Sanzioni amministrative –violazione commessa dal minore – risponde della violazione chi è tenuto alla sorveglianza – 04.06.07. –

Il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza in esame, ribadendo il principio secondo cui risponde della violazione commessa dal minore chi è tenuto alla sorveglianza, accoglie parzialmente il ricorso considerando le circostanze più favorevoli del caso concreto, riducendo la sanzione. “L’art. 2 della L. 689/81 indica che non è soggetto a sanzione amministrativa chi non ha raggiunto la maggior etá (o privo della capacità di intendere e di volere). Tuttavia, il co. 2 prescrive che risponde della violazione chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il caso in esame va inquadrato pienamente nel profilo della norma innanzi citata, atteso che il minore, pur inserito in un contesto socio – economico consono al proprio nucleo familiare, nonché lodevole rispetto agli impegni scolastici ed alla partecipazione di attivitá religiose, è incorso in un episodio trasgressivo, avendo piena consapevolezza dell’illiceità cui andava incontro. Tuttavia, tenendo in debito conto quanto innanzi esposto, il Giudice, a cui è concesso il potere di un autonomo giudizio di merito, puó modificare in senso piú favorevole all’opponente l’entitá della sanzione. Nel caso in esame, ritiene che la sanzione vada ridotta con la compensazione delle spese di giudizio”.  

                                                Giudice di Pace di Napoli – Sentenza 04.06.2007   

                                                                    REPUBBLICA ITALIANA
 
                                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, II° sezione, Avv. Vittorio Davide Cecaro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile

tra

… omissis…,  ricorrente

 

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t.  opposto
 
 
Oggetto: ricorso in opposizione ex L. 689/81.  

                                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con ricorso depositato il 22-12-06, … omissis … , nella qualità di esercente la patria potestá sul minore … omissis … , propone opposizione avverso il processo verbale del 26-10-06, contestato al minore … omissis … , ex artt. 116, co. 13bis, 170 e 213 CdS, in quanto circolava alla guida del ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida e senza essere titolare di patente. 
 
Espone di aver sempre provveduto ad impartire al proprio figlio un’educazione idonea e consona al contesto socio – economico in cui è inserito il proprio nucleo familiare.  
Tuttavia, data l’etá del minore (diciassettenne), non v’è modo di esercitare sullo stesso un controllo serrato ed idoneo a tenerlo indenne da situazioni come quella relativa al caso in esame. Riferisce, infine, che il minore ottiene ottimi risultati scolastici, frequenta assiduamente la vita parrocchiale, partecipando a corsi di catechesi, e non è mai stato coinvolto in alcuna vicenda di natura giudiziaria.  
Chiede dichiarare l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio adottato con l’ingiunzione di pagamento di € 587, 00.  
All’udienza di comparizione del 30-05-07, è presente, con regolare delega, l’avv.to …che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.  
Esibisce e deposita certificazione rilasciata dalla Parrocchia frequentata da … omissis … ed attestato scolastico.  
Nessuno è comparso da parte del Comune di Napoli.
Risultano depositati atti relativi al caso in esame. 
 
Il G. di P. riserva la causa in decisione.  

                                                                MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

Il ricorso di … omissis … è parzialmente accolto. 
 
L’art. 2 della L. 689/81 indica che non è soggetto a sanzione amministrativa chi non ha raggiunto la maggior etá (o privo della capacità di intendere e di volere).  
Tuttavia, il co. 2 prescrive che risponde della violazione chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.  
Il caso in esame va inquadrato pienamente nel profilo della norma innanzi citata, atteso che il minore, pur inserito in un contesto socio – economico consono al proprio nucleo familiare, nonché lodevole rispetto agli impegni scolastici ed alla partecipazione di attivitá religiose, è incorso in un episodio trasgressivo, avendo piena consapevolezza dell’illiceitá cui andava incontro.  Tuttavia, tenendo in debito conto quanto innanzi esposto, il Giudice, a cui è concesso il potere di un autonomo giudizio di merito, puó modificare in senso piú favorevole all’opponente l’entitá della sanzione.  
Nel caso in esame, ritiene che la sanzione vada ridotta in € 260,00 con la compensazione delle spese di giudizio.  

                                                                               P.Q.M. 
 

Il Giudice di pace, definitivamente pronunziando, visto l’art. 23 L. 689/81, così provvede: 
 
Accoglie parzialmente il ricorso di … omissis … e, per l’effetto, riduce in € 260, 00 la sanzione amministrativa comminata con il processo verbale del 26-10-06.
Compensa le spese di giudizio.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 GIUGNO 2007
   

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