Opposizione alla sanzione: la multa può essere prodotta anche dopo il ricorso

Nell’opposizione a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada è possibile produrre il provvedimento opposto anche in corso di causa. La mancata produzione, infatti, non comporta inammissibilità del ricorso. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 11335/13.

Il caso

Un automobilista si vede comminare una sanzione amministrativa per aver violato il codice della strada. Per la contestazione della stessa si rivolge al Giudice di Pace, che dichiara l’inammissibilità del ricorso perché depositato tardivamente: oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 22 l. n. 689/1981. A pensarla diversamente sono i giudici di legittimità i quali, nell’accogliere le doglianze con rinvio della causa, hanno precisato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza di pagamento di sanzioni amministrative, «la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina l’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria». Infatti, tale impossibilità è superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio. L’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa è soltanto provvisoria. Anche perché, si legge in sentenza, verrebbe altrimenti a mancare la prova certa della tardività dell’opposizione.

Fonte: lastampa.it – dirittoegiustizia.it

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