Sanzioni amministrative –provvedimenti di revisione della patente –competenza del TAR – 21.04.2011
“Fuori di dubbio che in tema di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell’art. 126 bis Codice Stradale la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario (v. Cass. , 9691/10, 20544/08 e 18270/07), quella invece in tema di provvedimenti di revisione della patente, disposta ai sensi dell’art. 126 bis CDS ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza predominante, alla quale questo GDP aderisce ( in attesa che la Cassazione, a sezioni unite, si pronunci sulla questione), e ciò in quanto l’art. 126 -bis, comma 6 del codice della strada, in realtà, presuppone una presunzione dubitativa sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che abbia subito la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida “ex lege”, secondo quanto in particolare previsto dall’art. 128 dello stesso codice per come modificato a seguito della legge 29.07.2010 n. 120 a partire dal 13.08.2010”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO nella persona del dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente SENTENZA nel ricorso, iscritto al n° R. G. 1609/2011, avente ad oggetto: Opposizione a provvedimento di revisione patente di guida, promossa da: G. A., nato a Taranto ed ivi residente ricorrente CONTRO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, UFFICIO PROVINCIALE DI TARANTO, in p.l.r.p.t. resistente, Conclusioni per la parte ricorrente: “ Voglia il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: – in via prelim. ed in rito, sospendere gli effetti del provvedimento impugnato …; – nel merito statuire l’annullamento del provvedimento …; – condannare il Ministero al pagamento delle spese e competenze di lite a favore dell’avv. difensore anticipatario.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato in data 25.02.2011 il sig. G.si opponeva al provvedimento prot. n. …/154 emesso dall’Ufficio del Ministero indicato in epigrafe in data 13.01.2011 e notificato in data 01.02.2011. Si assumeva in detto ricorso la nullità di detto provvedimento per diversi motivi, tra cui anzitutto un errore materiale commesso nell’aver calcolato la decurtazione dei punti ai sensi dell’art. 126 bis CDS, a seguito di diversi verbali di violazioni al Codice Della Strada. Disposta la comparizione delle parti all’udienza del 20.04.2011 per la discussione della richiesta sospensione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/81e dell’art. 204 bis del CDS, nessuno compariva per il Ministero opposto, nemmeno costituitosi in seguito. Compariva il sostituto del difensore dell’opponente, che si riportava all’atto introduttivo, chiedendone l’integrale accoglimento. Pertanto, all’udienza di merito del 21.04.2011, l’opposizione dopo breve discussione, era decisa immediatamente con lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si esamina d’ufficio la competenza funzionale “ratione materiae” di questo giudice che il ricorso de quo comporta. Fuori di dubbio che in tema di impugnazione di provvedimenti di decurtazione del punteggio ai sensi dell’art. 126 bis Codice Stradale la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario (v. Cass. , 9691/10, 20544/08 e 18270/07), quella invece in tema di provvedimenti di revisione della patente, disposta ai sensi dell’art. 126 bis CDS ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la giurisprudenza predominante, alla quale questo GDP aderisce ( in attesa che la Cassazione, a sezioni unite, si pronunci sulla questione), e ciò in quanto l’art. 126 -bis, comma 6 del codice della strada, in realtà, presuppone una presunzione dubitativa sulla oggettiva idoneità alla guida da parte del titolare della patente che abbia subito la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida “ex lege”, secondo quanto in particolare previsto dall’art. 128 dello stesso codice per come modificato a seguito della legge 29.07.2010 n. 120 a partire dal 13.08.2010. Pertanto, la controversia di che trattasi, allo stato attuale ricade nella competenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ed in particolare del TAR Puglia-Sezione di Lecce. Nulla si decide per le spese di giudizio, atteso che la parte opposta non si è nemmeno costituita. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato dal sig. G. A. avverso il provvedimento prot. n. 250/154 emesso dall’Ufficio del Ministero indicato in epigrafe in data 13.01.2011 e notificato in data 01.02.2011, così provvede: a) dichiara la propria incompetenza per materia, dichiarando competente il Tribunale Amministrativo di Lecce; b) nulla per le spese di giudizio. Assegna al ricorrente termine 60 gg. per riassumere il ricorso presso detto Giudice dichiarato competente. Così deciso a Taranto in data21.04.2011 Il Giudice di Pace (dott. Martino Giacovelli) |