Oneri Condominiali – decreto ingiuntivo – appello a sentenza del Giudice di Pace – sentenza inappellabile se di valore inferiore a 1.000,00 euro – 04.04.07. –

Nella sentenza in esame il Tribunale adito, dopo aver esaminato il merito della causa, al fine di individuare l’oggetto del giudizio di primo grado, ha poi verificato le ricadute in tema di ammissibilità dell’impugnazione. A seguito di tanto ha stabilito:”Secondo il combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c., la sentenza emessa dal giudice di pace di risulta essere inappellabile; infatti  è noto che la pronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 prescinde dalla possibilità che, nel concreto, il giudice adito abbia potuto fare applicazione anche di norme di diritto; peraltro, non essendosi il giudice pronunciato al riguardo, espressamente in sentenza, neppure potrebbe operare, al di là della condivisibilità o meno del distinguo attuato da Cass. sez. un. n.13917 del 2006, il principio dell’apparenza; né la domanda afferisce a rapporti o contratti conclusi ex art.1342 c.c.; inoltre, la nuova formulazione dell’art.339 ultimo comma c.p.c. derivante dall’entrata in vigore del d.lgs n.40 del 2006, riguarda esclusivamente le sentenze del giudice di pace pubblicate successivamente, mentre per quelle, come quella in esame, pubblicate in epoca antecedente, si continua ad applicare la disciplina previdente”.

                                                               
                                                            TRIBUNALE DI NOLA

                                                             II SEZIONE CIVILE

                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA.
Nella causa recante il numero di ruolo n.79 registro generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del giudice di pace di ……, n.1…./04, non notificata, relativa a domanda di pagamento oneri condominiali, vertente
TRA
Tizio, difeso dall’avv. … , giusta procura stesa a margine dell’atto di citazione per il presente grado d’appello ed elett.nte dom.to presso lo studio del medesimo procuratore in Nola, alla via        -appellante-
E
Condominio Parco Mevio, via ……. n. … sito nel Comune di  ….. , in persona dell’amministratore p.t., elett.nte dom.to presso ….. in …… via ….. n. … e rappresentato dall’avv.  … giusta procura stesa a margine del ricorso per d.i.        –appellato- 

CONCLUSIONI
Come da conclusioni rese a verbale d’udienza del 19.12.2006, da intendersi qui integralmente trascritte 

                 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE 


L’andamento del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: ““Con atto di citazione ad opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato in data 29.11.2003, Tizio   conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Ccccc, il condominio P.co Mevio, al fine di sentir dichiarare nullo il d.i. n.75/03 emesso dal giudice di pace di Ccccc in data 15.10.2003, in forza del quale gli veniva ingiunto di pagare al predetto condominio la somma di euro 7,49, oltre interessi legali e competenze del procedimento.    
L’opponente, invero, assumeva la nullità del d.i., per difetto di procura, (il ricorso) risultava carente dei requisiti formali, nella fattispecie, difetto di valida procura; il Z. che aveva firmato il ricorso per d.i. non rivestiva più la carica di amministratore di condominio per avere l’assemblea nominato il nuovo amministratore E. in data 15.2.2003; eccepiva, inoltre, l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa per essere in contestazione la spesa per la ridisegnazione dei posti auto condominiali, approvata con verbale 30.3.2001, effetto di nullità assoluta perché incidente sul diritto di proprietà esclusiva del condomino opponente, oggetto di specifica impugnativa coma da racc. inviata in data 14.4.2001; concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del condominio al pagamento delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, all’udienza di prima comparizione si costituiva l’opposto condominio P.co Mevio a mezzo dell’amministratore E., che impugnava e contestava nel merito l’opposizione, in quanto destituita di fondamento, per cui ne invocava il rigetto e spiegava domanda riconvenzionale, con condanna dell’opponente al pagamento di euro 7,49 oltre interessi, con condanna dell’opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione. All’udienza del 16.10.2004 la causa, essendo matura per la decisione, vertendo su fatti documentali, rassegnate le conclusioni e depositate note illustrative, veniva riservata a sentenza””.
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice di pace adito rigettava l’opposizione, dichiarando l’esecutorietà del decreto opposto e condannava l’opponente alla refusione delle spese di lite compensate per la metà.
Avverso tale sentenza Tizio proponeva appello lamentando l’erroneità del provvedimento impugnato essendo lo stesso affetto da nullità perché abnorme, carente e contraddittorio nella motivazione, quest’ultima omissiva in più punti decisivi della controversia; riproponeva la censura relativa al difetto di procura; nel merito evidenziava l’illegittimità della pretesa avanzata dalla controparte in sede monitoria, osservando che “subordinatamente (era) stata introdotta azione di accertamento negativo del diritto vantato dal condominio sull’area contraddistinta dal n. … della zona condominiale adibita a parcheggio auto, per causa concernete rapporto di condominio relativa alle modalità d’uso dei servizi condominiali”; che il giudice aveva erroneamente declinato la propria competenza, richiamando proprio l’art. 7 c.p.c. che assegna al giudice di pace le controversie riguardanti il limite qualitativo di esercizio del diritto di comunione; aggiungeva che il giudice aveva esteso il proprio esame alla nullità e all’annullamento delle delibere dell’assemblea condominiale, con valutazioni destituite di fondamento; aveva trascurato l’effettivo petitum e causa petendi, non individuando l’effettiva portata dell’opposizione; che alla base della domanda di ingiunzione vi era la delibera assembleare 30.3.2001; che la natura dell’azione proposta da esso appellante era personale, “in quanto l’opponente aveva inteso far valere come fatto costitutivo del diritto in ordine agli spazi per parcheggi, il contratto di compravendita stipulato con il costruttore-venditore e l’opposizione mirava a conseguire il pacifico godimento della parte accessoria dall’immobile acquistato, proprio perché in capo al proprietario dell’unità immobiliare doveva e deve essere garantito il diritto anche sulla parte accessoria; sosteneva che in conferente erano i richiami all’art.1120 c.c. per i motivi esposti alle pagg.10 e 11; che le delibere esorbitanti dai limiti e dalle attribuzioni dell’assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino e pertanto impugnabili senza limiti di tempo; lamentava, ancora, che il giudice di prime cure era incorso in vizio di ultra petizione, laddove in motivazione aveva affermato la validità delle delibere 30.3.2001 e 22.6.2002, pronunciandosi su questioni estranee all’oggetto del contendere; che egli non poteva esaminare tale oggetto neppure incidentalmente, ma semmai avrebbe dovuto sospendere il giudizio; evidenziava che esso appellante aveva impugnato con ricorso depositato in data 21.4.2005 le predette delibere assembleari, pendendo il giudizio innanzi alla II Sezione di questo tribunale, sicché, in quanto giudizio di carattere pregiudiziale, andava disposta la sospensione del giudizio; censurava, infine, la pronuncia sulle spese; chiedeva, pertanto, previa sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c., in annullamento e/o riforma della sentenza gravata, l’accoglimento dell’atto di opposizione, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, con attribuzione.Si costituiva il condominio appellato, il quale eccepiva l’inammissibilità del gravame, ex art.339 comma 3 c.p.c., in relazione all’art.113 comma 2 c.p.c.; l’inammissibilità di ragioni di litispendenza; nel merito contestava i motivi di impugnazione e chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’appello o il suo rigetto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.Non abbisognando di istruzione la causa, all’udienza del 19.12.2006 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..  

Tanto premesso riguardo alle rispettive posizioni delle parti, si osserva che l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Alla luce delle motivazioni contenute nell’atto di gravame, con un’apparente inversione logica, occorre necessariamente esaminare il merito della causa, al fine di individuare l’oggetto del giudizio di primo grado, per poi verificare le ricadute in tema di ammissibilità dell’impugnazione, ovviamente ed esclusivamente sulla base delle censure che l’appellante muove alla sentenza gravata.L’originaria domanda di pagamento di cui alla richiesta di emissione di decreto ingiuntivo da parte del condominio P.co Mevio riguardava la somma di euro 7,49, conseguente alla delibera condominiale del 30.3.2001 e relativa alla spesa per la “ridisegnazione” dei posti macchina.
A fronte di ciò l’odierna parte appellante proponeva opposizione contestando la validità della procura conferita al procuratore dell’ingiungente, e, subordinatamente”, nel merito la pretesa derivante dalla predetta delibera, incidente nel diritto di proprietà esclusiva del condomino opponente, concludendo per la declaratoria di illegittimità e di infondatezza della pretesa stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo l’indirizzo di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di legittimità che questo tribunale ritiene di dover condividere, il giudizio avviato in forma monitoria per il pagamento di spese derivanti da delibere assembleari in ambito condominiale, non può essere condizionato dall’accertamento della validità della delibera, posto che, in assenza di un provvedimento che dichiari la sua nullità o la annulli, ovvero che ne sospenda l’operatività, questa conserva la sua efficacia, restando vincolante anche per gli assenti e i dissenzienti fino a che non sia dichiarata nulla o annullata dal giudice competente, eventualmente investito della domanda relativa alla invalidità della delibera, tanto che non sussiste alcuna pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, atteso che, non venendosi a creare alcun conflitto tra giudicati, la successiva declaratoria di illegittimità della delibera potrà essere fatta valere per la ripetizione della somma che si accerti non dovuta (cfr. tra le altre, Cass. n.7073 del 1999; Cass. 9787 del 1997; nonché sull’insussistenza di ipotesi di sospensione ex art.295 c.p.c. Cass., tra le tante, ord. n.20484 del 2004; Cass. n.629 del 2003; il fenomeno può essere equiparato a quanto avviene in tema di azione revocatoria e di successivo accertamento dell’insussistenza del credito).
Tale principio, del resto, è stato espressamente richiamato dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, comprendendosi, dal suo ragionamento, che il riferimento alla validità della delibera, riguardava la legittimità a “riscuotere i contributi”, senza che, sia detto incidentalmente, ciò costituisse pronuncia sulla nullità o sull’annullabilità della delibera stessa. Si osserva, altresì, che il tenore della doglianza di parte opponente circa i motivi di invalidità della delibera, riferendosi chiaramente all’asserita incidenza di questa su diritti in proprietà esclusiva di esso Tizio  (vds. quanto riportato testualmente in precedenza, parafrasando l’atto di opposizione), non potevano rientrare nella competenza del giudice di pace adito Del resto, significativamente, il Tizio ha proposto impugnativa delle delibere in questione innanzi al tribunale, sebbene strumentalmente ed al fine evidente di aggirare i limiti di ammissibilità del mezzo di gravame utilizzato, si dolga in questa sede – il gravame è stato proposto dopo il deposito del ricorso ex art.1137 c.c. – del fatto che il giudice di pace adito avrebbe errato nel ritenere non rientrare la questione tra quelle attribuite alla sua cognizione ex art.7 comma 3 n.2 c.p.c.. Né, altrettanto strumentalmente, nell’atto di gravame redatto a breve distanza dalla proposizione del ricorso per impugnativa di delibere assembleari innanzi al tribunale, lamenta che il giudice, in presenza di un’asserita domanda di accertamento negativo della pretesa avanzata dall’ente opposto, avente portata pregiudiziale, avrebbe dovuto rimettere l’intera controversia innanzi al giudice superiore, nonostante poi richieda la sospensione di questo procedimento ex art.295 c.p.c..Per contro, tutto il comportamento tenuto dall’odierno appellante, dimostra la piena consapevolezza che la prospettazione relativa alla questione della sussistenza di un suo diritto esclusivo sull’area adibita a posto macchina, non rientrava nella competenza del giudice del monitorio – consapevolezza confermata dalle conclusioni rese nella citazione in opposizione, volte a paralizzare la pretesa avversa, senza richiedere la declaratoria di nullità delle menzionate delibere – e che alcuna domanda di accertamento con efficacia di giudicato fosse stata avanzata nell’atto di opposizione.Sicché, in applicazione del principio in precedenza indicato, il giudice di pace ha statuito sull’unica domanda che era tenuto ad esaminare, riguardante il pagamento della somma del valore di euro 7,49.Pertanto, a mente del combinato disposto degli artt. 113 comma 2 e 339 comma 3 c.p.c., la sentenza emessa dal giudice di pace di C….risulta essere inappellabile (è noto che la pronuncia secondo equità per le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 prescinde dalla possibilità che, nel concreto, il giudice adito abbia potuto fare applicazione anche di norme di diritto; peraltro, non essendosi il giudice pronunciato al riguardo, espressamente in sentenza, neppure potrebbe operare, al di là della condivisibilità o meno del distinguo attuato da Cass. sez. un. n.13917 del 2006, il principio dell’apparenza); né la domanda afferisce a rapporti o contratti conclusi ex art.1342 c.c.; inoltre, la nuova formulazione dell’art.339 ultimo comma c.p.c. derivante dall’entrata in vigore del d.lgs n.40 del 2006, riguarda esclusivamente le sentenze del giudice di pace pubblicate successivamente, mentre per quelle, come quella in esame, pubblicate in epoca antecedente, si continua ad applicare la disciplina previdente.
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, come da dispositivo. 

                                                                         P.Q.M.
 

Il tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Ccccc, indicata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile l’appello;
b) condanna l’appellante alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del condominio appellato che liquida in euro 392,00 per diritti ed euro 700,00 per onorario, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
Nola, così deciso in data 4 aprile 2007
Il Giudice Dott. Francesco Notaro 

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