L. n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, Art. 22 – Disciplina Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

L. n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, Art. 22 – Disciplina Patrocinio innanzi alle  giurisdizioni superiori.

Segnaliamo una importante proposta formulata dall’Associazione Forense  ” Magna Carta”, presieduta dall’Avv. Umberto Truglio, relativa alla disciplina relativa  al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. 

 

 

NapoNapoli li li, 14 aprile ’15

 

Ill.mo 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

         Nota a mani                                                                                      Piazza Coperta 

                                                                    Palazzo di Giustizia CDN 

80100 Napoli

PREMESSO CHE

la legge n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, all’art. 22 nel disciplinare il Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ha poi dettato, la norma transitoria secondo la quale possono chiedere l’iscrizione all’albo speciale coloro i quali maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (pubblicata in GU n.15 del 18-1-2013 ed entrata in vigore il 02/02/2013);

RILEVATO CHE

in ragione di tanto si rende necessario individuare il criterio omogeneo per la individuazione del requisito temporale “entro tre anni;

la locuzione “entro tre anni” nella sua generalità andrebbe interpretata nel senso più favorevole agli iscritti, valutando lo spazio temporale del terzo anno nei dodici mesi dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,  e ciò anche al fine di evitare discriminazioni e disuguaglianze tra soggetti che nello stesso anno solare maturino il requisito;

tale interpretazione si porrebbe in linea e ragione con la stretta correlazione (introdotta dalla citata riforma) tra l’esercizio della  professione forense e l’iscrizione alla Cassa di Previdenza che adotta, quale criterio di anzianità, il computo annuale dei dodici mesi dal 01 gennaio al 31 dicembre a prescindere dal giorno di iscrizione;

che già altri ordini, tra i quali Udine, hanno mutuato siffatto criterio interpretativo per  la determinazione dell’anzianità, stabilendo che: La data dell’iscrizione stabilisce l’anzianità per ciascun iscritto, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. Nel computo dell’anzianità si tiene conto anche degli anni in cui il professionista è stato iscritto anche per un solo giorno”

SI CHIEDE

Ill.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di adottare quale criterio interpretativo della locuzione/previsione: “entro tre annirichiamata dall’art. 22, co IV, L. 247/2012, quello più favorevole agli iscritti, computando nella determinazione dello spazio temporale del terzo annoidodici mesi dello stesso, ovvero dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 se di propria competenza e potere;

In alternativa, intercedere, in ragione di quanto innanzi premesso e ritenuto, presso il Consiglio Nazionale Forense ovvero gli Organi di Stato preposti, affinché venga adottato il criterio interpretativo più favorevole agli iscritti.

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