Corte Costituzionale Ordinanza n° 286 – Circolazione stradale – patente a punti – 28.07.2010.

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Patente a punti – Inosservanza dell’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell’infrazione – Irrogazione di sanzione pecuniaria anche nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e della responsabilita’ personale nell’ambito delle sanzioni amministrative, nonche’ asserita lesione del diritto di difesa – Questione gia’ decisa nonche’ inconferente in relazione all’art. 27 Cost. – Manifesta infondatezza della questione. – Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, come modificati dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. – Costituzione, artt. 3, 24 e 27. (GU n. 31 del 4-8-2010 )

                                                        LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi dal Giudice di pace di Recanati con due ordinanze del 27 ottobre 2009, iscritte ai nn. 46 e 47 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella Camera di consiglio del 23 giugno 2010 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto del 27 ottobre 2009, il Giudice di pace di Recanati ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione; che il rimettente riferisce che C.A., proprietario di un’autovettura, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dal Comune di Montelupone con il quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere omesso, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione e che parimenti aveva fatto C.D., altro proprietario di autovettura, per la medesima contestazione, nei confronti del Comune di Recanati; che i ricorrenti avevano dichiarato, in considerazione del lasso di tempo trascorso, di non essere in grado di fornire i nominativi dei conducenti, in quanto i veicoli erano utilizzati da piu’ persone; che le amministrazioni costituite avevano contestato la circostanza; che il giudice a quo ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, quando si tratti di violazione che implica la decurtazione di punti, il proprietario o l’obbligato in solido – ora indistintamente persona fisica o giuridica – che non siano autori della violazione, hanno due possibilita’: a) comunicare i dati anagrafici e quelli della patente del conducente; b) assoggettarsi alla sanzione di cui all’art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, senza essere, in quest’ultimo caso, soggetti alla detrazione dei punti; che, in sostanza, l’art. 180, comma 8, del nuovo codice della strada, basandosi sul principio della collaborazione del cittadino con lo Stato, prevede la sanzione amministrativa per l’ipotesi di inottemperanza all’invito di presentarsi presso gli organi di polizia per fornire informazioni o esibire documenti; che il problema di costituzionalita’ delle norme impugnate sorge, pero’, nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente ed a fornirli agli uffici di polizia, perche’ egli dovrebbe, senza alcuna colpa, soggiacere alle sanzioni previste dal citato art. 180, comma 8; che, continua il rimettente, ove il proprietario del veicolo abbia ottemperato all’obbligo di cooperare con l’autorita’, rispondendo all’invito rivoltogli, non puo’ essergli imputata una responsabilita’ per omissione; che sarebbe assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che preveda ipotesi di responsabilita’ oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell’art. 126-bis, comma 2; che una simile norma risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza, per essere la sanzione applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito, nonche’ per l’automatismo della applicazione della sanzione, visto che l’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), stabilisce che «nelle violazioni in cui e’ applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e’ responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», dal momento che anche nell’ambito delle sanzioni amministrative vige il principio della responsabilita’ personale; che, in considerazione di quanto precede, e’ censurabile, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, la norma che prevede l’obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, laddove l’imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, perche’ si risolverebbe in una violazione del diritto «al silenzio»; che nei giudizi innanzi a questa Corte e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte. Considerato che il Giudice di pace di Recanati, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimita’ costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevedono che, anche nell’ipotesi in cui il proprietario non riesca a rintracciare i dati dell’effettivo conducente, lo stesso sia soggetto alle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto contrari al principio di ragionevolezza, non comprendendosi perche’ la sanzione vada applicata ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito; dell’art. 27, primo comma, della Costituzione, perche’ si tratterebbe di un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva; nonche’ dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche’ l’imposizione al proprietario dell’obbligo di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, risolvendosi in una violazione del diritto «al silenzio»; che i due giudizi, proponendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che, con riferimento alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la questione e’ manifestamente infondata, e cio’ sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui sussiste «la possibilita’ di discernere il caso di chi, inopinatamente, ignori del tutto l’invito “a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”, da quello di colui che “presentandosi o scrivendo”, adduca invece l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione di tali dati» (sentenza n. 165 del 2008; ordinanza n. 244 del 2006); che questa Corte ha anche affermato che deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facolta’ di esonerarsi dalla responsabilita’, dimostrando l’impossibilita’ di rendere una dichiarazione diversa da quella «negativa» (cioe’ a dire di non conoscenza dei dati personali e della patente del conducente autore della commessa violazione), trattandosi di una conclusione che discende dalla necessita’ di offrire dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui richiama l’art. 180, comma 8, del medesimo codice, un’interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non gia’ la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell’accertamento delle infrazioni stradali (sentenza n. 165 del 2008); che, dunque, resta confermata, nell’applicazione del citato art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, «la necessita’ si distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, cosi’, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per cio’ solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneita’ delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilita’ a carico del dichiarante dovra’ essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» (sentenza n. 165 del 2008); che il richiamo all’art. 27 Cost. non e’ pertinente, dal momento che la norma e’ applicabile alla sola responsabilita’ penale e non anche a quella amministrativa (ordinanza n. 434 del 2007). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati con le ordinanze in epigrafe indicate. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010. Il Presidente: Amirante Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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