Opposizione a decreto ingiuntivo – 22.03.2006

Nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice adito si sofferma sia sulla eccezione sollevata dall’opposto, relativa all’incompetenza per territorio, sia  sul principio dell’onere della prova ex. 2697 cc..

          REPUBBLICA ITALIANAUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
                                                      – 1a SEZIONE
                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente 
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 239/06 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, introitata in decisione nell’udienza del 21.3.2006, vertente
:
T R A TIZIO & CAIO S.r.l., in persona del l.r.p.t., Sig.ra Xxx , elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via …, presso lo studio degli Avv.ti … che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell’atto di citazione; -opponente-
E SEMPRONIA S.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in Caserta alla via …, elettivamente domiciliata in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. …; -opposta contumace- ****** Conclusioni: come da verbale di causa.
                                               SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a d.i., ritualmente notificato, la Tizio & Caio S.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva la Sempronia S.r.l., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir così provvedere: a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto concesso da A.G. incompetente per valore; b) revocare il d.i. n. 1432/05 in quanto la somma ingiunta non è assolutamente dovuta e, comunque, quella eventualmente da versare per il periodo da gennaio a marzo 2005 alla Sempronia è ampiamente compensata dalla maggiore somma versata con la fattura 99/04; c) in via gradata, revocare il d.i. opposto, contenendo l’eventuale somma ritenuta dovuta nell’equo e nel giusto; d) condannare l’opposta alle spese, diritti ed onorari di causa.A fondamento della proposta opposizione, la Soc. istante deduceva: 1) l’incompetenza per valore del giudice adito in sede monitoria; 2) nel merito, la pretesa azionata è temeraria in quanto non risponde al vero che la Sempronia abbia prestato la propria consulenza professionale alla Soc. opponente anche perché siffatta attività è preclusa alle società; 3) la Sempronia aveva l’incarico di mera elaborazione dati contabili e di redazione delle scritture contabili e dei bilanci della opponente, a fronte di un compenso forfetariamente determinato in 50,00 al mese. Tale rapporto era stato interrotto alla fine del mese di marzo 2005; 4) le singole poste delle fatture n.ri 21 e 37 del 2005 non erano dovuti 400,00 per le elaborazioni contabili relative al periodo aprile-maggio 2005, perché il rapporto era già cessato e neppure l’ammontare richiesto di 600,00 poiché rientrava nel compenso forfetario mensile di 50,00, né 300,00 per spese ed inoltro bilancio, perché non pattuite e perché eccessive. Anche le spese per le pratiche Utif, camerali e marche nonché 600,00 per le elaborazioni contabili del I° trimestre 2005; 5) La società opponente al più dovrebbe alla Sempronia la somma di 150,00, oltre IVA, per il primo trimestre 2005 e tale somma è ampiamente compensata da quanto pagato in più a seguito della fattura n. 99/04. Era onere dell’opposta dimostrare la predeterminazione del compenso, di cui alla fattura n. 99/04.L’opposta Sempronia S.r.l., in persona del l.r.p.t., benché ad essa sia stato ritualmente notificato l’atto di citazione in opposizione, presso il suo procuratore mandatario in sede monitoria, non si costituiva in giudizio e restava contumace.Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.La causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle risultanze istruttorie e delle conclusioni rassegnate.
                                             MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per quanto di ragione.Preliminarmente, in ordine all’eccepita incompetenza per valore, è appena il caso di ricordare che: “La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo attribuita all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione, a opera dell’opponente, di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito. Tale principio resta valido nonostante le modifiche recentemente introdotte agli articoli 31, 32, 38 e 40 del c.p.c. in quanto non incide su di esse l’eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle incompetenze cosiddette “forti” in ogni stato e grado. In particolare, in una tale evenienza, il giudice di pace (che ha emesso il decreto ingiuntivo e che non sia competente, ratione valoris della domanda riconvenzionale) deve separare le cause trattenendo quella di opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, salvo a sospendere la prima in attesa della definizione della seconda, ove ne ricorrano i presupposti. In difetto il giudice superiore, ove sia investito della intera causa può richiedere, nei limiti temporali di cui all’articolo 38 del c.p.c., il regolamento di competenza ex articolo 45 del codice di procedura civile”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 16/11/2004, n.21687).In concreto, nei casi in cui (come quello di specie) dal decreto ingiuntivo opposto non emergono somme che inequivocabilmente esorbitano dalla competenza del giudice che ha reso l’ingiunzione di pagamento, il provvedimento monitorio deve ritenersi contenuto nei limiti della competenza per valore di tale giudice, alla stessa stregua del principio generale, secondo cui “in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito”.D’altro canto, le stesse tesi di parte opponente si dimostrano fallaci allorquando, a pagina 3 dell’atto di opposizione, si assume che la sorta capitale è di 2.443,30, mentre gli interessi scaduti, richiesti al momento del deposito del ricorso, è di 48,70, per un totale di 2.492,00.Tale somma, dunque, rientra nei limiti della competenza per valore di questa Giustizia, ai sensi del primo comma dell’art. 7 c.p.c..Sicché, l’eccezione in parola va rigettata perché giuridicamente inconsistente.Altra affermazione di parte opponente, totalmente fantasiosa ed infondata, concerne la assunta tesi secondo cui alle Società sarebbe preclusa l’attività esercitata dalla opposta, in favore della opponente, perché avente carattere professionale.Al contrario, non solo l’attività prestata dalla Sempronia S.r.l. non ha alcun carattere professionale, poiché si sostanzia nelle elaborazioni contabili, pratiche camerali, adempimenti fiscali, spese di inoltro bilancio, pratica licenza Utif e marche (come si legge dalle fatture esibite dalla ricorrente in sede monitoria), ma nessuna norma (neppure indicata) precluderebbe tale attività a persona giuridica, quale è una società a responsabilità limitata.Anche l’esposizione dei fatti riportati nell’atto di opposizione non si dimostrano convincenti, soprattutto nella generale confusione riferita alle fatture ivi citate, in relazione alle somme che si assume, in tale atto, non dovute.Si consideri che, mentre parte opponente ha affermato che il rapporto con la Sempronia S.r.l. si è interrotto alla fine del marzo 2005, il teste escusso (ovviamente, di parte opponente) ha riferito che lo stesso rapporto, tra le parti in causa, è intercorso per circa sei mesi, a decorrere dalla fine del 2004.In definitiva, la proposta opposizione non è neppure fondata su prova scritta.A tale riguardo, è opportuno ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto riveste la qualità sostanziale di attore, mentre l’opponente quella di convenuto. Pertanto, secondo i principi generali fissati dall’art. 2697 c.c., colui che fa valere un diritto in giudizio ha l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l’inefficacia di tali fatti o la modifica o l’estinzione del diritto ha, a sua volta, l’onere di provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.Ed è per tali ultime ragioni che, obiettivamente, l’opposizione de qua non può considerarsi congrua sotto il profilo probatorio.D’altronde, ed è principale ed assorbente, che la contumacia dell’opposto, nella sua posizione sostanziale di attore, costituisce un indice rilevatore dell’indifferenza di quest’ultimo in relazione alle difese fatte valere dall’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto.Per altro verso, deve riconoscersi che la domanda proposta in sede monitoria, stante la sua articolazione e la natura del credito azionato, andava formulata attraverso un procedimento di cognizione.Le esposte considerazioni inducono il decidente all’accoglimento della proposta opposizione, nei limiti della sola revoca del decreto ingiuntivo, oggetto del presente giudizio, per effetto della contumacia della Società opposta, mentre le spese del presente giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti, sussistendo evidenti ragioni di equità.
                                                               P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla Tizio & Caio S.r.l., in persona del l.r.p.t., contro la SEMPRONIA S.r.l., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:1) Dichiara la contumacia della Sempronia S.r.l.;2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1432/05 del 5.8.2005, reso da questa Giustizia;3) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti Caserta,
22 Marzo 2006
Il Giudice CoordinatoreAvv. Generoso Bello

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