Risarcimento danni – controversia tra consumatore e gestore telefonico – conciliazione –condizione di procedibilità della domanda – 26.06.08. –

Interessante sentenza del Giudice di Pace di Civitanova Marche in materia di conciliazione nelle controversie tra consumatori ed utenti e gestori telefonici. Il Giudice adito, dopo aver richiamato la normativa vigente in materia e dopo aver chiarito la differenza tra proponibilità della domanda e procedibilità della stessa, ha precisato che il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere inteso come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, con la conseguenza che il Giudice, ove il tentativo di conciliazione non fosse stato esperito, potrà sospendere il processo e rimettere in termini l’istante per l’adempimento stragiudiziale del rito alternativo.      

                                                    REPUBBLICA ITALIANA

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                   IL GIUDICE DI PACE DI CIVITANOVA MARCHE  

In persona del dott. Franco R. Calabrese ha pronunciato la seguente.  SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 507 R.G. dell’anno 2004. Promossa da  Alfa S.r.l. in persona del legale rappresentante, con sede in Civitanova Marche.Attore 
Contro  TLC (gestore telefonico). in persona del legale rappresentante, con sede in Milano.Convenuto 
OGGETTO: Pagamento somma 
CONCLUSIONI  Per l’attore. Voglia il G.d.P. –− confermare ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° 3507/2004.− dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Spa consisten-te nella mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al con-tratto n° 1-7-HP0v6 e nella illegittima sospensione della linea telefonica che non ha consentito i servizi di pagamenti con carta elettronica, ed il servizio di allarme collegato con la linea telefonica, − condannare la TLC spa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, quantificati in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, e comunque nei limiti di competenza del G.d.P. adito.Con vittoria di spese, anche per il giudizio promosso ex art. 700 cpc, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Per il convenuto. Voglia il G.d.P.:− in rito, dichiarare l’incompetenza per valore essendo competente il Tribunale di Macerata,− in alternativa dichiarare l’improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;− nel merito, respingere la domanda perché infondate ovvero ridurre la somma domandata a titolo risarcitorio.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.) L’attore Alfa S.r.l., con atto di citazione notificato il 17/12/2004, ed anche in conclusionale ha esposto le proprie ragioni come appresso.
In data 10/8/2003, la Alfa S.r.l. ha stipulato con la Tele Servizi Srl (Business partner TLC Spa) contratto per l’attivazione del servizio ADSL SMART n°.1 -7-HP0v6 sul numero telefonico 0733-3829250. In data 19/8/2003 la Metropolis riceveva il modulo di attivazione
In data 5/12/2003, la TLC spa inviava la fattura n° 8M000668640 per l’importo di €uro 402,50, comprensiva dei costi di abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 128,50 per servizi di linea ADSL SMART. La Alfa S.r.l., per errore, provvedeva il pagamento della fattura, benché la linea ADSL non fosse stata ancora attivata.
In data 7/01/2004 la Alfa S.r.l. contestava la fattura n° 8M000668640 per la parte dei costi relativi all’accesso ADSL mai impiantato da tecnici della TLC Spa.
In data 29/1/2004 la Alfa S.r.l., con lettera raccomandata, inviava alla TLC spa la disdetta del contratto in argomento. In data 5/02/2004, la TLC spa inviava la fattura n° 8M00233967 per l’importo di €uro 354,50, comprensiva dei costi di consumi, abbo-namento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
In data 24/2/2004 la Alfa S.r.l., con altra lettera raccomandata, inviava alla TLC spa la contestazione della su detta fattura chiedendo lo storno degli importi relativi al servizio ADSL mai attivato.
In data 3/5/2004, la Alfa S.r.l. promuoveva il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata.
In data 6/04/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00490262 per l’importo di €uro 745,50, comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983, per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.
In data 9/7/2004, la Camera di commercio di Macerata comunicava che la TLC spa non aveva fatto pervenire alcuna comunicazione nei termini regolamentari di gg 45 dal deposito della domanda; e per-tanto la procedura conciliativa doveva intendersi conclusa. In data 30/8/2004, la Alfa S.r.l. inviava alla TLC spa un assegno circolare di €uro 788,06 intestato alla TLC Spa, riferito al pagamento del traffico telefonico per il periodo dal 1/12/2003 al 31/05/2004, ma al netto dei costi relativi al servizio ADSL di cui non aveva mai usufruito.
Alla stessa data del 30/8/2004, unitamente al su detto assegno, la Alfa S.r.l. diffidava la TLC spa per la riattivazione della linea urbana illegittimamente sospesa. In data 10/9/2004, la Alfa S.r.l. pagava la fattura 8M00800028 DEL 5/8/2004 per €uro 154,53 al netto dei costi per servizi di linea ADSL SMART.
In data 7/06/2004, la TLC spa inviava un’altra fattura n° 8M00681983, per l’importo di €uro 260,50 comprensiva dei costi di consumi, abbonamento, noleggio e manutenzione di cui €uro 115.52 per servizi di linea ADSL SMART.In conseguenza di quanto sopra, con ricorso ex art. 700 cpc, ha ottenuto dal Tribunale di Macerata –Sezione di Civitanova Marche- la riattivazione della linea telefonica illegittimamente sospesa.
Tutti i fatti su indicati fanno emergere il grave inadempimento della TLC Spa, perché ha preteso il pagamento dei servizi ADSL mai realmente attivati, e perché ha causato grave danno per non aver consentito i pagamenti con carta elettronica ed il servizio di allarme collegato con la linea telefonica.2.) La convenuta TLC Spa, con comparsa di risposta ritualmente depositata ha esposto le proprie ragioni come appresso.1°) Incompetenza del G.d.P. adito.
La domanda di porre in essere un facere è di valore indeterminato perciò è di competenza del Tribunale di Macerata – Sezione di Civi-tanova Marche -.2°) Improponibilità della domanda. L’art. 1/11°co della L. 249/1997, ha previsto la possibilità che l’autorità di Garanzia per le Comunicazioni, con propri provvedimenti, determina i casi in cui le controversie tra utenti e gestori di TLComunicazioni si debbano risolvere in sede extragiudiziale. In esecuzione di tale norma la Delibera 182/02/CONS all’art. 3 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al CORECOM territorialmente competente.
La stessa delibera, all’art. 4, recita che il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non dia stato espletato il tentativo di conciliazione. L’art. 12 della citata delibera prevede anche che la conciliazione possa, alternativamente, essere effettuata anche avanti le Commissioni di Conciliazione presso le Camere di Commercio.La domanda di conciliazione della Alfa S.r.l. alla Camera di Commercio di Macerata porta la data del 5/5/2004. Essa non può comprendere quelle domande (dell’attore) che sono fondate su fatti avvenuti in data successiva alla richiesta di conciliazione. Delle tre domande proposte dall’attore:
1.) La domanda di condanna alla riattivazione del servizio telefonico attiene ad un fatto avvenuto dopo l’espletamento del su detto tentativo. Infatti, la sospensione del servizio telefonico è avvenuta dal 11/8/2004 al 16/11/ 2004 mentre il tentativo di conciliazione si è concluso nei mesi di luglio. Quindi rispetto al presunto inadempimento della TLC spa la Alfa S.r.l. ha agito senza aver espletato il tentativo di conciliazione.
2.) Anche la domanda di accertamento dell’inadempimento, derivato dalla sospensione dell’utenza, essendo connessa con la valutazione del fatto precedente, è volta alla valutazione di una condotta successiva al tentativo di conciliazione.
3.) Anche la domanda risarcitoria, essendo dipendente dall’illegittima sospensione del servizio telefonico, è agganciata ad un fatto generatore di danno posteriore al tentativo di conciliazione.
In corso di causa.Il G.d.P. ha convocato le parti personalmente per tentativo giudiziale di conciliazione, che ha avuto esito negativo. Ha sospeso il procedimento per consentire all’attore di esperire il tentativo stragiudiziale di conciliazione.
L’attore ha adempiuto l’onere di esperire il tentativo di conciliazione presso il comitato regionale per le comunicazioni della regione marche, con esito negativo, come da verbale del 11/01/2007, ed ha riassunto ritualmente la causa.Durante l’indagine istruttoria il G.d.P. ha sentito i testi ammessi.

                                                 MOTIVI DELLA DECISIONE

Questioni preliminariParte convenuta ha posto due eccezioni preliminari che bisogna affrontare in limine litis
4.) Sull’eccezione d’incompetenza del G.d.P. aditoCon una prima questione preliminare parte convenuta rileva l’incompetenza per valore di questo G.d.P. adito.La TLC spa sostiene che, la presente lite deve essere rimessa al Tribunale di Macerata, competente per decidere, perché la prima domanda spiegata dall’attore attiene ad un facere di valore indeterminato. La TLC spa qualifica di valore indeterminato la domanda della Alfa S.r.l., che tende ad ottenere una sentenza di conferma dell’ordinanza pronunciata d’urgenza, ex art. 700 cpc nel procedimento RG n° 3507/2004, dal su detto Tribunale, che ha disposto l’immediata riattivazione della linea telefonica n° 0733/829250.Questo G.d.P. osserva che, nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha espresso la clausola di contenimento del valore della controversia nei limiti della competenza del giudice adito.Pare evidente che l’eccezione della TLC spa non ha pregio e deve essere respinta.
5.) Sull’eccezione d’improponibilità dell’azione.Con una seconda eccezione preliminare, La TLC spa vuol far valere l’improponibilità dell’azione.Questo GP osserva quanto appressoNel giudizio di merito, il diritto positivo conosce soltanto l’improcedibilità dell’azione (Vd. es. art. 412/bis, 443 cpc), che si ha quando la norma pone in limine litis un ostacolo provvisorio alla prosecuzione del processo, e non consente che sia proseguito e concluso con una decisione di merito finché l’ostacolo non sia rimosso.
Si tratta, ora, interpretare il significato di improponibilità dell’azione, come eccepito dal procuratore della TLC Spa, rispetto a quello di improcedibilità.
E’ illuminante un excursus storico:
Con la riforma del processo del lavoro, il legislatore operò un’inversione di tendenza sostituendo l’improponibilità della domanda (ex art. 460 cpc abrogato) che impediva l’azione giudiziaria (fino a quando non fossero esauriti i procedimenti di composizione amministrativa della vertenza) con l’improcedibilità della domanda (Vd. art. 410/bis 412/bis cpc) che non impedisce l‘azione giudiziaria, ma la sospende temporaneamente (in attesa del tentativo di conciliazione e con termine fisso per la riassunzione). (vd conf Corte Cost. sent n.82/1992)Quindi pare esatto intendere che, l’azione deve essere considerata improponibile quando una norma pone un ostacolo insormontabile alla proposizione del giudizio avanti la AG: invece deve essere considerata improcedibile quando la norma pone un ostacolo temporaneo al proseguimento dell’azione.Ove l’azione fosse improponibile, come sostiene il procuratore della TLC spa, si dovrebbe fondatamente dubitare della legittimità costituzionale l’art.1/11°comma della L. 249/1997 nella parte in cui stabilisce che, per le controversie inerenti i rapporti tra utenti ed organismi di TLCunicazioni, può essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo che sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente, ravvedendosi un’ingiustificata violazione, quanto meno, dell’art 24 della Cost. nella parte in cui impedisce al cittadino di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti e dell’art. 25 della Cost. e viene distolto dal giudice naturale.
5.1.) Sulla sospensione del processo.In punto di eccezione d’improponibilità dell’azione sollevata dalla TLC Italia spa questo GP ha sospeso il procedimento con Ordinanza, come appresso motivata.
– Vista la legge 31 luglio 1997 n° 249 art. 1 comma 11, – Considerato che: La TLC S.p.A. ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato adempimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, com’è disciplinato nella Delibera 182/02/CONS dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, pronunciata il 19/6/2002. La detta Delibera 182/CONS del 19/6/2002 :- è stata Pronunciata dalla Autorità Garante delle Comunicazioni che non è un Organo Legislativo dello Stato, – contiene norme regolamentari per un procedimento non giurisdizionale e per la definizione conciliativa delle controversie avanti ad un Organo non giurisdizionale dello Stato. Ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. La Delibera 182/CONS del 19/6/2002 non è legge dello Stato, perciò non può essere né opposta ad un Organo giurisdizionale dello Stato che è soggetto soltanto alla Legge, né è ammessa al sindacato di legittimità costituzionale (Vd. conf. Ord. n.125/2006 Corte Cost.). Questo G.d.P. è tenuto soltanto ad applicare la richiamata legge n° 249/1997 che all’art. 1 comma 11 dispone che:- L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.
  A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione  
° Considerato che I n data 3/5/2004, la Metropolis S.r.l. ha promosso il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata. La TLC S.p.A. ha opposto che: la domanda di conciliazione della Metropolis S.r.l. alla Camera di Commercio di Macerata porta la data del 5/5/2004 e perciò non può comprendere quelle domande (dell’attore) che sono fondate su fatti avvenuti in data successiva alla richiesta di conciliazione. Dalla causa petendi, narrata dall’attore, emerge che, effettivamente, alcuni dei fatti portati a conoscenza di questo giudice sono datati in tempi successivi alla su detta domanda di conciliazione .
° – Considerato che, La Corte costituzionale (Vd. Ord. 125/2006) ha qualificato il tentativo obbligatorio di conciliazione non come condizione di proponibilità (tale ritenuto da parte convenuta) in cui l’azione sarebbe irrimediabil-mente preclusa, ma come condizione di procedibilità in cui l’azione è solo provvisoriamente preclusa.
La condizione di procedibilità posta dall’art. 1 comma 11 della L. 249/1997, non può violare gli art. 24 e 25 della Costituzione: per cui tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge. Non può risolversi in attentato al diritto del cittadino di adire l’Autorità Giudiziaria dello Stato (Vd. Corte Cost. n° 93/1979). Non può consentire di rinviare sine die la proponibilità dell’azione, ma può soltanto condi-zionare temporaneamente la procedibilità all’effettivo tentativo di conciliazione.    
° Considerato che, L’art. 1/11°co della L.249/1997 non rende esplicito il potere del giudice di sospendere il procedimento già incardinato e di fissare un termine per proporre il tentativo di conciliazione, ove l’azione giudiziaria sia stata introdotta prima del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 interpretato nella sua espressione letterale < non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione> può effettivamente essere sospettato di porre una preclusione sine die (ove manchi il tentativo di conciliazione) di proponibilità dell’azione, e così essere in violazione, degli art 24 e 25 della costitu-zione, nella parte in cui non prevede che il giudice possa, con pronuncia d’improcedibilità, fissare un termine alle parti con contestuale sospensione del procedimento in corso. La Corte costituzionale con suo costante insegnamento (Vd ex plurimis Ord 427/2005 e 152/2006) ha invitato i giudici remittenti, pri-ma di sollevare questione di legittimità costituzionale, ad assolvere il compito di effettuare una lettura della norma conforme alla costituzio-ne, senza trascurare di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi dei propri poteri processuali alla luce del diritto vivente In adesione all’insegnamento della Corte Costituzionale questo G.d.P. ritiene doveroso compiere il tentativo di individuare un’interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale, e di interpretare l’art. 1 comma 11 della L. 249/1997 nell’alveo dei principi costituzionali A norma dell’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile deve essere ricercata, nell’Ordinamento Giuridico, una norma applicabile, dettata per casi analoghi, che consente al giudice di sospendere il procedi-mento già incardinato e di fissare un termine per adempiere in con-creto al tentativo obbligatorio di conciliazione voluto dall’art 1 comma 11° della L. 249/1997, Questo G.d.P. individua tale norma nell’art. 412/bis del cpc.
 
                                                                   PQM

 In applicazione del combinato disposto dell’art. 12 delle preleggi al CC, dell’art. 1 comma 11 della L.249/1997, e dell’art. 412/bis Codice di Procedura Civile, sospende il presente procedi-mento, e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione (ex art. 412/bis 2°co cpc) sui fatti, di cui è causa petendi in questo procedimento.
5.2.) L’attore ditta Alfa S.r.l., in adempimento alla su detta ordinanza, ha attivato il tentativo di conciliazione che ha avuto esito negativo, come da verbale depositato. Successivamente ha riassunto ritualmente la causa.Questioni di legittimità costituzionale6.)
Questo G.d.P. rileva l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997, ove lo si interpreti come condizione di improponibilità, e non di procedibilità dell’azione, temperato dall’applicazione analogica dell’art. 412/bis e 443 cpc.6.1.)
Illuminanti su questo tema sono le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza n° 82 del 1992, che sono perfettamente aderenti alla fattispecie in esame. – Esse, con riferimento al caso che ne occupa, possono essere così riprese.
La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che il rigore con cui è tutelato il diritto di azione, secondo la previsione dell’art. 24 della Co-stituzione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento (si vedano le sentenze n. 47 del 1964, nn. 56, 83 e 113 del 1963, n. 40 del 1962) ben potendo la legge imporre oneri (adr = tentativo obbligatorio di conciliazione) finalizzati a salvaguardare gli interessi generali.Se alcune limitazioni (adr = condizioni di procedibilità) tendono, ad evi-tare l’abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, nondimeno l’adempimento di un onere (adr = tentativo obbligatorio di conciliazione), lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa sostanziale, rappresenta il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (vd sent Corte cost. n. 46 del 1974).Evitare l’eccesso della giurisdizione, in vista di un interesse della stessa funzione giurisdizionale, è stato sovente la ratio espressa della <<giurisdizione condizionata>>. ….In altri casi, e particolarmente nell’esame degli oneri (adr = tentativo ob-bligatorio di conciliazione) imposti ai lavoratori nell’esperimento dei rimedi giurisdizionali (adr = controversie di lavoro) la Corte ha più volte giustificato gli oneri previsti dalle norme impugnate ove posti a salvaguardia di <<inte-ressi generali>> non contrastanti con i diritti costituzionali di azione e di di-fesa (cfr. le sentenze n. 57 del 1972, n. 47 del 1964, n. 113 del 1963, n. 83 del 1963.
In dottrina si è negato, per vero, che mere tecniche endo-processuali, ispirate a principi d’economia, possano fornire adeguato fondamento alle limitazioni ed ai condizionamenti del diritto d’azione. L’amministrazione della giustizia, infatti, non avrebbe carattere costitu-zionale o, comunque, ai suoi interessi non potrebbero essere sacrificate altre esigenze di pari o superiore rilevanza. In tal modo si ridurrebbero fortemente ed ingiustificatamente le garanzie del cittadino, specie dove il ricorso a forme rudimentali di procedimenti contenziosi, simulanti il proces-so<<giustiziale>>, renderebbe il ruolo del giudice del tutto subordinato sussidiario. 
Sul punto, la citata sentenza dalla Corte Costituzionale n° 82 del 1992, così continua nelle sue argomentazioniTra i precedenti storici di declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che rendevano improponibile l’azione sono da segnalare: 1) la sentenza n. 57/1972 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.10 del RD 148/1931 nella parte in cui sanciva l’improponibilità dell’azione giudiziaria (in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico per le controversie di lavoro), 2) la sentenza n. 93/1979 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 10 del RD 148/1931 nella parte in cui disponeva l’improponibilità e non l’improcedibilità dell’azione giudizia-ria (in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico in alcune controversie di lavoro)Ciò che caratterizza queste pronunce è il fatto che gli oneri e le modalità che condizionano l’esercizio dell’azione non debbono tradursi in una secca subordinazione dell’azione al previo esperimento di una diversa tute-la non giurisdizionale, costringendo il singolo, in un primo tempo, a rivolgersi ad un organo non giudiziale.La strada seguita dal legislatore con la legge n. 108 dell’11 maggio 1990 (vd art 5) ha fatto tesoro di queste indicazioni (come si evince dalla relazione ad una delle proposte di legge e da alcuni interventi nel corso dei lavori parlamentari).
Infatti, la mancata richiesta di conciliazione, avanzata secondo le pro-cedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro o dagli artt. 410 e 411 del cpc, non impedisce la proposizione dell’azione che così rischia sol-tanto la sanzione dell’improcedibilità, praticamente equivalente alla sospensione del giudizio ed alla fissazione di un termine perentorio per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione e di un altro termine per la riassunzione entro 180 giorni dalla cessazione della causa di sospensione. … La mancanza di un riferimento temporale (esaurimento del tentativo di conciliazione, inutile decorso di un termine massimo di legge prefissato, ecc.) può ben essere risolto in via interpretativa ritenendo l’evento integrato dalla semplice richiesta del tentativo di conciliazione.Spetterà poi al giudice definire la controversia tenendo conto di un ac-cordo intervenuto medio tempore (sia esso munito o meno del decreto di esecutività) oppure senza di esso.
6.2.) Questo GP ritiene che le stesse condivisibili argomentazioni esposte dalla Corte con riferimento all’incidenza dei diritti costituzionali sugli oneri imposti ai lavoratori nell’esperimento dei rimedi giurisdizionali, debbano valere anche per consumatori utenti dei servizi telefonici, che, al pari dei lavoratori subordinati, sono parti deboli nel rapporto contrattuale Come il lavoro è un diritto costituzionalmente garantito (ex art 4 cost.), così anche, tra i diritti garantiti rientra “ogni altra forma di comunicazione” (ex art 15 cost.) tra cui v’è la comunicazione a mezzo di telefono.
Il servizio telefonico non è più un optional, ma un bene di primaria necessità (tal quale il lavoro– art. 4 cost.) da considerare costituzionalmente garantito come bene indispensabile nello sviluppo della società organizzata, perché incide sul libero esercizio della comunicazione (art 15 cost.) e non può essere compresso oltre i limiti che sia-no in contrasto con la sua utilità sociale (art 41/2°co costituzione). Perciò non può essere incondizionatamente sacrificato all’assoluta improponibilità dell’azione giudiziaria in favore di forme rudimentali di procedimenti stragiudiziali e costosi per l’utente. (= gli avvocati costano -specialmente nella tutela stragiudiziale- anche quando il tentativo di conciliazione approda ad un nulla di fatto).Ciò a maggior ragione ove si consideri che:− La platea dei cittadini utenti consumatori è ben lungi superiore della platea dei cittadini lavoratori subordinali.− I cittadini utenti consumatori sono soggetti di gran lunga più deboli nel rapporto contrattuale con i gestori delle utenze telefoniche, (come analogamente è il lavoratore dipendente rispetto al datore di lavoro) − I procedimenti obbligatori alternativi, se usati indiscriminatamente dal soggetto più forte, si trasformano in una metodica defatigatoria e duplicatoria per scoraggiare il soggetto più debole dal far valere le proprie ragioni. Giacché, è di notoria esperienza per il consumatore, che è meno costoso pagare una bolletta telefonica, anche se non dovuta, piuttosto che duplicare e procrastinare a lungo termine, con il gestore telefonico, un’altra lite giudiziaria.
Questo G.d.P. ritiene:− E’ costituzionalmente illegittimo (ex art 24, 25 e 3 cost.) che il di-ritto all’azione giudiziaria del consumatore utente telefonico, sia “assolutamente” impedito, prima dell’azione giudiziaria, senza la possibilità di dare, al giudice naturale adito, la potestà (in analogia all’art 412/bis e 443 cpc) di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del procedimento conciliativo.
− E’ costituzionalmente illegittimo (ex art 3 cost), per irragionevo-lezza e per violazione della par condicio, che il diritto alla comunicazione telefonica sia meno garantito del diritto al lavoro.
Significativo è il caso che ne occupa. Qui l’attore ha promosso ben due volte il tentativo obbligatorio di conciliazione con risultato di non essere, ivi, riuscito neanche a discutere il merito della vertenza.
Ove si consideri che:. 1°) Ante causam. In data 9/7/2004 la Camera di Commercio di Macerata comunicava all’attore che la TLC non aveva neanche ri-sposto alla chiamata dell’attore per tentativo obbligatorio di concilia-zione.Quanto sopra è espressione dell’uso distorto che si faccia del ten-tativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale. (che, di fatto, è stato negletto dal gestore telefonico) con risultato di duplicazione delle procedure e di allungamento dei tempi di soluzione del problema. 2°) In corso di causa. Nelle more della sospensione di questo processo, in data 21/12/2006, il secondo tentativo di conciliazione presso la sede del CORECOM è stato contestato dalla TLC con eccezione d’inammissibilità (?) per essere pendente questo procedimento, con l’ulteriore risultato di non entrare nel merito della materia del contendere e del “nulla, di fatto” per la soluzione del problema.Incidenter tantum questo G.d.P. osserva che, se è vero- come è vero- che per inammissibilità dell’azione si intende l’assenza dei presupposti necessari perché possa instaurarsi un giudizio: ( es difetto di legittimazione, decorrenza dei termini) non si vede quale presupposto mancante abbia potuto impedire lo svolgimento di un lodo arbi-trale, che proprio per essere stragiudiziale e conciliativo non è soggetto a vincoli procedurali.
Pare evidente che il comportamento della TLC Italia spa è stato doppiamente defatigatorio.
1°) E’ stata defatigatoria l’eccezione di improponibilità, rassegnata in comparsa di risposta di questo procedimento giudiziale, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
2°) E’ stata defatigatoria l’eccezione di inammissibilità rassegnata nel procedimento stragiudiziale avanti il COREOM (vd verb di mancata conciliazione del 21/12/2006) perché pendente questo giudizio.Inoltre le due eccezioni appaiono contraddittorie. Dapprima nella lite giudiziaria la TLC Italia spa ha eccepito l’improponibilità perché è mancato il tentativo di conciliazione. Poi, nel tentativo di conciliazione ha eccepito l’inammissibilità perché è pendente la lite giudiziaria (!)E’ ben difficile capire con quale spirito conciliativo si sia presentata la TLC Italia spa al Collegio arbitrale. E, riesce anche assai difficile capire cosa voglia la TLC Italia spa, se non scoraggiare l’utente dal far esaminare la propria domanda sia dal collegio arbitrale sia dal giudice naturale, e quindi non pervenire all’esame di merito della domanda.Ciò sta a dimostrare, ancora una volta, l’uso defatigatorio che il soggetto più forte ha fatto dell’istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione per scoraggiare il soggetto più debole.In ogni caso, in pendenza di una lite giudiziaria appositamente e ritualmente sospesa, la questione di merito ben poteva essere risolta (se ve ne fosse stata la disponibilità) in sede stragiudiziale, dove non esistono preclusioni di rito giuridicamente opponibili, e se la TLC Italia spa non avesse fatto valere un’eccezione d’inammissibilità di cui non si vede alcun fondamento giuridicamente apprezzabile. Donde si può condividere l’aggettivazione data dalla Corte Costituzionale, di <forme rudimentali di procedimenti contenziosi simulanti il processo giustiziale> (vd sent n.82/1992), allo svolgimento di alcuni riti alternativi di conciliazione arbitrale.
In sintesi. Questo G.d.P. ritiene che, nella propensione legislativa a tutelare le parti più deboli (es: lavoratori dipendenti, consumatori) del rapporto contrattuale, gli interessi costituzionali dei diritti di difesa (art 24, 25 e 3 cost) dei soggetti deboli (utenti del servizio telefonico) debbano essere ritenuti prevalenti alla “giurisdizione condizionata” (= condizioni di procedibilità), ed, a maggior ragione, alle norme preclusive di proponibilità dell’azione che la TLC Italia spa vuol far valere
6.3.) La Corte costituzionale, con le Ordinanze n. 125/2006 e 268/2006 ha già sottoposto al vaglio di legittimità l’art.1 comma 11 della L. 249/1997 in relazione agli art. 24, e 25 della costituzione nella parte in cui tale norma stabilisce che per le controversie inerenti i rapporti tra utenti ed organismi di TLCunicazioni può essere proposto ricorso giurisdizionale solo dopo che sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio.
La norma censurata, era apparsa in contrasto con il principio costituzionale (art. 24 Cost.) per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e con il principio costituzionale (art. 25 Cost.) per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Questo G.d.P. osserva che la Consulta NON ha ritenuto infondata la norma denunciata, ma ha ritenuto che la questione è inammissibi-le. L’inammissibilità ha impedito l’esame di merito del vizio di illegit-timità mossa alla norma denunciata. Ciò significa che la querelle, sul-la legittimità dei così detti riti obbligatori di conciliazione nelle TLComunicazioni, rimane aperta.
Il caso che ne occupa ne è un esempio.Con l’ordinanza n. 268/2006, la Corte Costituzionale ha invitato il Giudice remittente ad individuare un’interpretazione della norma con-forme alla Costituzione, e di verificare la possibilità di leggere il tenta-tivo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità (e non di proponibilità) dell’azione.
6.4.) E’ giurisprudenza costante della Consulta (Vd. ex plurimis Ord 427/2005) invitare il remittente all’<interpretazione costituzionalmente orientata>, ad effettuare una lettura della norma conforme alla Costituzione avvalendosi dei propri poteri processuali alla luce del diritto vivente.La giurisprudenza costituzionale continua sulla stessa via per sanare in tal senso i dubbi, qui sostenuti, d’illegittimità costituzionale dell’art.1 comma 11 della L.249/1997. Così è ancora nella recente la sentenza della Corte Costituzionale n 403 del 30/11/2007, che, per quanto interessa il caso in esame, può essere così ripresa.
Il Tribunale di Pisa ha denunciato l’art 1 comma 11 della L. 249/1997 nella parte in cui preclude temporaneamente il ricorso alla tutela cautelare (adr = ex art 700 cpc) perché in contrasto con l’art 4 della Costituzione che garantisce a tutti il diritto di stare in giudizio per la tutela dei propri diritti, così determinando una lesione del diritto di agire in giudizio, cui è coessenziale la tutela cautelare la cui funzione potrebbe essere frustrata dalla necessità di attendere l’esaurimento del procedimento conciliativo.… La difesa erariale ha osservato che la norma censurata configura una mera condizione di procedibilità (e non di proponibilità) dell’azione, e che alla mancata effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione non è riconnessa alcuna decadenza di indole processuale. La norma censurata deve essere interpretata, secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, nel senso che l’azione giudiziaria non può essere pregiudicata dall’omissione dell’incombente, ma solo sospesa in attesa del suo esauri-mento….La Corte ha riaffermato, anche in subiecta materia, – il principio che emerge dall’art 412/bis cpc secondo cui il mancato espletamento del tenta-tivo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari. In termini generali la Corte ha riconosciuto che per i procedimenti cautelari l’esclusione dalla soggezione al tentativo di conciliazione si correla alla strumentalità della giurisdizione cautelare rispetto alla effettività della tutela dinanzi al giudice.
La tutela cautelare in quanto preordinata ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ed a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto è uno strumento fondamentale inerente a qualsiasi sistema processuale anche indipendentemente da una previsione espressa. (Corte di giustizia co-munità europee sent. 19/6/1990 causa c-213/89)
La citata sentenza n. 403/2007 Corte Cost. mette in rilevo che: A simili enunciazioni non può non riconoscersi portata generale ove si tenga conto della identità degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti in tutte le procedure rispetto alle quali è prescritto il tentativo obbligatorio di conciliazione.Tale opzione interpretativa – che obbedisce al principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituendo deroga alla disciplina generale devono essere interpretate in senso non estensivo – consente di fugare i dubbi di legittimità costituzionale proposti dal rimettente e si impone pertanto come doverosa in linea con il consolidato orien-tamento della Corte secondo il quale una disposizione deve essere dichiarata incostituzionale non perché può essere interpretata in modo tale da contrastare con i precetti costituzionali ma soltanto qualora non sia possibile attribuire ad essa un significato che la renda conforme alla costituzione.6.5.)
Tutto quanto sopra sta a significare, che l’art. 1 comma 11 della legge n° 249/1997 può superare la denuncia di illegittimità costituzionale (per violazione degli art. 24, 25 e 3 della Costituzione) soltanto se lo si interpreta come espressione di condizione di procedibilità (non di proponibilità), temperato dall’applicazione, per analo-gia, delle norme degli artt. 412/bis, 443 cpc, che consentono la sospensione del processo e la rimessione in termini per l’adempimento stragiudiziale. Ovviamente. Nelle more del procedimento giurisdizionale appositamente e ritualmente sospeso, il procedimento stragiudiziale conciliativo, per sua stessa definizione, non soffre, in rito, di alcuna preclusione che impedisca di esaminare il merito della controversia.
Nel procedimento stragiudiziale conciliativo non può aver ingresso, per difetto di ogni fondamento giuridico, e perché è contraddittoria con la sua stessa natura, alcuna eccezione di inammissibilità (ut supra) che di fatto si traduce in negazione pregiudiziale della volontà conciliativaQuestioni di Merito
7.) La TLC Italia spa, nella sua comparsa di risposta ha ammesso di aver sospeso il servizio telefonico alla Alfa S.r.l., nel periodo dal 11/8/2004 al 16/11/2004, che così rimane accertato.La ditta Alfa S.r.l. ha provato di aver pagato tutte le voci di costi diversi cioè al netto di quelli relativi alla linea ADSL per cui è causa, perciò non è inadempiente verso la TLC Italia spa.
7.1.) La ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa. La domanda è fondata e deve essere accolta.
La Alfa S.r.l. ha offerto in prova documentale:− contratto ADSL Smart del 10/9/2003 convenuto con la TLC Italia spa. − cinque lettere raccomandate dal 27/1/2004 al 25/3/2004 in cui  dapprima sono state rappresentate doglianze per la mancata attivazione del servizio ADSL  poi con lettera 30/1/2004 è stata data disdetta del servizio mai attivato,  poi con lettere del 26/2/2004 e 25/3/2004 sono stati contestati addebiti per servizio di ADSL mai ricevuto− La TLC Italia spa  non ha offerto la prova di aver dato riscontro alle doglianze della Alfa S.r.l..  non ha offerto la prova di aver allacciato il servizio ADSL di cui Alfa S.r.l. si duole.  non ha contestato il fatto storico di non aver attivato il servizio ADSL Smart. ha ammesso la sospensione della linea telefonica intestata alla ditta Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
Quindi bisogna ritenere provato che la TLC Italia spa effettiva-mente non attivato il servizio ADSL Smart alla Alfa S.r.l., e che la Alfa S.r.l. non ha usufruito del servizio ADSL Smart e che ha sospeso la linea telefonica della ditta Metropolis dal 11/8/2004 al 16/11/2004.
 La ditta Alfa S.r.l. ha documentato di aver provveduto al pagamento di tutte le altre voci di costi diversi di quelli relativi alla linea ADSL Smart, come elencati nella lettera di imputazione di pagamento del 31/8/2004, perciò bisogna escludere che la stessa sia stata i-nadempiente verso la TLC Italia spa.
Quindi bisogna dichiarare l’inadempimento contrattuale della TLC Italia spa.Di conseguenza, la Alfa S.r.l. nulla deve alla TLC Italia spa a titolo di accesso, abbonamento, noleggio e manutenzione, relativi al servizio ADSL Smart addebitati alla Alfa S.r.l. e da questa contestati come in atti.
Peraltro, questo G.d.P., considerato che, − la Alfa S.r.l. con lettera raccomandata del 30/1/2004 ha dato disdetta alla TLC Italia spa del contratto per la fornitura del servizio ADSL Smart, − la TLC Italia spa non ha dato riscontro alcuno alla medesima disdetta, ritiene altresì che l’inerzia della TLC Italia spa, sia da interpretare come manifestazione non equivoca d’accettazione tacita della disdetta, e prende atto della risoluzione del contratto medesimo con decorrenza dal 30/1/2004.-Conseguentemente, anche per questo motivo, la Alfa S.r.l. è liberata da ogni sua obbligazione verso la TLC Italia spa per ogni pagamento relativo al detto servizio ADSL Smart.
7.2.) La ditta Alfa S.r.l. ha chiesto al G.d.P. di confermare ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° 3507/2004.La domanda è fondata e deve essere accolta.Questo G.d.P. visti i verbali di interrogatorio in atti di Caio e di Mevio nei quali si riferisce che la ditta Alfa S.r.l. aveva indispensabile bisogno dell’allacciamento telefonico per i servizi di allarme dei sistemi di sicurezza e per i servizi on line per pagamenti dei clienti e fornitori ed istituti di credito ritiene provato l’esistenza del periculum in mora, rassegnato dalla Alfa S.r.l., a ragione del suo ricorso ex art 700 cpc, sia giustificata l’istanza e la concessione del provvedimento cautelare ex art 700 cpc.
7.3.) La Alfa S.r.l. ha chiesto il risarcimento dei danni sofferti quantificati in €uro 1.500,00 oppure in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e comunque nei limiti di competenza del G.d.P. adito. La ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato la complessa istruttoria di questo procedimento che si è sviluppato in un ricorso ex art 700 cpc e nel successivo reclamo ex art 699/terdeices cpc con soccombenza replicata della TLC Italia spa, nonché con due tentativi di conciliazione, dei quali la TLC Italia spa, nel primo (al 9/72004) non ha risposto alla convocazione, e nel secondo (al 21/12/2006) ha rassegnato una eccezione di inammissibilità impedendo di entrare nel merito della vicenda.La ditta Alfa S.r.l. ha evidenziato il comportamento processuale della TLC Italia spa che oltre a non favorire alcuna ipotesi transattiva, in maniera pervicace reiterava eccezioni infondate al solo scopo di procrastinare l’adempimento delle proprie obbligazioni.La doglianza è fondata.
In punto di an del danno sofferto la prova è nelle deposizioni di Caio e di Mevio, com’è nei verbali di interrogatorio in atti.
In punto di quantum del danno sofferto esso deve essere valutato equitativamente ai sensi dell’art 1226 cc.
Questo G.d.P. ritiene che il periodo di sospensione, che i procedimenti giudiziari hanno ritenuto illegittimo, sia stato lungo e perciò, il danno debba qualificarsi come grave, in considerazione delle esigenze aziendali.
In punto di lucro cessante, questo G.d.P. liquida, equitativamente (art 1226 cc), il danno sofferto dalla ditta Alfa S.r.l., al periodo di forzata sospensione del servizio, di circa 3 mesi (dal 11/8/2004 al 16/11/2004), e, in difetto di altri parametri, lo quantifica in misura doppia al canone mensile di €uro 115 di servizio non goduto, e così in €uro 690,00In punto di danno emergente, questo G.d.P., in difetto di rappresentazione di danni diversi, ravvisa soltanto il danno nel costo sopportato dalla ditta Alfa S.r.l. per attivare e coltivare a sue spese due procedimenti stragiudiziali conciliatori non andati a buon fine. In difetto di altri elementi di raffronto si riporta ai parametri dei compensi previsti per casi analoghi della TNF, e così liquida equitativamente il danno nella misura di €uro 500,00 per ciascun procedimento.
Tutto il danno risarcibile è così quantificato in €uro 690,00 + 1000,00. Esso dovrà essere risarcito nella maggior soma risultata di giustizia, come domandato da parte attrice-
7.4.) In sintesi questo G.d.P. ritiene fondata nel merito ogni statuizione data dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 23/11/2004 nel procedimento n. 3507/2004 a seguito di ricorso della Alfa S.r.l. ex art 700 cpc, come confermata, con provvedimento in Camera di Consiglio dato il 19/1/2005 a seguito di reclamo della TLC Italia spa, per le stesse condivisibili ragioni ivi esposte, ed alle quali fa rinvio rigettando ogni contraria eccezione.Per i su detti motivi dichiara che:− trovano fondamento, nel merito, tutte le doglianze della Alfa S.r.l. esposte nel ricorso ex art 700 cpc, nel procedimento n. 3507/2004 avanti il Tribunale di Macerata − deve essere totalmente confermata, nel merito ed in via definitiva, ogni statuizione data dal Tribunale di Macerata con ordinanza del 23/11/2004 nel procedimento n. 3507/2004, data in via d’urgenza ex art 700 cpc, e come confermata nel successivo provvedimento in camera di consiglio del 19/1/2005 che respinge il reclamo ex art 699/terdeices proposto dalla TLC Italia spa.
− È ingiustificata la sospensione della linea telefonica intestata alla ditta Alfa S.r.l. che si è protratta dal 11/8/2004 al 16/11/2004.8.) La Alfa S.r.l. ha chiesto la liquidazione delle spese di lite ivi comprese le competenze maturate per il ricorso ex art 700 cpc e per resistere al reclamo ex art 699/terdeices cpc, opposto dalla TLC Italia spa all’ordinanza cautelare, in cui è stata vittoriosa, con distrazione al procuratore antistatario.
La domanda deve essere accolta ex art 91cpc.Viste le note presentate dalla ditta Alfa S.r.l., questo G.d.P. liquida le parcelle dovute agli avvocati F. F. e S. M., antistatari, in complessive €uro: 5.000,00 di cui €uro. 200,00 per spese, €uro 2.100,00 per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro 500,00 per il procedimento in riassunzione, oltre I.V.A., C.A.P. e rimb. forf. 10% ex art. 15 T.N.F. come per legge.

                                                                 P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando sulla causa civile come in epigrafe indicata, uditi i procuratori delle parti, contrariis reiectis, così decide:
1°) conferma ogni statuizione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc, del 23/11/2004, pronunciato dal Tribunale di Macerata nel procedimento n° ../2004.
2°) dichiara l’inadempimento contrattuale della TLC Italia Spa consistente nella mancata attivazione della linea ADSL SMART relativa al contratto n° 1-7-HP0v6 e l’illegittima sospensione della linea telefonica dal 11/8/2004 al 16/11/2004.3°) condanna la TLC Italia spa al risarcimento dei danni da lucro cessante e danno emergente quantificati equitativamente in €uro 1.690,00.
Condanna la convenuta TLC Italia spa, soccombente, al pagamento delle spese di lite da versare agli avvocati Francesca Forani e Saverio Manfroci antistatari, liquidate in complessive €uro: 5.000,00 di cui €. 200,00 per spese, €. 2.100,00 per diritti €uro 2.200,00 per onorari, più €uro 500,00 per il procedimento in riassunzione oltre I.V.A., C.A.P. e rimb. forf. 10% ex art. 15 T.N.F. come per legge.La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art. 282 C.P.C.
Civitanova Marche lì 12 giugno 2008

   Il Giudice di Pace
dott. Franco R. Calabrese
Depositata in cancelleriaIl 26/06/2008 Il Cancelliere

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