Sinistri stradali – risarcimento danni – onere della prova – i fatti non specificamente contestati – 01.03.2011 –

Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in esame, ha precisato: “Orbene, il nuovo art. 115 c.p.c. dispone al riguardo che “ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita “… In virtù del principio di non contestazione previsto dall’art. 115, c.p.c., devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. Trib. Roma 27/01/2011..Laddove è possibile, il fatto è specificamente contestato se si indicano fatti diversi o logicamente incompatibili o sufficientemente circostanziati Trib. Monza 24/11/2010..Secondo la giurisprudenza di merito formatasi in subiecta materia, la contestazione deve essere specifica, ed è sia la mancata contestazione, che quella non specifica, a divenire prova”                    

                                            REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                             

 
                                                   UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA

 

 

 nella causa iscritta al n. 11584/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa daF. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore M., e dom.to presso il cui studio, sito in corso C. …… n. 35, ha eletto domicilio attorecontro Fondiaria-Sai S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Santo S., presso il cui studio, sito in via M. ,,,,,, ha eletto domicilio convenuta costituitaG. Gaetanoconvenuta contumaceOggetto : R. C. A. Conclusioni : come in atti.

                                                                         FATTO E DIRITTO

 Con atto introduttivo del 20/09/2010, l’attore citava in giudizio i predetti convenuti al fine di sentire dichiarata la loro solidale responsabilita’ – ed essere risarcito – per il sinistro avvenuto in data 26/02/2010.A tale riguardo, esponeva che quel giorno lo stesso, alla guida del proprio autoveicolo Fiat Punto tg. ….. ( assicurato con la Sai ), percorrendo in Palermo la via dell’Orsa Minore, veniva investito dall’autovettura Mitsubishi tg. ….., di proprietà e condotta dal convenuto G. Gaetano, il quale, percorrendo la stessa strada, ma in senso opposto di marcia, effettuava una repentina manovra di svolta a sinistra, in corrispondenza dell’incrocio con la via …. …, omettendo cosi’ di concedere la dovuta precedenza a destra al mezzo attoreo che stava transitando.
A seguito dell’incidente, il veicolo in questione riportava danni, alla parte anteriore, per un importo di € 4.184,78 ( come da preventivo allegato ).Contumace il Sig. G., si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa del mezzo di parte attrice, la quale nel merito contestava l’an ed il quantum, rilevando la mancata rispondenza tra le quote d’urto dei due veicoli coinvolti nell’incidente, e comunque evidenziando l’antieconomicità della riparazione della vettura attorea, atteso che la stessa, immatricolata nove anni addietro, risultava avere un valore commerciale pari ad € 1.500,00.Ammessi i mezzi istruttori richiesti, veniva escusso, nello specifico, la Sig.ra M. V., che, -quale testimone oculare del sinistro – confermava la dinamica dell’incidente per come riferito dall’attore e riscontrato, vieppiu’, tramite produzione giudiziale del C.i.d., firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
All’esito dell’istruzione dibattimentale, appare ragG., ex art. 2697 c.c., la prova dell’esclusiva responsabilita’ colposa del convenuto G. Gaetano in ordine alla causazione del sinistro.
Dispone, infatti, l’art. 2054 comma 1 del Codice civile, che “il conducente di un veicolo…è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone…dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.La giurisprudenza della Suprema Corte parla, a tale riguardo, di una presunzione di colpa, nel senso che la responsabilita’ colposa del conducente è oggetto di una presunzione legale, suscettibile di essere superata da una prova contraria.Peraltro, nel caso di scontro tra veicoli – recita il 2° co. dell’art. 2054 c.c. – «si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».
La norma introduce una presunzione iuris tantum, che può essere vinta dalla dimostrazione che il fatto dannoso è stato causato, in via esclusiva, dalla condotta di uno soltanto dei conducenti coinvolti nel sinistro.Come ricordato dalla Suprema Corte, tuttavia, la presunzione di eguale concorso di colpa posta dall’art. 2054, 2° co., c.c. ha una funzione sussidiaria rispetto al criterio di imputazione della responsabilità del conducente di un veicolo che circoli sulla pubblica strada, stabilito nel 1° comma dell’art. 2054.
Orbene, all’esito dell’istruzione dibattimentale, risultano emersi, sul piano probatorio, vari elementi che – considerati ex art. 116 c.p.c. nel loro insieme – conducono ad un giudizio di responsabilita’ esclusiva in capo al convenuta contumace.Quanto al primo elemento, il modulo di constatazione amichevole di sinistro, quando è sottoscritto  – come nel caso di specie – dai conducenti coinvolti, “…nei confronti dei conducenti ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte e – a norma dell’art. 2735 cod. civ. – produce i medesimi effetti della confessione giudiziale ; mentre genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, come tale superabile con prova contraria “ ( per tutte, Cass. Civ., sez. III, 21/02/2003 n. 2659 ).
In buona sostanza, il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina – ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. 1976 n. 857, convertito in L. 1977 n. 39 – nei confronti della compagnia di assicurazione una presunzione “ pro veritate “ del suo contenuto, e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze risultanti dal modulo sottoscritto, mentre l’impresa assicuratrice assume l’onere di fornire la prova contraria.Il secondo elemento riguardava l’esame dell’unica prova testimoniale assunta in giudizio : ed in tal senso, le dichiarazioni della teste M. confermavano pienamente la versione dell’accaduto per come esposta dall’attore, sottolineando l’omessa precedenza a destra da parte della conducente il veicolo tg. ….., in violazione dell’art. 145 comma 2 del Codice della Strada.Alla luce di quanto rilevato, appare sufficientemente provata, ex art. 2697 c.c., la responsabilita’ esclusiva del Sig. G. Gaetano in ordine alla causazione del sinistro che ha visto coinvolto il mezzo attoreo.Responsabilita’ da dichiararsi in solido con la Fondiaria-Sai S..p.a., quale istituto assicuratore dell’autoveicolo attoreo, in base alla normativa sulla R.C.A. ( legge 990/69 e successive modifiche ed integrazioni ) qui che si intende tutta richiamata.
Passando alla quantificazione dei danni materiali, va osservato che l’eccezione sollevata dalla convenuta costituita – riguardante l’antieconomicità delle riparazione da effettuarsi sul veicolo assicurato rispetto al valore del bene ( € 1.500,00 ) immatricolato nove anni addietro – non veniva in alcun modo contestata dall’attore.Orbene, il nuovo art. 115 c.p.c. dispone al riguardo che “ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti…nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita “. In virtù del principio di non contestazione previsto dall’art. 115, c.p.c., devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. Trib. Roma 27/01/2011Laddove è possibile, il fatto è specificamente contestato se si indicano fatti diversi o logicamente incompatibili o sufficientemente circostanziati Trib. Monza 24/11/2010.
Secondo la giurisprudenza di merito formatasi in subiecta materia, la contestazione deve essere specifica, ed è sia la mancata contestazione, che quella non specifica, a divenire prova : si osserva, in particolar modo che “ in virtù del principio di non contestazione previsto dall’art. 115, c.p.c., devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente “ ( cosi’,  Trib. Roma 27/01/2011), precisando vieppiu’ che “ il fatto è specificamente contestato se si indicano fatti diversi o logicamente incompatibili o sufficientemente circostanziati “ ( cosi’, Trib. Monza 24/11/2010 ).
Le prime pronunce di merito, in tal senso, risultanoconformarsi all’orientamento consolidato della Suprema Corte, antecedente l’anzidetta riforma, secondo cui“ nell’evoluzione giurisprudenziale l’onere di contestazione ( col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato ), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi…anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall’art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost. ( cosi’, per tutte, Cass. Civ. 1540/2007 ).
Per i giudici nomofilattici, infatti, “ la struttura ontologicamente dialettica del processo civile comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di “attivazione” delle parti (o comunque di “reazione” alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria “.
Sulla scorta di quanto rilevato ed accertato ex art. 115 c.p.c., si condivide – in tema di antieconomicità riparatoria – la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui “ la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma, cod. civ, di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo “ ( per tutte, Cass. Civ. 04/03/1998 n. 2402 ).
Appare pertanto legittimo attribuire all’attore l’importo di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni, somma su  cui vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato annualmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.
Di contro non risultano sufficientemente provate le voci di danno attinenti al fermo tecnico ed alla svalutazione commerciale del mezzo che – secondo la giurisprudenza della Cassazione, nonché dei giudici di Merito – non sussistono in re ipsa ( Cass. Civ. 06/02/2002 n. 1627 ; Cass. Civ. 19/11/1999 n. 12820 ; Cass. Civ. 2402/1998 ; Trib. Civ. Montepulciano 86/1993 ; Trib. Civ. Biella 611/91 ; Pret. Civ. 24/05/90 n. 168 ).Del pari, va rigettata la richiesta di condanna, formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., nei confronti della convenuta costituita, atteso che la stessa non appare fondata ai sensi dell’art. 2697 c.c.Non sussistono infine, sulla scorta di quanto rilevato, i presupposti normativi per l’invio all’Isvap della presente sentenza.
Stante la soccombenza reciproca, si ritiene che ricorrano i connotati processuali per compensare interamente fra le parti le spese di lite. 

                                                                               P. Q. M. 

In parziale accoglimento delle domande attoree, proposte dal Sig. F. M. in data 20/09/2010,dichiara la responsabilita’ esclusiva del convenuto G. Gaetano in ordine al sinistro verificatosi in data 26/02/2010.Conseguentemente, condanna solidalmente i convenuti G. Gaetano e La Fondiaria-Sai S.p.a. al risarcimento, in favore dell’attore F. M., dei danni subiti in conseguenza del predetto sinistro, e quantificati nell’importo di € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo.Spese processuali compensate. Cosi’ deciso in Palermo addi’  01/03/2011.

                          Il Giudice di Pace

                        (Dott. Vincenzo Vitale)  

Potrebbero interessarti anche...