Risarcimento danni – “Enel black-out” – an non provato – Rigetto – 05.03.07
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, si esprime nuovamente su una domanda di rimborso, nonché di risarcimento del danno esistenziale richiesto dall’attore a caua dell’inadempimento della società di distribuzione di energia elettrica. In questo caso rigetta la domanda perché non provata. L’attore, tra l’altro, ha richiesto di far ricorso al principio del cosiddetto fatto notorioma il Giudice, sul punto, ha stabilito: “Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”. Inoltre, il Giudice adito nel rigettare la domanda di risarcimento del danno esistenziale formulata dall’attore ha precisato: “Il c.d. “danno esistenziale” non è un danno in re ipsa ma, va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche a mezzo di presunzioni e valutazioni prognostiche”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4542/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A
(..) Espedito, nato il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..), elett.te dom.to in (..) alla Via (..) n.(.) presso lo studio dell’avv. (..) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
E
S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te, con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 – P.Iva 05779711000, elett.te dom.ta in (..) alla Piazza (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per atto Notar Nicola (..) di Roma, rep. (..) del 21/4/06 e mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore: dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta Spa Enel Distribuzione sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza e, per l’effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 50,00, a titolo di danno patrimoniale, ovvero € 25,82 a titolo di indennizzo automatico, oltre € 200,00 a titolo di danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi decorrenti dal 28/9/03, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta:rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (..) Espedito, con atto di citazione ritualmente notificato il 10/5/06 alla S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, durante il quale, a causa dell’ininterrotta mancanza di energia elettrica, l’intero contenuto del suo frigorifero andava perso – fosse condannata la medesima al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che, nel mese di settembre 2003 aveva in essere, quale utente della Spa Enel Distribuzione, un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all’immobile sito in (..) alla Via (..) n.(.) contrassegnato con il n.(..);
– che, esso contratto di somministrazione era destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi in un rapporto durevole e prevedeva, oltre alla somministrazione di energia elettrica, anche un impegno di potenza, consistente nella potenzialità di consumare una certa energia elettrica;
– che, detto impegno di potenzaconfigurava un’obbligazione distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia ma accessoria ad essa e per la quale versava un ulteriore importo mensile che andava ad aggiungersi al costodell’energia effettivamente consumata;
– che, durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, su tutto il territorio nazionale e, quindi anche sulla zona di pertinenza del suo immobile, si verificava un’interruzione di energia elettrica a partire dalle ore 03.25 che durava circa 15-18 ore;
– che, a causa dell’interruzione, l’intero contenuto del frigorifero andava perso per non essere più conservabile o utilizzabile, creandole, così, un inconveniente per tutta la giornata festiva ed un danno sia patrimoniale che esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti di € 250,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Enel Distribuzione che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in particolare, ribadiva la sussistenza di un inadempimento del contratto di fornitura dovuto ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla Società.Chiariva, altresì, il contenuto delle obbligazioni facenti capo alla Società, conseguenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/1999:– tale Decreto Legislativo (emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 96/92/CEE) ha soppresso il monopolio delle attività del settore elettrico, a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’energia elettrica, poi divenuto ENEL S.p.A.;
– soppresso, infatti, il monopolio delle attività elettriche, le attività di trasmissione e dispacciamento ai sensi degli artt. 1e 3 sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (società della quale la totalità delle azioni è di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi del tutto estranea al gruppo Enel ai sensi dell’art. 13, comma IV, del D. lgs. 79/1999);
– l’attività di distribuzione è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero competente e l’art. 13 già citato stabilisce che l’Enel Spa deve obbligatoriamente costituire società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di energia elettrica; b) distribuzione di energia elettrica; c) vendita ai clienti; d) esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione;
– il conferimento delle sopraccitate attività a distinte società è avvenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 13 a decorrere dal 1/10/99, con la conseguenza che a far tempo da tale data Enel Distribuzione Spa opera, e può legalmente operare, solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita a clienti, essendole tassativamente precluso di svolgere attività dì produzione di energia elettrica o di trasmissione della stessa, cosicché è di assoluta evidenza che la società appellante non è in alcun modo responsabile dell’interruzione di somministrazione dienergia elettrica in questione, né dei danni che ne siano eventualmente derivati, atteso che per espresso disposto dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegua perfettamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti, l’Enel Distribuzione riceve l’energia elettrica da consegnare agli utenti finali presso le cabine primarie di trasformazione, secondo le disposizioni impartite dal G.R.T.N. che cura in forma unitaria e globale la trasmissione ed il dispacciamento di tutta l’energia elettrica da chiunque prodotta o importata sul territorio nazionale, assicurandone la consegna ai distributori.
E’ evidente, pertanto, che Enel Distribuzione non può distribuire energia se questa non le viene consegnata nei modi anzidetti, cosi come è accaduto durante il predetto black-out. Né l’Enel Distribuzioni avrebbe potuto premunirsi rispetto a tale evento mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissione, essendole precluso per legge sia lo svolgimento di attività dì produzione di energia elettrica sia lo svolgimento di attività di “trasmissione” della stessa.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata la prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 28/2/07, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che il presente giudizio, ai sensi del 2° comma dell’art.113 c.p.c. come modificato dalla L. n. 63/2003, pur di valore inferiore ad € 1.100, viene reso secondo diritto atteso che, nella fattispecie, la controversia scaturisce da un tipico contratto di adesione ex art. 1342 c.c.La domanda non è stata provata e va rigettata.L’attore ha fatto escutere la teste (..) Michelina, moglie in comunione di beni dello stesso.L’incapacità a testimoniare della teste è stata rettamente eccepita dal procuratore della convenuta Società al momento dell’espletamento della prova.
Nel caso di regime di comunione fra i coniugi, e con riguardo a controversia promossa dall’uno per l’attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. Proc. Civ., stante la sua facoltà di intervenire nel relativo giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 07/03/1984).
Pertanto, questo Giudice non potendo tener conto della prova deve ritenere per non provato i danni lamentati dall’attore, sia quelli patrimoniali che quelli “esistenziali”.L’affermazione dell’attore di aver provato il danno patrimoniale documentalmente (contratto di fornitura, fattura di pagamento, certificato di residenza storico, certificato di situazione di famiglia) e, la richiesta di far ricorso al principio del cosiddetto fatto notorio, al quale fa sostanzialmente riferimento il comma 2 dell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice può porre a fondamento del suo convincimento e della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, cioè di quelle regole razionali tratte dalla logica comune o dalle esperienze dell’uomo comune (aventi queste ultime spesso carattere induttivo e probabilistico) che non hanno in genere bisogno di prova, non può trovare accoglimento.
Esso principio può valere per il fatto del “black-out” (evento di carattere generale ed obiettivo), ma non per la prova che presso l’abitazione di parte attrice vi sia stato un frigorifero e che conteneva due litri di latte, due Kg. di carne, un Kg. di pesce, dello yogurt e del burro che, si sono deteriorati.Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.
Infatti, l’art. 115, comma 1, c.p.c. – secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e, quindi, porre base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell’eccezione, e le prove offerte dalla parti medesime – è inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, con l’impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere.Anche la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere accolta.Pur essendo provato il fatto notorio del “black-out, ciò nondimeno l’attore non ha provato il pregiudizio di cui ha chiesto la protezione risarcitoria.Il c.d. “danno esistenziale” non è un danno in re ipsa ma, va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche a mezzo di presunzioni e valutazioni prognostiche (Cass. S.U. 24 marzo 2006 n.6572).
Infine, anche la richiesta del c.d. “rimborso forfettario” non può trovare accoglimento in quanto l’attore avrebbe dovuto richiederlo entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, così come previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Espedito nei confronti della S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna (..) Espedito alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 150,00 di cui € 30,00 per spese, € 65,00 per diritti ed € 55,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 5 marzo 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 4542/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A
(..) Espedito, nato il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..), elett.te dom.to in (..) alla Via (..) n.(.) presso lo studio dell’avv. (..) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
E
S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te, con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 – P.Iva 05779711000, elett.te dom.ta in (..) alla Piazza (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per atto Notar Nicola (..) di Roma, rep. (..) del 21/4/06 e mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore: dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta Spa Enel Distribuzione sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza e, per l’effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 50,00, a titolo di danno patrimoniale, ovvero € 25,82 a titolo di indennizzo automatico, oltre € 200,00 a titolo di danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi decorrenti dal 28/9/03, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta:rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (..) Espedito, con atto di citazione ritualmente notificato il 10/5/06 alla S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, durante il quale, a causa dell’ininterrotta mancanza di energia elettrica, l’intero contenuto del suo frigorifero andava perso – fosse condannata la medesima al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:– che, nel mese di settembre 2003 aveva in essere, quale utente della Spa Enel Distribuzione, un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all’immobile sito in (..) alla Via (..) n.(.) contrassegnato con il n.(..);
– che, esso contratto di somministrazione era destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi in un rapporto durevole e prevedeva, oltre alla somministrazione di energia elettrica, anche un impegno di potenza, consistente nella potenzialità di consumare una certa energia elettrica;
– che, detto impegno di potenzaconfigurava un’obbligazione distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia ma accessoria ad essa e per la quale versava un ulteriore importo mensile che andava ad aggiungersi al costodell’energia effettivamente consumata;
– che, durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, su tutto il territorio nazionale e, quindi anche sulla zona di pertinenza del suo immobile, si verificava un’interruzione di energia elettrica a partire dalle ore 03.25 che durava circa 15-18 ore;
– che, a causa dell’interruzione, l’intero contenuto del frigorifero andava perso per non essere più conservabile o utilizzabile, creandole, così, un inconveniente per tutta la giornata festiva ed un danno sia patrimoniale che esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti di € 250,00, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Enel Distribuzione che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in particolare, ribadiva la sussistenza di un inadempimento del contratto di fornitura dovuto ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla Società.Chiariva, altresì, il contenuto delle obbligazioni facenti capo alla Società, conseguenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/1999:– tale Decreto Legislativo (emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 96/92/CEE) ha soppresso il monopolio delle attività del settore elettrico, a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’energia elettrica, poi divenuto ENEL S.p.A.;
– soppresso, infatti, il monopolio delle attività elettriche, le attività di trasmissione e dispacciamento ai sensi degli artt. 1e 3 sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (società della quale la totalità delle azioni è di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi del tutto estranea al gruppo Enel ai sensi dell’art. 13, comma IV, del D. lgs. 79/1999);
– l’attività di distribuzione è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero competente e l’art. 13 già citato stabilisce che l’Enel Spa deve obbligatoriamente costituire società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di energia elettrica; b) distribuzione di energia elettrica; c) vendita ai clienti; d) esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione;
– il conferimento delle sopraccitate attività a distinte società è avvenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 13 a decorrere dal 1/10/99, con la conseguenza che a far tempo da tale data Enel Distribuzione Spa opera, e può legalmente operare, solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita a clienti, essendole tassativamente precluso di svolgere attività dì produzione di energia elettrica o di trasmissione della stessa, cosicché è di assoluta evidenza che la società appellante non è in alcun modo responsabile dell’interruzione di somministrazione dienergia elettrica in questione, né dei danni che ne siano eventualmente derivati, atteso che per espresso disposto dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegua perfettamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti, l’Enel Distribuzione riceve l’energia elettrica da consegnare agli utenti finali presso le cabine primarie di trasformazione, secondo le disposizioni impartite dal G.R.T.N. che cura in forma unitaria e globale la trasmissione ed il dispacciamento di tutta l’energia elettrica da chiunque prodotta o importata sul territorio nazionale, assicurandone la consegna ai distributori.
E’ evidente, pertanto, che Enel Distribuzione non può distribuire energia se questa non le viene consegnata nei modi anzidetti, cosi come è accaduto durante il predetto black-out. Né l’Enel Distribuzioni avrebbe potuto premunirsi rispetto a tale evento mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissione, essendole precluso per legge sia lo svolgimento di attività dì produzione di energia elettrica sia lo svolgimento di attività di “trasmissione” della stessa.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata la prova per testi.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 28/2/07, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Si premette che il presente giudizio, ai sensi del 2° comma dell’art.113 c.p.c. come modificato dalla L. n. 63/2003, pur di valore inferiore ad € 1.100, viene reso secondo diritto atteso che, nella fattispecie, la controversia scaturisce da un tipico contratto di adesione ex art. 1342 c.c.La domanda non è stata provata e va rigettata.L’attore ha fatto escutere la teste (..) Michelina, moglie in comunione di beni dello stesso.L’incapacità a testimoniare della teste è stata rettamente eccepita dal procuratore della convenuta Società al momento dell’espletamento della prova.
Nel caso di regime di comunione fra i coniugi, e con riguardo a controversia promossa dall’uno per l’attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in situazione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. Proc. Civ., stante la sua facoltà di intervenire nel relativo giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 07/03/1984).
Pertanto, questo Giudice non potendo tener conto della prova deve ritenere per non provato i danni lamentati dall’attore, sia quelli patrimoniali che quelli “esistenziali”.L’affermazione dell’attore di aver provato il danno patrimoniale documentalmente (contratto di fornitura, fattura di pagamento, certificato di residenza storico, certificato di situazione di famiglia) e, la richiesta di far ricorso al principio del cosiddetto fatto notorio, al quale fa sostanzialmente riferimento il comma 2 dell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice può porre a fondamento del suo convincimento e della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, cioè di quelle regole razionali tratte dalla logica comune o dalle esperienze dell’uomo comune (aventi queste ultime spesso carattere induttivo e probabilistico) che non hanno in genere bisogno di prova, non può trovare accoglimento.
Esso principio può valere per il fatto del “black-out” (evento di carattere generale ed obiettivo), ma non per la prova che presso l’abitazione di parte attrice vi sia stato un frigorifero e che conteneva due litri di latte, due Kg. di carne, un Kg. di pesce, dello yogurt e del burro che, si sono deteriorati.Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.
Infatti, l’art. 115, comma 1, c.p.c. – secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e, quindi, porre base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda o dell’eccezione, e le prove offerte dalla parti medesime – è inteso ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, con l’impedire che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere.Anche la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere accolta.Pur essendo provato il fatto notorio del “black-out, ciò nondimeno l’attore non ha provato il pregiudizio di cui ha chiesto la protezione risarcitoria.Il c.d. “danno esistenziale” non è un danno in re ipsa ma, va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, anche a mezzo di presunzioni e valutazioni prognostiche (Cass. S.U. 24 marzo 2006 n.6572).
Infine, anche la richiesta del c.d. “rimborso forfettario” non può trovare accoglimento in quanto l’attore avrebbe dovuto richiederlo entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, così come previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Espedito nei confronti della S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna (..) Espedito alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 150,00 di cui € 30,00 per spese, € 65,00 per diritti ed € 55,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 5 marzo 2007.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO)