Corte di Cassazione n. 5839/2015 – il bollo auto si prescrive in tre anni

La corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito che alle tasse automobilistiche si applica il termine prescrizionale triennale.
 
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 5839/2015               
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE SESTA CIVILE                        
                           SOTTOSEZIONE T                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. BOGNANNI   Salvatore                        –  Presidente   – 
Dott. IACOBELLIS Marcello                         –  Consigliere  – 
Dott. CARACCIOLO Giuseppe                    –  rel. Consigliere  – 
Dott. COSENTINO  Antonello                        –  Consigliere  – 
Dott. PERRINO    Angelina Maria                   –  Consigliere  – 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     ordinanza                                      
sul ricorso 26917/2012 proposto da:
REGIONE LOMBARDIA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA  DELLA  FARNESINA  272, presso lo studio  dell’avvocato  EMANUELA
QUICI,  (Studio  Mole  e  Associati)  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati SANTAGOSTINO Annalisa, MARCO CEDERLE giusta procura speciale
a margine del ricorso;
                                                       – ricorrente –
                               contro
            T.V.;
                                                         – intimata –
avverso  la  sentenza  n.  73/24/2012  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 03/04/2012;
udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del
18/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FATTO E DIRITTO

 

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La Regione Lombardia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano con la quale – in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento per tassa automobilistica relativa agli anni 2000-2002 e notificata il 11.12.2009 – è stato respinto l’appello proposto dall’ente Regione avverso la sentenza della CTP di Milano n. 42/05/2011 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente T.V..
La sentenza impugnata – dato atto che la contribuente aveva eccepito la tardività della cartella medesima perchè emessa dopo il decorso del termine prescrizionale triennale previsto dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 – ha ritenuto che nella specie di causa la notificazione dell’avviso di pagamento (avvenuta il 22.11.2005) aveva interrotto il decorso del termine prescrizionale per la sola annualità del 2002, dovendosi ritenere prescritte le altre annualità. Quanto al 2002, peraltro, la prescrizione non poteva considerarsi impedita dalla notifica della cartella l’11.12.2009, atteso il decorso del nuovo termine prescrizionale dal momento della definitività dell’avviso di accertamento di cui prima si è detto.
L’ente regione ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Il motivo unico di ricorso (centrato contempo sulla violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 37 e sulla violazione della L.R. n. 10 del 2003 , art. 94) appare infondato e da disattendersi.
Assorbente di ogni altro aspetto è la manifesta infondatezza del profilo di censura concernente la falsa applicazione della L.R. Lombardia n. 10 del 2003, menzionato art. 94, a mente della quale, secondo la parte ricorrente, “il diritto alla riscossione delle somme dovute alla regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo”. Secondo parte ricorrente, facendo applicazione di detta norma, il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che il termine di prescrizione non era spirato.
Senonchè (anche a tacere dei profili di correlazione tra la disciplina applicata dal giudice del merito e quella invocata dalla parte qui ricorrente, a proposito dei quali non si potrebbe prescindere dall’applicazione dei principi richiamati dalla sentenza n. 288/2012 che ha rammentato che “La tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale”, dacchè poi le ulteriori conseguenze in tema di natura del predetto tributo siccome “tributo proprio derivato” delle regioni, sia pure solo a seguito e per effetto della emanazione della L. 5 maggio 2009, n. 42, in tema di “federalismo fiscale”; in termini si veda anche Corte Cost. n. 296/2003) risulta dal testo dell’art. 100 della menzionata legge regionale (così come pubblicata sul sito internet ufficiale della regione Lombardia) che: “Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore”.
La disciplina prescrizionale invocata dalla parte ricorrente non potrebbe dunque in nessun caso essere applicata alle annualità dei tributi di cui qui si discute, da che consegue che – indipendentemente dalla maturata prescrizione di parte di dette annualità già in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento – la pretesa dell’ente regione avrebbe dovuto essere dichiarata comunque prescritta anche per il decorso del termine fissato dalla legge statale, di cui ha fatto applicazione il giudice del merito, nel periodo intercorrente successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento e prima della notifica della cartella di pagamento.
Non mette conto soffermarsi dunque sulla questione (subordinata in senso logico e perciò assorbita) dell’applicazione alla presente fattispecie del D.L. n. 269 del 2003, art. 37, che ha differito al 31.12.2005 il termine per il recupero della tasse qui in questione e concernenti i periodi di imposta di cui si tratta.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 15 febbraio 2014.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

 

 
PQM

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
 
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015 

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