Cassazione Civile- Sanzioni amministrative – mancata indicazione del termine di impugnazione – 19.10.06

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione  è consolidato il principio per il quale la mancata indicazione o l’erroneità del termine per proporre ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada o il provvedimento sanzionatorio emesso all’esito del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 non comporta nullità del procedimento stesso, ma mera irregolarità, la quale impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto da parte dell’interessato del termine di cui all’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (Cass., 9 dicembre 2005, n. 27283). Tale principio opera anche in caso di opposizione proposta avverso cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all’interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio, in difetto di notifica-dello-stesso.



       
                                                                     REPUBBLICA ITALIANA
                                                               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                                            LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                                                                    SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta, dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Va.St., elettivamente domiciliato in Ro. via F.De., presso l’avvocato An.Ri.Ze., rappresentato e difeso dall’Avvocato An.To., giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA L’AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Ro. via De.Po. (…), presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
resistente
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di L’Aquila depositata il 29/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/06 dal Consigliere Dott. Stefano PETITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso. 

                                                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza in data 29 maggio 2002 il Giudice di pace di L’Aquila dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta da Va.St. avverso la cartella esattoriale notificatagli il 27 novembre 2001.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione Va.St. sulla base di un motivo; l’amministrazione intimata ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

                                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, Va.St. deduce violazione dell’art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, censurando il provvedimento impugnato per non essersi il giudice del merito avveduto che nell’atto impugnato non erano indicati né il termine di opposizione né l’organo cui ricorrere. In proposito, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata indicazione in un atto amministrativo del termine entro il quale può essere proposta opposizione impedisce il formarsi di preclusioni in danno del destinatario dell’atto stesso. In ogni caso, nel caso di specie dovrebbe ravvisarsi una ipotesi di errore scusabile perché determinato da un comportamento fuorviante della p. a., riscontrabile nella mancata indicazione del termine e dell’autorità cui era possibile proporre impugnazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Occorre preliminarmente rilevare che non può essere condivisa la richiesta formulata in via principale dal Procuratore Generale presso questa Corte di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sulla base della considerazione che. la denunciata violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non sarebbe stata fatta valere nel giudizio di merito. In proposito, il Collegio ritiene sufficiente osservare che l’interesse a dedurre siffatta violazione sorge per l’opponente nel momento in cui il proprio atto di opposizione viene dichiarato inammissibile per tardività; prima di una siffatta pronuncia non è ravvisabile un interesse a dedurre siffatta violazione.

Quanto al merito, deve rilevarsi che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per il quale la mancata indicazione o l’erroneità del termine per proporre ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della strada o il provvedimento sanzionatorio emesso all’esito del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 non comporta nullità del procedimento stesso, ma mera irregolarità, la quale impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto da parte dell’interessato del termine di cui all’art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (Cass., 9 dicembre 2005, n. 27283; Cass., 29 ottobre 2004, n. 21001; Cass., 7 luglio 2004, n. 12320; per un’applicazione del principio a fattispecie diversa dal procedimento sanzionatorio, v., di recente, Cass., 12 marzo 2005, n. 5456).

E tale principio, in considerazione della valenza di carattere generale della norma di cui all’art. 3, è destinato ad operare anche nel caso in cui l’opposizione di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 venga proposta avverso cartella esattoriale per riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, nei casi in cui sia mancata la notifica del verbale di accertamento, essendo questo rimedio concesso all’interessato per recuperare le difese che non ha potuto far valere avverso il provvedimento sanzionatorio in difetto di notifica dello stesso (sui rimedi proponibili avverso la cartella esattoriale, v, di recente, Cass., 8 febbraio 2006, n. 2819; Cass., 10 ottobre 2005, n. 19667).

Nella specie, dall’esame degli atti, consentito in questa sede in ragione del vizio dedotto, emerge che effettivamente nella cartella esattoriale notificata al ricorrente non era contenuta alcuna indicazione in ordine al termine entro il quale proporre ricorso, unica indicazione presente essendo un numero verde al quale rivolgersi per ottenere informazioni. Appare evidente che siffatta indicazione non può ritenersi rispettosa della ratio della norma che impone all’autorità amministrativa la indicazione del termine entro il quale il destinatario di un provvedimento amministrativo può proporre ricorso e dell’autorità alla quale quel ricorso va indirizzato, giacché finisce con il far ricadere sul destinatario un onere che, viceversa, grava sull’amministrazione.

Il ricorso deve quindi essere accolto e conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio al Giudice di pace di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio.

                                                                              P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di L’Aquila in persona di diverso magistrato. 

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