Smarrimento bagagli – responsabilità del vettore aereo – risarcimento danni – 07.10.2014 –

“il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto…a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno“.

                                             

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

 

 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 9135/2014 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

 

D. P. C. e R.O., rappresentati e difesi dall’Avv. N. P., presso il

 

cui studio, sito in via N., hanno eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti

attori

 

contro

 

Compagnia Aerea TAP Portugal, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

 

convenuta contumace

Oggetto : Azione di risarcimento danni.

Conclusioni : come in atti.

 

FATTO E DIRITTO

 

Con atto introduttivo del 21/07/2014, gli attori, sigg.ri D.P. e R., convenivano in giudizio la Compagnia Aerea TAP Portugal al fine di essere risarciti a seguito dello smarrimento dei loro bagagli, verificatosi in data 26/12/2013.

Avendo stipulato un contratto di trasporto aereo da Palermo a Miami (con scali intermedi a Roma e Lisbona) con la parte convenuta, questi ultimi, arrivati all’aeroporto di Maimi il 27/12/2013 constatavano lo smarrimento dei bagagli imbarcati sul vettore, presentando immediato reclamo all’ufficio competente.

Si vedevano quindi costretti a sostenere spese aggiuntive (pari a complessivi € 1.045,30) per l’acquisto di beni ed indumenti necessari per proseguire il loro soggiorno sulla nave da crociera Costa (e festeggiare così il capodanno 2013), ma non ottenevano risarcimento alcuno da parte della TAP.

Risarcimento che, nelle prospettate conclusioni giudiziali, va integrato dalle voci di danno esistenziale, intendendo con quest’ultima espressione il c.d. danno da vacanza rovinata.

Contumace parte convenuta, la causa veniva posta in decisione, avendo gli attori adeguatamente documentato i fatti di causa.

Orbene, all’esito dell’istruzione probatoria della controversia, appare legittimo accogliere le domande svolte dagli attori.

Nel merito, appare infatti provato l’evento (ossia, lo smarrimento dei bagagli), ed in tal senso si individua l’esclusiva responsabilita’ del vettore convenuto, atteso che lo stesso non adempieva esattamente l’obbligazione assunta con il contratto di trasporto, stipulato con i primi.

In tale ambito opera la Convenzione di Montreal del 29/05/1999, il cui art. 19 prevede che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”.

In subiecta materia, l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma poi “la risarcibilita’ dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto, allorquando il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l’impossibilita’ della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.“ (per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854).

Chiarisce, in particolare, la Cassazione (vedi Cass. Civ, sez. III, 27/10/2004 n. 20787 , conf. da  Cass. Civ. 4852/1995) che “la norma dell’ordinamento interno che regola la materia della responsabilita’ del vettore per l’inadempimento nel trasporto di persone e beni è l’art. 942 del codice della navigazione“.

Siffatta norma dispone al riguardo che “il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto…a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno“.

In buona sostanza – continua la Cassazione – la disposizione citata “stabilisce una presunzione di responsabilita’ a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Non basta, peraltro, la prova generica dell’uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall’art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l’individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota .

Il caso fortuito – conclude la Suprema Corte – e la forza maggiore, quali fattori estranei all’organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilita’ solo se egli non sia riuscito a prevenire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto“.

In ordine al quantum – e sulla scorta della documentazione prodotta dagli attori – appare sufficientemente provata la voce di danno patrimoniale, pari ad un importo complessivo di € 1.045,30, a titolo di spesa necessaria per l’acquisto di beni e vestiario di prima necessita’, per trascorrere il viaggio in crociera, in occasione del Capodanno 2013.

Del pari, si ritiene di dover altresì riconoscere agli attori l’ulteriore somma di € 1.200,00 cadauno, secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal, per il quale “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero”.

Quanto, infine, al danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, ci si conforma all’orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito (per tutti, G.D.P. Bari, sent. 27 dicembre 2011) che, per fattispecie assolutamente analoghe a quella in esame, risulta attestata ad un ampio e generalizzato riconoscimento del danno esistenziale c.d. da vacanza rovinata, derivante dall’aver “patito stress, disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza, una cui parte significativa è stata dispersa nella ricerca del bagaglio e nell’acquisto degli indumenti sostitutivi e che tale pregiudizio configuri un vero e proprio danno morale, risarcibile soltanto in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l’ipotesi della lesione di interessi costituzionalmente garantiti. Orbene, la copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c. va rinvenuta nell’art. 2 Cost., trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all’esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, lo sport, gli hobby e il tempo libero in generale”.

Danno dunque non patrimoniale conseguente alla lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito (come afferma anche una significativa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 8827/2003 ), e la cui prova può essere raggiunta anche in via presuntiva, come peraltro recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (per tutti, Tribunale Padova Civile, sentenza del 19 marzo 2010, n. 654, secondo cui “la prova circa l’esistenza di siffatto danno può essere raggiunta anche in via presuntiva”, e la sua quantificazione “va effettuata, in assenza di precise ulteriori allegazioni, in via equitativa” ; conf. da Giudice di Pace Milano sezione 9 civile, sentenza del 2 settembre 2010, n. 24460).

Alla luce di tali elementi di giudizio, si ritiene legittimo liquidare il danno non patrimoniale patito dagli attori in complessivi euro 1.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano, sulla scorta delle tariffe forensi in vigore nell’importo di € 11.205,00, oltre Iva e Cpa.

P. Q. M.

 

Visti gli articoli di legge citati ;

In accoglimento della domande spiegate dagli attori D.P. Carlo e R. Ornella il 21.07.2014, dichiara l’esclusiva responsabilita’ della Compagnia Aerea TAP Portugal, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in ordine allo smarrimento dei bagagli di proprieta’ degli stessi, verificatosi in data 26/12/2013.

Condanna pertanto la convenuta contumace Compagnia Aerea TAP Portugal al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, sigg.ri D.P. Carlo e R. Ornella, quantificati nell’importo complessivo di € 4.445,30.

Condanna infine la Compagnia Aerea TAP Portugal, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 1.205,00, oltre Iva e Cpa, in favore degli attori D.P. Carlo e R. Ornella, come sopra rappresentati e difesi.

 

Cosi’ deciso in Palermo addi’  07/10/2014.

Il Giudice di Pace

(Dott. Vincenzo Vitale)

 

 

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