Ipoteca ex art. 77 DPR 602/73 – mancata notifica delle cartelle esattoriali – illegittimità – 15.02.08.

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Images: gestline.jpgIl Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza in esame, ha accolto una opposizione avverso una iscrizione ipotecaria su un immobile effettuata dalla società di riscossione. In particolare, il giudicante, dopo aver confermato la propria giurisdizione, escludendo quella tributaria, perché le cartelle esattoriali impugnate avevano ad oggetto sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada,  ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto la società di riscossione non ha fornito la prova della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all’esecuzione.     

                                                            REPUBBLICA ITALIANA

                                                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

IL Giudice di pace di Napoli, IX sez., dott. Romano Tommaso

ha pronunciata la seguente SENTENZA 

iscritta al n.° …/2007 – R.G. e vertente
 TRA T. A., CF. ….., rapp.to e difeso dall’avv. Carlo Claps ed elett. te domiciliato presso il di lui studio in Napoli, al Viale Gramsci 21, per mandato a margine dell’atto di citazione, attore
GEST LINE SPA, in qualità di concessionario del servizio riscossione tributi per la provincia di Napoli, in persona del suo legale rap. te p.t, elett. te dom.ta in Napoli ………. presso lo studio dell’avv. F. F. che la rapp.ta e difende per procura generali alle liti Opposta 
CONCLUSIONI : come da udienza del 09.01.2008 

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con atto di citazione e successivo atto di rinotifica della citazione l’opponente proponeva opposizione al provvedimento di iscrizione ipotecaria del 11. 05.2007, prot. …/071 per il mancato pagamento della somma di euro 2.315,49 (di cui euro 1.324,85 per cartelle esattoriali, euro 607,49 per interessi di mora, euro 73,27 per compensi e diritti tabellari, euro 309,88 per spese di iscrizione ipotecaria) su di un immobile di proprietà dell’opponente Cod. … Catasto Urbano Sez. …, Foglio … Part. …., sub …, natura …. nel Comune di Napoli presso l’Agenzia del Territorio Competente- Servizio di Pubblicità Immobiliare.
 
L’opponente rilevava.
1) preliminarmente l’illegittimità del provvedimento in violazione della normativa in materia per la mancanza di qualsivoglia titolo esecutivo;
2) la mancanza di regolare notifica delle cartelle esattoriali;
3) la nullità della procedura esperita, trattandosi di credito inferiore agli 8.000,00;
4) sproporzione enorme tra il presunto importo dovuto ed il danno derivante dalla iscrizione ipotecaria; 
5) gravi danni patrimoniali e non patrimoniali.
Chiedeva dichiararsi la illegittimità, la nullità e la inefficacia della procedura di iscrizione ipotecaria a spese dalla Concessionaria e la condanna della Gest Line spa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Gest Line spa che impugnava la domanda rilevando la diversa posizione tra l’ente ed il concessionario; eccepiva che l’iscrizione ipotecaria è un atto della procedura di riscossione nel mentre l’esecuzione inizia con pignoramento e non con la iscrizione ipotecaria che è una misura posta a discrezione del Concessionario; rilevava la mancanza di legittimazione passiva e la incompetenza del giudice adito; rilevava il valore probatorio della documentazione prodottaParte opponente reiterava le sue eccezioni, rilevava che agli atti la mancanza di qualsiasi cartella esattoriale, disconoscendo formalmente ed in prima udienza la documentazione prodotta dalla Gest Line spa in fotocopia; rinviata la causa ex art. 320 cpc, la causa, matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, veniva introitata a sentenza 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza più recente ed unanime ha attribuito la giurisdizione in relazione al fermo di veicolo di cui all’ari 86 dpr n. 602 del 1973 al giudice ordinario. ” ..la controversia relativa al fermo…..ha nel  giudice ordinario l’autorità giurisdizionale deputata a conoscere delle relative controversie” ( Consiglio di Stato sez V 13.09.2005 n. 4689) ; “….la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi…” ( Ordinanza Cass.. Sezioni Unite, 31.01.2006 n° 2053).
Va esclusa in tale modo sia la giurisdizione tributaria ( l’art. 2 d.lgs 31.12.1992 n. 546 esclude le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento) sia la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto con la “..richiesta di registrazione nei registri immobiliari il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi ( Cass. Sez Unite 31.01.2006 n° 2053).
Si rileva la persistenza della competenza del giudice ordinario anche a seguito del decreto legge 04.07.2006 n° 223, convertito dalla legge 04.08.2006 n° 153 che prevede l’impugnabilità dell’iscrizione ipotecaria innanzi alle Commissioni tributarie, non essendo stata instaurata una controversia tributaria né essendo l’iscrizione ipotecaria un atto della esecuzione tributaria.
Ma, nella fattispecie, comunque, la domanda ha ad oggetto l’iscrizione ipotecaria effettata in base a cartelle di pagamento che si riferiscono esclusivamente a crediti derivanti da sanzioni per contravvenzioni al C.d.S.
Nel merito a fronte della eccezione della mancata notifica delle cartelle opposte e del disconoscimento della documentazione in fotocopia , tale concessionaria non ha provato di avere regolarmente notificato gli atti opposti e di cui al “dettagli debito”.Infatti la cartella di pagamento n° 0………… non risulta notificata per irreperibilità e depositata presso la casa Comunale non avendo però la Concessionaria provato l’invio della successiva raccomandata; la cartella n° …………… non risulta notificata non essendo gli atti neppure in fotocopia; la cartella n :…… risulta non notificata per irreperibilità in un domicilio diverso da quello reale dell’opponente.
Va rimarcato che trattasi di cartelle esattoriali, presuntivamente notificate nell’anno 2000-2001 e che la Gest Line ha provveduto alla iscrizione ipotecaria senza ulteriori comunicazione nell’anno 2007!Va, pertanto, accolta la domanda, rilevato la irritualità e la illegittimità delle presunte notifiche esattoriali su cui si fonde la iscrizione ipotecaria impugnata. Va disattesa la domanda del ricorrente di risarcimento danni, a causa della illegittima iscrizione ipotecaria, non provata, e tenuto conto che la controversia si è prontamente risolta; gli va riconosciuto, però, il rimborso delle spese legali che si liquidano, a carico della concessionaria convenuta, come in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. 

                                                                      P.Q.M
 

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      Dichiara nulla la procedura di iscrizione ipotecaria del 11.05.2007 effettuata su richiesta della convenuta Gest Line spa presso l’Agenzia del territorio di Napoli-Servizio di Pubblicità Immobiliare sull’ immobile di proprietà del T. A. con la conseguente cancellazione a carico della medesima convenuta
2.      Condanna la Gest Line spa, in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento in favore dell’attore delle competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 35,00 per spese, euro 390,00 per diritti euro 370,00 per onorario, oltre IVA CPA, rimborso 12.50 su spese generali.
3.      Sentenza esecutiva per legge. 

Napoli li 15.02.2008
 

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