Risarcimento danni – responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c.-
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Napoli, il quale ha precisato, tra l’altro, che: “La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c. si fonda , secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della suprema Corte, non su un comportamento o un attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Nel dibattuto tema concernente la natura soggettiva o oggettiva della responsabilità ex. Art. 2051 c.c. prevale quindi oggi chi sostiene la natura oggettiva della responsabilità in questione; ciò significa che solo i “ fatto della cosa” è rilevante e non il fatto dell’uomo e che la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia; solo lo stato di fatto e non l’obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie…”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Napoli,II Sezione civile in persona dellla dott.ssa avv. Caterina Cuccurese ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n.° 1… del R.G. dell’anno 2006 avente ad oggetto risarcimento danni promossa da:D. V. A., G. G., G. A. in qualità di eredi legittimi del defunto G. C. rappresentati e difesi dall’avv. R. S. L. ed elett. te in Napoli alla via S…. . ATTORI CONTRO: CONDOMINIO .. sito in Napoli alla .. n° … in persona dell’amministratore p.t. sig. C. S.e rappresentata e difesa dall’avv. M. F. con studio in Napoli al ….. n° CONVENUTO CONCLUSIONI : come da atto introduttivo , comparsa di costituzione e di risposta e verbali di causa in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.1.2006 il sig. G. C. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli il Condominio dell’Edificio sito … n ° … in persona dell’amministratore p.t. per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso nella produzione dell’evento dannoso verificatosi il 11/3/2001 alle ore 13.00 circa, in Napoli all’interno del fabbricato individuato con il numero civico .. allorquando l’istante G. C. nel mentre percorreva le scale, a causa di uno scalino rotto,cadeva, riportando lesioni tali da necessitare del ricovero presso la struttura ospedaliera “Fatebenefratelli” di Napoli dove i sanitari diagnosticavano:” ferita lacero contusa regione sopraciliare sinistra , contusione polso sinistro” con prognosi di giorni 7 s.c. Instaurato il contraddittorio si costituiva il convenuto Condominio che contestava integralmente le circostanze dedotte in narrativa nonché il nesso causale tra la caduta e la responsabilità dello stesso All’udienza del 17/1/2007 , in seguito al decesso dell’attore G. C. il giudizio veniva interrotto e riassunto dai rispettivi eredi sig. D. V. A. , G…a e G. A. con comparsa di riassunzione regolarmente notificata in data 2/4/2007 al convenuto condominio.Ammessa ed espletata la prova dei testi, esibiti i documenti ,rassegnate le conclusioni, la causa all’udienza del 12/05/2008 veniva riservata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato come la domanda sia stata preceduta da una rituale raccomandata a/r di costituzione in mora ricevuta dall’amministratrice p.t. del condominio convenuto in data 31/3/2001La legittimazione attiva dell’attore è documentata dalla certificazione medica in atti.Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte la fattispecie in oggetto è disciplinata dall’art. 2051 c.c. per cui “ non richiede necessariamente che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito o il fatto dell’uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso , eccitando lo sviluppo di un agente, che conferisce alla cosa l’idoneità al nocumento”. ( Cass. Civ. Sez. III4/8/2005 n. 16373). Ciò precisato ,ulteriormente si osserva quanto segue:La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia stabilita dall’art. 2051 c.c. si fonda , secondo il più recente orientamento della dottrina , condiviso dalla giurisprudenza della suprema Corte , non su un comportamento o un attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Nel dibattuto tema concernente la natura soggettiva o oggettiva della responsabilità ex. Art. 2051 c.c. prevale quindi oggi chi sostiene la natura oggettiva della responsabilità in questione; ciò significa che solo il” fatto della cosa “ è rilevante e non il fatto dell’uomo e che la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia; solo lo stato di fatto e non l’obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie.Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte “ ai sensi dell’art. 2051 c.c.,il profilo del comportamento del responsabile, è di per se estraneo alla struttura della normativa; ne può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia , giacchè il solo limite previsto dall’articolo in esame è l’esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l’assenza di colpa.Va quindi ,affermata la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia . Responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia , ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Ciò è tanto più rilevante se si osserva il contesto ove trovasi la norma in questione e cioè tra altre (art. 2047, 2048, 2050, 2054 1° comma, c.c.) ben diversamente strutturate, in cui la presunzione non attiene alla responsabilità, ma alla colpa ,per cui la prova liberatoria , in siffatte altre ipotesi, ha appunto ad oggetto il superamento di detta presunzione di colpa.Il limite della responsabilità del custode , costituito dal fortuito , integra il punto nodale (e per certi versi l’approdo) del dibattuto tema concernente la natura (soggettiva o oggettiva) della responsabilità ex art. 2051 c.c.Se si sostiene la natura soggettiva della responsabilità in questione (presunzione di colpa) il fortuito dovrebbe consistere solo nella situazione in cui il custode è esente da colpa ,essendo ,invece irrilevante l’efficacia causale del fattore esterno nel nesso causale. Senonchè tale assunto contrasta con il principio che la prova del fortuito non si identifica con l’assenza di colpa (Cass. 6.1.1983, n. 75) e può apparire artificioso, come rilevato dalla dottrina, in quanto la presunzione è logicamente costruibile solo sull’oggetto della prova contraria. Così è ,il fatto che il custode sia stato diligente non esclude la sua responsabilità del danno dalla cosa, se non è provato il fortuito.Poiché la responsabilità si fonda nono su un comportamento o un’attività del custode , ma su una relazione ( di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite dalla responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile ( come nelle prove liberatorie degli artt. 2047,2048, 2050 e 2054 c.c.) , ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Si intende , così, anche la ragione dell’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2051c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale. All’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale ( Cass. Civ. Sez .III 1 I /1/2005 N. 376). Di parere diverso il Tribunale di Monza che con sentenza del 2/10/2007 ha ritenuto in materia di responsabilità extracontrattuale, riconoscersi la responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, perdeva l’equilibrio a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso , causandosi delle lesioni fisiche. La Corte di Cassazione tuttavia con sentenza ultima del 30/10/2007 n° 22882 ha invece ritenuto che il condominio risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni derivanti ai condomini, qualora non sia offerta la prova liberatoria del caso fortuito. La Suprema Corte riconosce un onere di custodia in capo al condominio, escludendo che per i danni derivanti possa farsi genericamente riferimento all’art. 2043 c.c. Si tratta, in sostanza, di una responsabilità “qualificata” , derivante dalla funzione stessa assolta dal Condominio. I danni che i singoli condomini dovessero riportare a causa di scelte avventate del Condominio ( nel caso di specie era stato aperto un cancello rimasto chiuso per anni ), devono essere risarciti se il Condominio non ha fornito un’adeguata prova liberatoria. La corte esclude , altresì, che l’imprudenza del danneggiato (per non aver prestato la necessaria attenzione) possa sollevare dal risarcimento: solo la prova del caso fortuito vale a liberare da responsabilità e la cooperazione colposa dell’infortunato potrà essere valutata eventualmente in sede di “quantum” ex art. 1227 I comma c.c. Il teste escusso sig. D. A. V. ha dichiarato :”…. Era il mese di marzo del 2001, vidi che il sig. Carmine inciampò sui gradini delle scale perché c’era un gradino un po’ rotto…. Ricordo che il sig. G. in seguito alla caduta andò con la faccia a terra e riportò varie ecchimosi al volto … se non ricordo male il gradino era rotto perché mancava un pezzo davanti….”.Il condominio di via Piave di contro non ha fornito alcuna prova relativamente al caso fortuito.Per quanto concerne il ristoro delle lesioni personali patite dall’attore appare opportuna qualche considerazione di ordine generale. Recependo normativamente un opinione condivisa in dottrina e giurisprudenza, l’art. 5 della legge 5 marzo 2001 n°57 definisce il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica dell’uomo, suscettibile di accertamento medico legale. Esso consiste dunque in una menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sua attitudine a produrre ricchezza ma si ricollega al complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui egli vive e si estende quindi a tutti gli effetti negativi sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla esplicazione della propria personalità morale , intellettuale, culturale. L’alterazione dell’ integrità psicofisica del soggetto non è passibile di una reintegrazione in forma specifica o in natura, per cui il risarcimento del danno biologico non può che avvenire per equivalente. In argomento la menzionata legge 57/2001 ha cristallizzato il metodo cd . “ a punto” ( o “tabellare”) : si assume a parametro il cd. punto di invalidità permanente , cui si attribuisce un valore monetario determinato sulla base di due variabili indipendenti , ovvero in unzione crescente con l’incremento della gravità dei postumi e decrescente con l’aumentare dell’età del soggetto leso; per l’inabilità temporanea si individua un importo giornaliero indifferente, per le ragioni su esposte, al livello reddituale del danneggiato. Ciò premesso, da una complessiva disamina delle risultanze istruttorie , della documentazione medico clinica allegata al fascicolo di parte emerge chiaro come dal sinistro de quo sia derivata per G. C. una compromissione delle funzioni esistenziali , consistente in un “ferita lacero contusa regione sopraciliare sinistra , contusione polso sinistro “. Sulla scorta di tali elementi i descritti pregiudizi possono particolarmente qualificarsi in misura pari a 7 giorni I.T. assoluta. Per quanto concerne invece l’entità dell’invalidità permanente , giova rimarcare come la menomazione patita , sulla base delle indicazioni offerte dal Ministero della Salutr del 3 luglio 2003(“Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”), abbia determinato un danno biologico del ½ %. Per la espressione in termini monetari del danno , ritiene il giudicante, nell’esercizio del potere di valutazione equitativa del danno , di attenersi ai parametri fissati dalla legge 5 marzo 2001 n:° 57- come da ultimi aggiornamenti- In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda de quo, il risarcimento del danno per intero subito va partitamente individuato nelle seguenti misure espresse in termini monetari già rivalutati all’attualità: – Euro 285.04 per I.T. assoluta 7 giorni; – Euro 270,44 per ½% di invalidità permanente (attesa l’età al momento del sinistro). Per quanto concerne il danno patrimoniale ,le spese mediche e assistenziali non documentate ma certamente sostenute durante il periodo della malattia, possono equitativamente quantificarsi in € 20,00 , mentre del tutto indimostrata risulta l’esistenza di eventuali contrazioni del reddito o della capacità lavorativa specifica del soggetto leso. Apparendo ravvisabili nell’illecito aquiliano dedotto in lite gli estremi oggettivi della fattispecie criminosa di lesioni personali colpose, va accolta la richiesta di risarcimento del danno morale , nella misura stimata dal giudicante equa in relazione alle sofferenze patite e alle cure mediche praticate di € 185.16. In definitiva , sommando le ultime voci , il complessivo danno patito per le lesioni ascende ad € 740.84.Sulla somma liquidata competono gli interessi e le spese di lite, come da dispostivo. P.Q.M. IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione rigettata e disattesa così provvede: – In accoglimento della domanda proposta dai sigg. D. V. A., G. G. e G. A. nelle qualità di eredi del defunto G. C. condanna il condominio dell’edificio sito in Napoli via … n:° …/.. e .. in persona dell’amministratore p.t. , al pagamento in favore degli istanti della somma di € 740,84 per le lesioni riportate dal de cuius sig. G.C. oltre agli interessi , al tasso legale, dal deposito della sentenza al soddisfo , nonché alla rifusione delle spese di lite del giudizio sostenute che si liquidano in – € 1.200,00 di cui € 100,00 per spese, €. 720,00 per diritti ed € . 380 ,00 per onorario oltre IVA e CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore costitutivo dichiaratosi anticipatario.– – dichiara la presente sentenza esecutiva. Così deciso in Napoli IL GLIDICE DI PACE DOTT. AVV. CATERINA CUCCURESE . |