Il Giudice di pce di Palermo, nel giudizio in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso una cartella esattoriale, ha precisato che la Legge 28/02/2008 n. 31, di conversione con modificazioni del D.L. 31/12/2007 n. 248 ( c.d. “ milleproroghe “ ) ha aggiunto il comma 4-ter, secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento nell’ambito della cartella di pagamento va fatta sotto pena di nullita’, ma “ a decorrere dal 1° giugno 2008 “, precisando che “ la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullita’ delle stesse “
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
della VIII sezione civile, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente SENTENZA n. …/08
nella causa iscritta al n. ../2008 R.G. e promossa da G. M., rappresentato e difeso dall’Avv. F. G., presso il cui studio, sito in . T. n. ., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle litiopponente
contro – Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Isp. U. La N. – Serit Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G. A.. presso il cui studio, sito in corso A. A. n. ., ha eletto domicilio, in virtu’ di procura alle liti –
Agenzia delle Entrate – Palermo I, rappresentata e difesa dal Dott. B. F. opposti costituitiOggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/04/2008, l’istante chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento n. …… della Serit Sicilia S.p.a., portante, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria la somma di € 487,92 , cui risulta essere ente creditore il Comune di Palermo.Allegava, all’uopo, al ricorso la predetta cartella esattoriale,oltre alla busta in essa contenuta,, ma mancante di ogni riferimento di notifica della stessa, al fine di determinare compiutamente la tempestivita’ della propria opposizione, avverso l’atto opposto.
A tal fine, l’odierno Giudicante emetteva decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, con annesso ordine – rivolto all’opponente – di deposito, in cancelleria ed entro il termine perentorio del 30/05/2008, di prova scritta, concernente la data di notifica della cartella esattoriale, con l’avvertimento che, in difetto, il ricorso, da questi proposto, sarebbe stato dichiarato – all’esito dell’udienza – inammissibile.
Non assolvendo il ricorrente all’incombenza posta a suo carico, si costituiva in giudizio solo il Comune di Palermo, che produceva adeguata documentazione, ove risultava la regolare notifica degli atti pregressi, e nello specifico l’accertamento di violazione n. ../200e del Comune di Palermo, notificato all’opponente in data 09/08/2002 ( data della spedizione dell’avviso raccomandato ).
Nel merito, il ricorrente rilevava la nullita’ della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento.Si costituivano infine la Serit Sicilia s.p.a., che chiedeva il rigetto del ricorso, producendo altresi’ la relata di notificazione dell’atto opposto, ove si evince la data del 24/05/2006, e l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva darsi atto dell’inammissibilita’ dell’opposizione.La causa veniva ritenuta matura per la decisione ex art. 321 del C.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ art. 23 della legge 689/81 dispone che il Giudice, se il ricorso è tempestivo, fissa l’udienza di comparizione.L’art. 23 comma 1 prevede invece che, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22, il Giudice ne dichiara con ordinanza l’inammissibilita’.allo scopo di consentire il controllo della tempestivita’ .L’art. 22, comma 3 dispone che al ricorso sia allegata l’ordinanza-ingiunzione ( rectius, cartella di pagamento ) notificata, ma è evidente che la mancata allegazione non costituisce di per sé prova della non tempestivita’, che possa giustificare la dichiarazione di inammissibilita’ con ordinanza pronunciata in limine litis, poiché questo provvedimento presuppone l’esistenza di una prova inconfutabile e non di una mera difficolta’ di accertamento della tempestivita’.
E’ vero, pur tuttavia, che , ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilita’ di controllo ( che deve svolgersi anche d’ufficio ) della tempestivita’, il ricorso deve essere dichiarato, con sentenza, inammissibile. ( Cass. civ. 5327/94 ).
La omessa allegazione al ricorso dell’ordinanza ( leggasi, cartella esattoriale ) notificata, che costituisce, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, un onere imposto al ricorrente dall’art. 22 comma 3 della legge 689/81, ai fini del controllo della tempestivita’ dell’opposizione ( articolo 23 ), ne comporta l’inammissibilita’, non per il fatto meramente formale della mancanza del provvedimento impugnato, ma esclusivamente nel caso in cui il giudice , in sede di decisione, non sia in grado di controllare se il ricorso sia stato proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ( rectius, cartella ).
Questo, l’orientamento della Corte di Cassazione civile, sez. I, I° giugno 1994, n. 5327.
Pertanto, in caso di mancata produzione della busta, contenente l’ordinanza-ingiunzione – o nel caso di specie, la cartella di pagamento – ove l’atto impugnato sia stato comunicato a mezzo posta e non rechi su di sé la relata di notifica, ovvero ancora quest’ultima risulti illeggibile, la mancata produzione della documentazione comprovante la data di notifica dell’atto opposto, non puo’ comportare la pronuncia di inammissibilita’ del ricorso con ordinanza del Giudice di Pace.
Il Giudice, in tale ipotesi, deve comunque fissare con decreto l’udienza e, gravando sull’opponente la prova della tempestivita’ del ricorso, solo se nel prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza ( rectius, cartella ) notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilita’ di controllo ( anche d’ufficio ) della tempestivita’ dell’opposizione, il ricorso deve essere dichiarato, con sentenza, inammissibile ( Cass. civ. sez. I, 10 marzo 1997, n. 2138, in Giust. Civ. Mass. 1997, 376 ).
Orbene – avendo codesta Autorita’ Giudiziaria, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, ordinato alla parte ricorrente di depositare prova scritta della data di notifica della cartella di pagamento opposta, fissando all’uopo, quale termine perentorio, la data del 30/05/2008, con l’avvertimento che , in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile – il ricorrente non ha prodotto alcuna prova scritta circa la tempestivita’ dell’opposizione, limitandosi ad un generico richiamo ai motivi di ricorso.
Alla luce di quanto rilevato, il ricorso de quo non appare preliminarmente ammissibile. E – peraltro – l’inammissibilita’ dell’opposizione, per intempestivita’ della stessa, si ricava vieppiu’ sia dall’esame dell’accertamento di violazione n. …/2002 ( iscritto a ruolo ) regolarmente notificato all’opponente in data 09/08/2002, mediante spedizione di avviso raccomandato, a seguito di notificazione al portiere dello stabile di residenza, compiuta in data 24/07/2002 ; che dalla relata di notificazione della cartella di pagamento – prodotta in giudizio dalla Serit Sicilia S.p.a. – , ove si evince che l’atto impugnato veniva comunicato all’opponente in data 24/05/2006. E – comunque – anche entrando nel merito dell’eccezione sollevata, va rigettato il ricorso di che trattasi, stante che la Legge 28/02/2008 n. 31, di conversione con modificazioni del D.L. 31/12/2007 n. 248 ( c.d. “ milleproroghe “ ) ha aggiunto il comma 4-ter, secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento nell’ambito della cartella di pagamento va fatta sotto pena di nullita’, ma “ a decorrere dal 1° giugno 2008 “, precisando che “ la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullita’ delle stesse “.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano in via equitativa, ma con riferimento alle tariffe in vigore, nell’importo di € 150,00 per ciascheduna controparte costituita.
P. Q. M.
Visti gli artt. 22 comma 3 e 23 della Legge 689/81 ;Visti gli artt. 97, 98 e 99 del D.Lvo 30.12.99 n. 507 ;Dichiara preliminarmente inammissibile, e comunque giuridicamente infondata nel merito, l’opposizione proposta da G. M., come sopra rappresentato e difeso,, in data 10/04/2008 avverso la cartella di pagamento n. .. della Serit Sicilia S.p.a., e che vede quale ente creditore il Comune di Palermo.Condanna l’opponente G. M., al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune di Palermo, ed ammontanti ad € 150,00.Condanna l’opponente G. M., al pagamento delle spese processuali, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Palermo I , ed ammontanti ad € 150,00.
Condanna l’opponente G. M., al pagamento delle spese processuali, in favore della Serit Sicilia S.p.a., ed ammontanti ad € 150,00.
Cosi’ deciso in Palermo il 11/07/2008.
Depositato in Cancelleria il 14/07/2008.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)