

Essi hanno chiesto la condanna della Easyjet sia al pagamento della “compensazione pecuniaria” prevista, nel caso di ritardo o  cancellazione, dal Regolamento CE 261/04; sia al risarcimento dei danni ulteriori (così si afferma nel ricorso per regolamento di competenza, p. 4,  

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 novembre 2019, in causa C-213/18, Guaitoli, ha stabilito che nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due domande cumulate, di pagamento sia dell’indennizzo forfettario previsto dal  Regolamento 261/04, sia del danno ulteriore, la competenza vada stabilita in base ai seguenti principi:

punto 1, del regolamento n. 1215 / 2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di detta convenzione”;

(b) l’art. 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal sulla  responsabilità del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo  la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione suddetta, ma anche  la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità  giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.

4. Nel caso di specie, come già accennato, gli attori nel giudizio di  merito hanno formulato due domande cumulate: l’una di pagamento  dell’indennizzo forfettario previsto dal Regolamento 261/04, l’altra di risarcimento del danno ulteriore.

Tali domande sono state coltivate entrambe, sino nella presente sede  (cfr. ricorso, p. 17, quarto capoverso). Esse,  alla luce dell’interpretazione che del Regolamento 1215/12 e della Convenzione di Montreal ha dato la Corte di giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 7.11.2019, Guaitoli, in causa C-213/18, sono soggette ciascuna alla competenza di un giudice diverso.

5. La domanda di pagamento) dell’indennizzo previsto dal Regolamento 261/04 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza “ordinarie”, stabilite dal Regolamento 1215/12.

E poiché la suddetta domanda scaturisce da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta alla competenza del giudice del luogo “in cui i servii sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”, ai sensi dell’art. 7, comma primo, n. 1), lettera b), secondo trattino, Reg. 1215/12.

Tale norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che  tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di “fornitura principale” dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo (Corte giust. Ul sez. IY, 9.7.2009, in causa C-204/08, Rehdo).

Non è controverso che il volo cancellato da Easyjet (e dunque il servizio promesso e non adempiuto) sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con destinazione Copenaghen.

Pertanto la domanda di pagamento dell’indennizzo pecuniari, ai sensi  del Regolamento 261/04, poteva essere proposta dinanzi ad un solo giudice italiano: il Giudice di pace di Civitavecchia, quale giudice del luogo di partenza del volo.

6. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è soggetta invece, secondo il dictum dei Giudici di  Lussemburgo, alle regole di competenza dettate dalla Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo. Regole, come  anticipato, che ad avviso della Corte di giustizia disciplinano non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche  l’individuazione del giudice competente all’interno di ciascuno Stato  aderente alla Convenzione.

Tale statuizione della Corte di giustizia rende non più sostenibile l’orientamento, in precedenza condiviso da questa Corte, secondo cui  la Convenzione di Montreal non si occupa dei criteri di riparto della competenza, ma solo dei criteri di riparto della giurisdizione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8901 del 04/05/2016, Rv. 639710 – 01; Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, Rv. 633018 – 01 (quest’ultima con riferimento alle analoghe norme contenute nella Convenzione di Varsavia); Sez. 3, Ordinanza n. 11183 del 26/05/2005, Rv. 581918 – 01.)

La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (diverso da quello derivante da morte e lesioni personali), proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va dunque individuata in base ai criteri stabiliti dall’art. 33, comma primo, della Convenzione di Montreal, anche quando non si faccia questione di giurisdizione.

La suddetta norma detta, a tal fine, quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell’attore:

a) al giudice avente sede nel luogo del domicilio del vettore;

b) al giudice avente sede nel luogo della sede principale dell’attività del vettore;

c) al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto;

d) al giudice avente sede nel luogo di destinazione.

In base a tali criteri occorrerà dunque regolare la competenza nel caso di specie.

6.1. Per quanto attiene il criterio del “domicilio” della Easvjet, tale luogo per le persone giuridiche coincide con la sede legale (art. 46, comma primo, c.c., secondo cui “quando la legge la dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede’), come già ripetutamente affermato da questa Corte I Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, § 2.5.1 dei “Motivi della decisione”; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008, § 2, lettera (aa) dei “Motivi della decisione”.

6.2. Per quanto attiene il criterio del luogo della “sede principale” dell’attività del vettore, questa Corte ha già stabilito che il luogo della sede principale deve reputarsi, sulla base di una praesumptio homillis, coincidente col luogo della sede legale, salvo prova contraria da parte di chi vi abbia interesse (Sez. U, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, cit.).

Ma, a tal fine, non rileva la semplice circostanza che talune attività sociali risultino decentrate, o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative o nel quale si trovi una persona che genericamente curi gli interessi della società stessa o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti (Sez. 13, Sentenza n. 22035 del 17/10/2014, cit.; Sez. U, Ordinanza n. 9994 del 01/02/2010).

Nel presente giudizio, tuttavia, gli attori non hanno mai né dedotto, né provato, che Easvjet abbia in Italia non già una mera rappresentanza, ma la sede principale della propria attività.

Anche il criterio del luogo della sede principale, pertanto, non è idoneo a giustificare la competenza né del Tribunale di Perugia, né di qualsiasi altro giudice italiano.

6.3. Per quanto attiene il criterio del luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, esso consente di individuare un solo giudice italiano competente ratione loti, e cioè il Giudice di pace di Città di Castello.

Ciò per le considerazioni che seguono.

6.3.1. Gli attori (odierni ricorrenti) hanno dedotto in punto di fatto di avere acquistato i biglietti per il volo Roma-Copenaghen “presso” una  agenzia di viaggi (“Campo dei Miracoli”, sita a Città di Castello), la quale a sua volta ha effettuato l’acquisto per il tramite della rete Internet (così il ricorso per regolamento di competenza, p. 19, penultimo  capoverso).

Tali circostanze non sono state contestate dalla Easyjet.

6.3.2. La circostanza che una agenzia di viaggi sia legittimata ad emettere un titolo di viaggio per conto di una compagnia aerea  consente di ritenere, in base ad una comune presunzione semplice ex art. 2727 c.c., che quella agenzia sia stata autorizzata dal vettore all’emissione di biglietti, e rappresenti perciò un c.d. ticket office del vettore stesso, in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come institore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore aereo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, per potere affermare  che in Italia il vettore aereo possieda una impresa “che ha provveduto a stipulare il contratto”, per i fini di cui all’art. 33 Convenzione di Montreal, è necessario che il vettore abbia in Italia una organizzazione propria (ad es., un c.d. ticket office), oppure un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente (ad es., un institore), per il tramite dei quali  distribuisca i biglietti aerei (Sez. U, Sentenza n. 13689 del 14/06/2006, Rv. 589556 – 01). l di norma l’agenzia di viaggi che effettui la vendita di biglietti di trasporto per conto d’un vettore aereo conclude con questi un contratto) di appalto di servizi (Sez. 2, Sentenza n. 3504 del 23/04/1997, Rv. 503882 – 01, in motivazione).

E’ bensì vero che, in teoria, l’agente di viaggi potrebbe avere agito anche quale mero intermediario, senza essere legato da alcun rapporto  contrattuale al vettore aereo: ad esempio, quale semplice “agente IATA”, ovvero un mero intermediario autorizzato alla vendita di biglietti in virtù di un accordo stipulato non col singolo vettore, ma con l’organizzazione dei vettori aerei (IATA), secondo un clausolario prestabilito da quest’ultima (Sales Agency Agreement).

E’, tuttavia tali circostanze, in quanto idonee a vincere la presunzione semplice cli cui si è detto, devono essere allegate e provate da chi vi abbia interesse (Cass. 13689/06, cit., in motivazione), il che nel caso di specie non è avvenuto.

L’assoluto silenzio serbato dalla Easyjet su questa circostanza di fatto impone dunque di presumere ex art. 2727 c.c. che l’agente di viaggi  tramite il quale gli odierni ricorrenti acquistarono i rispettivi biglietti aerei fosse una “impresa che ha provveduto a stipulare il contralto”, ai sensi dell’art. 33, comma primo, della Convenzione di Montreal, e che di conseguenza competente per territorio a decidere sulla domanda di risarcimento del danno sia il Giudice di pace di Città di Castello: non già quale luogo dove è stato concluso il contratto o di residenza del viaggiatore, ma quale luogo dove il vettore aveva una impresa per il tramite della quale venne stipulato il contratto.

6.3.3. E’ utile precisare che non viene in rilievo, ai fini della decisione  del caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte – formatasi in tema di riparto della giurisdizione – secondo cui il luogo dove il vettore ha una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto deve identificarsi col luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete Internet (Sez. U, Ordinanza n. 3561 del 13/02/2020, Rv. 656952 – 01; Sez. U – , Ordinanza n. 18257 del 08/07/2019, Rv. 654582 – 01).

Quella giurisprudenza, infatti, si è formata con riferimento all’ipotesi di acquisto diretto del biglietto da parte del viaggiatore, e si fonda sull’assunto che solo in tal caso possa dirsi sussistente in Italia una impresa del vettore, “in quanto alcuna intermediazione materialmente individuabile si è verificata tra viaggiatore e vettore aereo”, al contrario del sistema tradizionale di vendita “che avveniva tendenzialmente mediante le agenzie di viaggio” (così Cass. 18257/19, cit.).

7. La competenza per territorio a decidere sulle domande proposte dagli odierni ricorrenti va dunque regolata come segue:

-) competente per territorio a decidere sulla domanda di indennizzo ai sensi del Regolamento) 261/04 è il Giudice di pace di Civitavecchia;

-) competente per territorio a decidere sulla domanda di risarcimento del danno ulteriore è il Giudice di pace di Città di Castello.

7.1. Resta solo da aggiungere che le due domande sopra indicate presentano evidenti profili di connessione: sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe; sia per pregiudizialità, dal momento che, in presenza di danni eccedenti l’indennizzo di cui al Regolamento 261/04, l’importo di questo, se già percetto, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all’art. 12, comma primo, secondo periodo, Regolamento (Cl) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004.

I rapporti tra le due domande separatamente proposte dovranno dunque essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di  connessione, dall’art. 30 Reg. 1215/12, come del resto segnalato anche dall’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, nelle conclusioni scritte (§ 51) depositate con riferimento alla causa Guaitoli, sopra  ricordata.

8. Le spese della presente fase del giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della peculiarità e novità del caso.

P.q.m.

-) dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Civitavecchia a conoscere la domanda di pagamento dell’indennizzo ai sensi del Regolamento CL 261/04;

-) dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Città di Castello a conoscere la domanda di risarcimento del danno ulteriore;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, addì 4 giugno 2020.

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