Ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 – illegittima se effettuata per un credito inferiore agli ottomila euro – 28.01.08. –

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Images: gestline.jpgImportante sentenza del Giudice di Pace di Napoli il quale ha accolto una opposizione avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione. In particolare, il giudicante, dopo aver confermato la propria giurisdizione, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto effettuata per un crediti inferiore agli ottomila euro, in dispregio dell’art 76 comma  1  D.P.R. 602/73 come modificato  dal    D.L   203/2005,   convertito   in   L   248/2005,  che  recita testualmente: ” il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente ottomila euro”.    

                                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                                 IN NOME  DEL POPOLO ITALIANO

                                                                   GIUDICE DI PACE DI   NAPOLI

                                                                Sez. V  Dr. Massimo Ivan NOVIELLO

ha pronunciato la seguente SENTENZA 
Nel procedimento civile n. 73835/07 Cont., vertente 
TRA M. G., elett.te dom.ta in Napoli, Viale Gramsci, 21,  presso lo studio dell’Avv. Carlo CLAPS, dal quale è rappr. e difesa giusta procura a margine della citazione;ATTRICE
CONTRO
GEST LINE (ora EQUITALIA POLIS) S.P.A., in persona legale rappr. p. t., elett.te dom.ta in Napoli, Via …., …, presso lo studio dell’Aw. F. F., dal quale è rappr. e difesa, giusta procura a margine alla comparsa dì costituzione e risposta;CONVENUTA  
CONCLUSIONI UDIENZA  DEL  21/12/2007.
PER L’ATTRICE: integrale accoglimento della domanda, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
PER LA CONVENUTA: rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. 

                                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSOG.

M., con citazione, ritualmente notificata, esponeva:
1) Che la convenuta con comunicazione n.127644/071 le aveva comunicato l’avvenuta iscrizione ipotecaria presso l’Agenzia del Territorio di Cosenza -Servizio di Pubblicità Immobiliare, sull’immobile dì sua proprietà, sito in S… (CS), Via L.., Cod …, Catasto Urbano, .., P.lla …, sub. .., Natura A3, in relazione ad un presunto credito per € 2.956,37, in relazione a cartelle esattoriali, a dire della convenuta notificate, e mai pagate;
2)  Che   ella   intendeva   opporsi   alla   citata   comunicazione   della convenuta,  negando di  aver  mai  avuto  notificata  le  cartelle esattoriali n. 071-2005-…-000 e n. 071-…330-91- 000 citate nell’iscrizione ipotecaria;
3)  Che, anche stante la palese avvenuta prescrizione del presunto credito,e per essere viziato da eccesso di potere, il provvedimento era illegittimo;In conformità a tale narrativa, conveniva innanzi al Giudice di Pace dì Napoli la convenuta, per sentir dichiarare nullo ed illegittimo il provvedimento comunicalo dalla convenuta ed opposto, e sentirla condannare al ristoro delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.All’udienza di comparizione del giudizio, fissata d’ufficio al 26/11/2007, compariva il procuratore attoreo, che insisteva nella domanda, di cui la convenuta, costituita in Cancelleria il 20/11/2007 con comparsa, ne chiedeva il rigetto.
All’udienza del 21/12/2007, il Giudice di Pace di Napoli, sulle conclusioni riportate in epigrafe, assegnava la causa a sentenza.

                                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Legittimazione delle parti
La legittimazione delle parti è pacifica e non contestata.
2)  Giurisdizione e competenza del Giudice di Pace. An debeatur.
La giurisdizione a conoscere della controversia è quella del Giudice ordinario.
S’osserva che l’iscrizione ipotecaria, così come il pignoramento ed il fermo amministrativo di veicoli, sono da considerarsi atti successivi alla cartella dì pagamento, per le cui controversie, ai sensi del D.P.R 602/73, si ha la possibilità d’adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Nel caso che qui ci occupa, poiché il credito della P. A., su cui si fonda l’opposta iscrizione, è relativo a contravvenzioni al C. d. S., la competenza è quella del Giudice di Pace, rientrando peraltro la somma delle originarie contravvenzioni ampiamente nei limiti della sua competenza per valore.
S’osserva innanzi tutto che è illegittima l’iscrizione ipotecaria per un credito inferiore a € 8.000,00. L’art 76 comma  1  D.P.R. 602/73 come modificato   dal    D.L   203/2005,   convertito   in   L   248/2005,   recita testualmente: ” il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente ottomila euro  “. 
Nel caso de quo  il presunto credito è ben inferiore: ragione per la quale l’iscrizione appare non solo illegittima, quanto un’odiosa forma di pressione anche psicologica in un momento storico in cui i cittadini onesti sono già quotidianamente angustiati dal diminuito potere d’acquisto, a seguito dell’entrata dell’ Euro e del notevole aumento dei prezzi.
S’osserva inoltre che, alla stregua d’ogni atto idoneo ad incidere sfavorevolmente nella sfera patrimoniale d’un soggetto giuridico, l’iscrizione ipotecaria deve fondarsi su un titolo esecutivo, ritualmente notificato e valido; cioè su un titolo che si fondi su un credito non prescritto.
Poiché il credito di cui al preavviso comunicato all’attrice, si fonda su contravvenzioni al C. d. S., esso cade in prescrizione se è decorso un periodo di anni 5, senza che sia stato comunicato all’interessato alcun atto idoneo all’interruzione della prescrizione. Le contravvenzioni, così come s’evince dagli estratti di ruolo agli atti, risalgono all’anno 2001.
Dagli estratti di ruolo risulta che le cartella esattoriali sarebbero state notificata nel 2005. Tale risultanza non è prova dell’avvenuta rituale notifica, essendo onere della parte che procede al recupero del credito in forma esecutiva produrre l’originale del titolo – la cartella esattoriale – e l’originale della relata di notifica del titolo al debitore. Si osserva che il Concessionario convenuto non ha prodotto prova dell’esistenza delle cartelle esattoriali, limitandosi a produrre un estratto di ruolo, su supporto cartaceo, proveniente dai suoi archivi informatici. Non ha neanche prodotto la prova della notifica delle cartelle esattoriali. Sul punto lo stesso procuratore della convenuta afferma che i documenti sono stati inviati al macero, essendo decorso un tempo superiore ad anni 5.
Conforta tale affermazione con riferimento normativo e legislativo – Art. 26 D.P.R. 602/73.
E’ onere della parte che intende insistere negli atti esecutivi conservare il titolo su cui si fonda il suo diritto potestativo d’incidere sul patrimonio d’un soggetto giuridico. Se il Legislatore ha previsto la j distruzione delle cartelle esattoriali e relative relate di notifica, dopo i cinque anni, è perché tale periodo, se non interrotto, è idoneo al maturarsi della prescrizione, determinando la perdita del valore esecutivo del titolo medesimo.
L’estratto di ruolo non è equipollente alla cartella esattoriale, essendo mero atto interno del Concessionario: non è quindi titolo esecutivo, idoneo né al fermo amministrativo, né al pignoramento, né all’iscrizione ipotecaria.
Il Concessionario per la riscossione, se ha provveduto alla distruzione delle cartelle e pedisseque notifiche, commette evidente ed illegittimo abuso nel procedere all’iscrizione ipotecaria, già di per sé illegittima e viziata da abuso di potere, per essere il presunto debito ampiamente inferiore agli ottomila euro.Il contribuente in tale ipotesi è legittimato a chiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale emergente ed esistenziale.
La domanda attorea è dunque fondata è va accolta.
3)  Le spese di lite.Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 C.P.C.. Esse vanno liquidate secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, applicando la tariffa prevista dalle vigenti leggi e vanno attribuite al procuratore attoreo costituito, che ne ha fatto espressa richiesta d’attribuzione,La sentenza è immediatamente esecutiva, ope legis. 

                                                                                      P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli – Sez. V – Dr. Massimo Ivan NOVIELLO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G. M. nei confronti di GEST LINE (ora EQUITALIA POLIS) S.P.A., con citazione notificata ritualmente,
=> ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda attorea;
=> DICHIARA la propria giurisdizione e competenza;=> DICHIARA prescritto il credito di € 2.374,44, di cui all’iscrizione ipotecaria, prot. 127644/071 eseguita presso l’Agenzia del Territorio di Cosenza – Servizio di Pubblicità Immobiliare, sull’immobile di proprietà dell’attrice, sito in … (CS), Via L., Cod …, Catasto Urbano, … .., P.lla …, sub. .., Natura A3, in riferimento a presunte cartelle esattoriale di pagamento n. 071-…-000 e n. 071-…..-000.
=> DICHIARA illegittima l’iscrizione ipotecaria, prot, …/071 eseguita presso l’Agenzia del Territorio di Cosenza – Servizio dì Pubblicità Immobiliare, sull’immobile di proprietà dell’attrice, sito in .. (CS), Via L., Cod …, Catasto Urbano, … .. P.lla …, sub. …, Natura …, in riferimento a presunte cartelle esattoriale di pagamento n. 071-……..-000 e n. 071-……-000.
=> ORDINA alla convenuta di procedere, a sue spese, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, prot. 1…./071 eseguita presso l’Agenzia del Territorio di Cosenza – Servizio di Pubblicità Immobiliare, sull’immobile di proprietà dell’attrice, sito in …. (CS), Via L…, Cod …, Catasto Urbano, …. .., P.lla …, sub. .., Natura .., in riferimento a presunte cartelle esattoriale di pagamento n. 071-……000 e n. 071-…….-000.
=> CONDANNA GEST LINE S.P.A., al ristoro delle spese di lite,  liquidate ed attribuite a favore dei procuratore dell’attrice in € 950,00, di cui € 50,00 per spese, € 470,00 per onorar! d’avvocato ed € 430,00 per diritti di procuratore, oltre il rimborso del 12,50% calcolato sui diritti ed onorari, oltre infine I.V.A. e C.P.A. come per legge;
=> DICHIARA la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Napoli il giorno 25 GENNAIO 2008.
IL CANCELLIERE

         
                                                                           IL GIUDICE DI PACE       
                                                                               Dott. Massimo Ivan Noviello

Fonte.    www.aidacon.it

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