Ordinanza ingiunzione – mancata audizione del ricorrente da parte del Prefetto – nullità del procedimento – accoglimento del ricorso – 28.09.07. –

Così come ormai ribadito da giurisprudenza costante, il Giudice di Pace di Cerignola ha accolto il ricorso proposto da un ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione  emessa dal Prefetto di Foggia, ritenendo illegittimo il procedimento amministrativo con il quale si era giunti all’emissione della stessa ordinanza.  Infatti, il Prefetto, nel caso di specie, non ha dato prova di aver convocato il ricorrente per l’audizione, così come invece richiesto dallo stesso, allegando, tra la documentazione inviata, copia della lettera  con la quale ha invitato il ricorrente a presentarsi per il giorno stabilito per la sua audizione personale, ma non allegando, tuttavia, gli atti attestanti l’avvenuta ricezione di tale invito da parte dell’opponente. Pertanto, mancando la prova dell’avvenuta convocazione e la mancata audizione personale del ricorrente  che ne abbia fatto richiesta, il Giudice di Pace ha ritenuto nulla l’intera procedura e ha accolto l’opposizione proposta.     

                                                                          Giudice di Pace Cerignola 

                                                                        Sentenza 28 settembre 2007 

                                                                             REPUBBLICA ITALIANA 

                                                                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE Avv. Pasquale Regina, alla pubblica udienza del 28.9.2007 tenutasi in Cerignola   ha emesso la seguente     SENTENZA  
Nella controversia in materia dl opposizione a infrazione amministrativa ex L. 689/81 scritta al n. 143 r.g. 2007   
Tra
 
  ………., residente in Lecce e rappresentato dall’Avv. V. M. del foro di Lecce
e 
PREFETTO DI FOGGIA 

                                                                            Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato in data 29.1,2007, ……….., proponeva opposizione contro l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Foggia n…/2006 per € 292,97 laddo­ve il provvedimento prefettizio impugnato e la conseguenza del precedente ricorso, non accolto, contro un verbale della Polizia Stradale di Bari. Con tale verbale, a …….. veniva contesta­ta la violazione di cui all’art. 142 comma 8 del codice della strada, per aver l’autovettura tg……..di sua proprietà, superato di oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità po­sti sulla AA 16 Autostrada Napoli-Canosa località Cerignola il giorno 19.1.2006 alle ore 13,39;rilevazione effettuata con apparecchio Autovelox modello l04/C2.  
Il ricorrente lamentava 1) la tardività dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione in quanto emessa oltre il termine dl 210 giorni prescritti dagli artt.203 e 204 c.d.s.; 2) la vi­olazione dell’art, 18 L. 689/81 per non essere stato convocato per la sua audizione per­sonale, nonostante l’espressa richiesta in tal senso; 3) la mancanza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione; 4) l’emissione del provvedimento impugnato da parte di persona diversa dal Prefetto,  5) la erroneità della rilevazione della velocità in quanto verificata con apparecchiatura non tarata.
Per queste ragioni chiedeva dichiararsi la nullità dell’ordinanza ingiunzione opposta. 
Il Prefetto dl Foggia inviava la documentazione relativa all’accertamento dell’infrazione e della successiva emissione dell’ordinanza ingiunzione. 
All’udienza del 28.9.2007. dopo la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo di sentenza e contestuale motivazione.  

                                                                               Motivi della decisione 

L’opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Motivo esclusivo ed assorbente dell’accoglimento dell’opposizione è la mancata prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente che ne aveva fatta richiesta, per la sua audizione personale.
La Prefettura di Foggia tra la documentazione inviata, ha allegato copia della lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale.
Tuttavia agli atti non veniva allagata alcuna documenta­zione attestante l’avvenuta ricezione ditale invito da parte del ricorrente.
Pertanto, poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la manca­ta audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione. 

                                                                                          P.Q.M. 

Il Giudice di Pace di Cerignola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …………….. cosi decide:accoglie l’apposizione annullando l’ordinanza ingiunzione n. 1089/2006 del Prefetto di Foggia nonché il sottostante verbale dl accertamento della Polizia Stradale compensa tra le patti le spese di lite. 
Cerignola, 28.9.2007.

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