L. n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, Art. 22 – Disciplina Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
L. n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, Art. 22 – Disciplina Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Segnaliamo una importante proposta formulata dall’Associazione Forense ” Magna Carta”, presieduta dall’Avv. Umberto Truglio, relativa alla disciplina relativa al Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.
NapoNapoli li li, 14 aprile ’15
Ill.mo
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Nota a mani Piazza Coperta
Palazzo di Giustizia CDN
80100 Napoli
PREMESSO CHE
la legge n. 247/2012, Riforma della Professione Forense, all’art. 22 nel disciplinare il Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori ha poi dettato, la norma transitoria secondo la quale possono chiedere l’iscrizione all’albo speciale coloro i quali maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (pubblicata in GU n.15 del 18-1-2013 ed entrata in vigore il 02/02/2013);
RILEVATO CHE
in ragione di tanto si rende necessario individuare il criterio omogeneo per la individuazione del requisito temporale “entro tre anni”;
la locuzione “entro tre anni” nella sua generalità andrebbe interpretata nel senso più favorevole agli iscritti, valutando lo spazio temporale del terzo anno nei dodici mesi dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e ciò anche al fine di evitare discriminazioni e disuguaglianze tra soggetti che nello stesso anno solare maturino il requisito;
tale interpretazione si porrebbe in linea e ragione con la stretta correlazione (introdotta dalla citata riforma) tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione alla Cassa di Previdenza che adotta, quale criterio di anzianità, il computo annuale dei dodici mesi dal 01 gennaio al 31 dicembre a prescindere dal giorno di iscrizione;
che già altri ordini, tra i quali Udine, hanno mutuato siffatto criterio interpretativo per la determinazione dell’anzianità, stabilendo che: “La data dell’iscrizione stabilisce l’anzianità per ciascun iscritto, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. Nel computo dell’anzianità si tiene conto anche degli anni in cui il professionista è stato iscritto anche per un solo giorno”
SI CHIEDE
Ill.mo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli di adottare quale criterio interpretativo della locuzione/previsione: “entro tre anni”, richiamata dall’art. 22, co IV, L. 247/2012, quello più favorevole agli iscritti, computando nella determinazione dello spazio temporale del terzo anno, idodici mesi dello stesso, ovvero dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 se di propria competenza e potere;
In alternativa, intercedere, in ragione di quanto innanzi premesso e ritenuto, presso il Consiglio Nazionale Forense ovvero gli Organi di Stato preposti, affinché venga adottato il criterio interpretativo più favorevole agli iscritti.