Opposizione avverso cartella esattoriale -sanzioni amministrative – 05.10.2011. –
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in oggetto, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In relazione alla contestazione della violazione di omessa esibizione del contrassegno di assicurazione, ex art. 180, comma 8, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente per il superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, cds o, come nel caso di specie, sia mancata per difetto di notifica, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di esibizione dei documenti; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa con la violazione per omessa esibizione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.3839/11 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Opposizione avverso cartella esattoriale. T R A TIZIA, nata a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n. (…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio degli avvocati (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato a margine del ricorso; RICORRENTE-PRESENTE E COMUNE di QUARTO, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to nella Sede della Casa Comunale in Quarto (NA); RESISTENTE-ASSENTE NONCHE’ S.P.A. EQUITALIA ETR, Agente della riscossione per la Provincia di brindisi, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in Brindisi alla Via Santa Lucia, 10; RESISTENTE-CONTUMACE Per la ricorrente: annullare la cartella esattoriale ed il sottostante processo verbale per difetto di notifica del primo processo verbale che ha dato origine a quello impugnato; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(TIZIA), con atto depositato il 9/5/11, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 024 20.. … 27 emessa nei suoi confronti dalla Spa Equitalia Etr per conto del Comune di Quarto, con la quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione delle norme del Codice della Strada. Deduceva la ricorrente che la cartella esattoriale ed il sottostante processo verbale dovevano ritenersi nulli per difetto di notifica del primo processo verbale che ha dato origine a quello impugnato. Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale si presentava solo la ricorrente e nella quale veniva accolta la richiesta sospensione del provvedimento. All’esito dell’udienza del 3 ottobre 2011, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 n.689, consente espressamente all’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni. L’opposizione ex art. 23 legge citata, d’altro canto, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo) spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente (Cass. 2323/89) e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione (Cass. 5446/95). In ogni caso, a seguito dell’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nell’atto sanzionatorio). Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, l’iscrizione a ruolo esattoriale dev’essere annullata. Invero, l’infrazione al Codice della Strada, p.v. n.22/P/07 del 13/4/07 (violava l’art. 180, comma 8, – Omessa esibizione di documenti – senza giustificato motivo non esibiva i documenti richiesti, contrassegno assicurazione) emesso dalla Polizia Municipale di Quarto, scaturisce da un precedente processo verbale (n.10789/B del 26/6/06 – violazione art. 181, comma 1 e 3, non esponeva tagliando RCA) che, non è stato mai notificato alla ricorrente. Dalla documentazione esibita dalla ricorrente e dalla PA resistente si evince che il primo processo verbale n.10789/B del 26/6/06 – (violazione art. 181, comma 1 e 3, non esponeva tagliando RCA) – non è stato mai notificato al trasgressore. Dalla copia dell’avviso di ricevimento non si evince la qualità della persona a cui sarebbe stato consegnato il plico e la firma apposta sulla dicitura destinatario della persona abilitata non è quella della ricorrente. La ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto il primo processo verbale e, pertanto, si deve ritenere il difetto di tutto l’iter amministrativo. La ricorrente non è venuta a conoscenza dell’ordine di esibizione impartito con il primo verbale che, è da considerarsi nullo. Pertanto, si deve enunciare il seguente principio di diritto: in relazione alla contestazione della violazione di omessa esibizione del contrassegno di assicurazione, ex art. 180, comma 8, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente per il superamento del termine di cui all’art. 201, comma 1, cds o, come nel caso di specie, sia mancata per difetto di notifica, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di esibizione dei documenti; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa con la violazione per omessa esibizione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento (Ved. Cass. Sentenza n.1185 del 20/5/11). Le spese del procedimento seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno liquidate, d’ufficio, come in dispositivo tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta. La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (TIZIA) nei confronti del COMUNE di QUARTO, in persona del Sindaco pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA ETR, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla la cartella esattoriale n. 024 2011 … 27 ed il sottostante p.v. n.22/P/2007 del 13/4/07 elevato dalla Polizia Municipale di Quarto nei confronti di (Tizia); 2) condanna il COMUNE di QUARTO, in persona del Sindaco pro-termine, al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 150,00, di cui € 85,00 per spese ed € 65,00 per diritti ed onorari, oltre il 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità; oltre successive occorrende; 3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore dei procuratori anticipatari; 4) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli il 3 ottobre 2011 e depositata in originale il giorno 5 ottobre 2011.
IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Italo BRUNO) |