Il Giudice di Pace di Teano, nella sentenza in oggetto ha, tra l’altro, precisato: “
relativamente alla legittimazione passiva soggetto tenuto alla manutenzione delle strade vicinali utilizzate in modo prevalente ovvero in via esclusiva dalla collettività, la cui proprietà appartiene ancora al privato … (è) l’ente pubblico territoriale che avendone ottenuta la consegna, esercita sulla stessa un potere di fatto, per cui è obbligato a gestirla in modo da evitare ogni prevedibile pericolo che possa derivare per il pubblico degli utenti …” In merito alla responsabilità in caso di insidia stradale il giudicante ha stabilito:”
il consolidato orientamento della Suprema Corte, una volta accertato il nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca ed i danni subiti, non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di una “insidia” – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibili) –, ma alla p.a. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse”.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1039/C/05 avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservata per la decisione alla udienza del 3 aprile 2007 e promossa da-
TIZIO FX , rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di citazione dall’Avv. G.M. elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teano … ; -attore-
C O N T R O
-COMUNE DI …….. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso giusta delibera di G.M. n. 97 del 23 giugno 2005 dall’avv. …, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, tutti elettivamente domiciliati in ……. alla via … presso la Casa Comunale; -convenuto-.
-CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto giusta delibera del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano n. 125/05 del 12 agosto 2005 dall’avv. … , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti …. in S. Maria C.V. alla via …; -chiamato in causa-
-AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di citazione per chiamata in causa notificato, dall’avv. …, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Maria C.V. … ; -chiamato in garanzia-
-RAS ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di citazione per chiamata in causa notificato, dall’avv. …, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta …; -chiamato in garanzia-
All’udienza del 3 aprile 2007 i procuratori costituiti presentavano le seguenti
C O N C L U S I O N I
Il procuratore dell’attore chiedeva accogliersi la domanda e, per l’effetto, condannarsi i convenuti ciascuno per il proprio titolo e per le proprie responsabilità al pagamento della somma di € 15.000,00 comprensiva di interessi, svalutazioni ed ogni altro onere accessorio, ovvero in quella somma ritenuta equa dal Giudice, il tutto entro il limite massimo della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.Il procuratore del Comune di ………….. concludeva, in via principale, rigettarsi la domanda formulata nei confronti del predetto ente locale per difetto di legittimazione passiva, essendo invece legittimato il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, quale ente proprietario della strada vicinale via ….. e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea perché infondata, con vittoria di spese, ovvero, in via gradata, riconoscersi la colpa concorrente dell’attore, con vittoria di spese.
Il procuratore del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano non era presente, per cui è da ritenersi che abbia inteso riportarsi alle conclusioni dedotte nel proprio atto introduttivo, chiedendo affermarsi la legittimazione passiva del Comune di ………… e, conseguentemente, rigettarsi qualsiasi domanda formulata nei confronti del predetto Consorzio per difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese.
Il procuratore della compagnia Axa spa concludeva per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di ……… ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di causa.Il procuratore della compagnia Ras spa concludeva per l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ed il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Tizio Fx conveniva in giudizio il Comune di ………… onde ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di un sinistro stradale occorsogli in data 5 luglio 2003 alle ore 9,00 circa in tenimento di …….., mentre percorreva in bicicletta la via …… Riferiva che, dopo aver superato il ponte della Superstrada Caianello – Benevento in direzione Marzanello, a causa del manto stradale danneggiato, finiva in una buca presente sul manto stradale non visibile né prevedibile e, cadendo, sbatteva la testa, comunque protetta dal casco, procurandosi altresì escoriazioni varie e la frattura della clavicola, da cui erano derivati postumi invalidanti. Riteneva, quindi, che la responsabilità del sinistro andava addebitata all’ente pubblico tenuto ope legis ad assicurare adeguata segnaletica e manutenzione del manto stradale. Veniva trasmessa richiesta di risarcimento danni al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, all’Amministrazione Provinciale di Caserta ed al Comune di ………, anche al fine di accertare su quale ente ricadesse la titolarità e l’obbligo risarcitorio.
Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano comunicava che la titolarità della strada ove si era verificato il sinistro apparteneva al Comune di ….. Essendo rimasta senza esito la richiesta risarcitoria, conveniva davanti a questo Giudice il Comune di ………, al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti quantificati nella misura massima di € 2.500,00.
Si costituiva tempestivamente il convenuto Comune di ……. a mezzo del proprio procuratore, il quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la strada ove si era verificato il sinistro era una strada vicinale di proprietà del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e, pertanto, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa detto Consorzio al fine di essere mallevato da ogni obbligazione risarcitoria, nonché a chiamare in garanzia la compagnia Axa Assicurazioni spa.
All’uopo autorizzato, provvedeva a notificare regolarmente atto di chiamata in causa al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano ed alla compagnia Axa spa.
Ambedue i chiamati si costituivano tempestivamente a mezzo dei rispettivi procuratori.
Il procuratore della compagnia Axa spa eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Comune di ……. e, nel merito, l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Il procuratore del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, affermando che la strada vicinale denominata via nnnn era stata acquisita al patrimonio del Comune di ……….., il quale, pertanto, doveva ritenersi unico responsabile della manutenzione della strada e, pedissequamente, responsabile per i danni derivanti a terzi dalla circolazione su detta arteria stradale, e nel merito rigettarsi la domanda attorea, chiedendo, comunque, di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia Ras assicurazioni spa, al fine di essere mallevato dalla richiesta di risarcimento formulata dall’attore.
All’uopo autorizzato, provvedeva a notificare atto di chiamata in garanzia alla predetta compagnia assicuratrice, che si costituiva tempestivamente a mezzo del proprio procuratore, il quale insisteva per il difetto di legittimazione passiva del Consorzio e, nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea. Successivamente la causa veniva istruita attraverso le deposizioni testimoniale di tutti i testi ammessi e presentati e l’esame di tutta la documentazione depositata dalle parti nei rispettivi fascicoli, specie di quella relativa al titolo di proprietà della strada.
Veniva disposta CTU medico-legale, onde accertare la natura e l’entità dei danni fisici riportati dall’attore a seguito del sinistro ed il loro nesso di causalità con le modalità dedotte.All’udienza del 3 aprile 2007 i procuratori costituiti formulavano le proprie conclusioni, discutevano la causa e questo Giudice si riservava di decidere in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è proponibile, essendo tutte le parti legittimate ad agire ed avendo, ciascuna di esse, interesse ad agire od a contraddire.
Dalla documentazione depositata, è, altresì, provata la concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio da ciascuna delle parti in causa.Osserva questo Giudice che, per quanto attiene il valore della causa, esso debba essere considerato entro il limite di € 2.582,28. Infatti l’art. 7 c.p.c. fissa la competenza del Giudice di Pace fino ad € 15.493,71 solo per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione stradale.
Oggetto, quindi, di tale ultima competenza è il danno prodotto a persone o cose dal conducente di un veicolo senza guida di rotaie, ovvero il danno prodotto dallo stesso ad altro conducente di veicolo circolante senza guida di rotaie.
Poiché l’attore richiede il risarcimento del danno per responsabilità dell’ente comunale dovuta ad omessa manutenzione del tratto stradale, appare evidente che la causa deve essere incardinata tra le fattispecie di quelle di cui al primo comma del citato art. 7 c.p.c. entro il limite di € 2.582,28.
In via preliminare va esaminata e decisa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata sia dal Comune di …………. che dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, chiamato in causa dal predetto Comune. Dalla documentazione depositata in atti, è emerso che la strada vicinale denominata via …. in tenimento di ….. fu effettivamente realizzata dal Consorzio di bonifica del Sannio Alifano con l’originaria funzione di collegamento fra i sub-comprensori consortili in destra del fiume Volturno. Con il decorrere del tempo tale strada è stata sempre più utilizzata dalla collettività, in considerazione dell’attraversamento dell’abitato della frazione Marzanello per raggiungere l’incrocio con Pietravairano, Pietramelara e la strada statale Casilina.
L’importanza di tale arteria per la circolazione stradale dei veicoli, visto l’uso ormai pubblico della strada, indusse il Comune di ….. ad acquisirla al patrimonio comunale con delibera del Commissario Straordinario del Comune di ….. n. 54 del 1 marzo 1998.
Proprio in virtù di tale deliberazione, il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che, essendo ormai via nnnn parte integrante del patrimonio del Comune di ….., unico responsabile per i danni subiti da terzi a causa della cattiva manutenzione della strada non può essere che unicamente detto Comune
Il Comune di ….., però, a sua volta, ha affermato che l’atto deliberativo del Commissario Straordinario rappresentava solo una manifestazione di volontà dell’ente, ma, in pratica, nessun effetto giuridico si era concretizzato circa il trasferimento del titolo di proprietà, in quanto il Consorzio non aveva dato seguito alla pratica e non aveva adottato le deliberazioni necessarie perché la Regione Campania, unico ente all’uopo delegato, potesse deliberare il trasferimento della proprietà della strada.
Ai fini della decisione, a parere di questo Giudice è necessaria un’analisi approfondita dell’intera problematica relativa all’annosa questione circa l’individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione delle strade vicinali, utilizzate in modo prevalente ovvero in via esclusiva dalla collettività, la cui proprietà appartiene ancora al privato costruttore, mancando una deliberazione regionale di trasferimento del titolo, e, conseguentemente, del soggetto responsabile ex art. 2043 e/o 2051 Codice civile per i danni derivanti a terzi dalla circolazione su dette strade, causati dalla cattiva manutenzione del manto stradale. Certo, nella fattispecie, se il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano non avesse erroneamente ritenuto che il semplice atto deliberativo del Comune di ……., susseguente alla consegna della strada, così come certificato dalla Regione Campania, fosse stato idoneo a produrre gli effetti giuridici propri del trasferimento di proprietà della strada ed avesse dato seguito alla pratica, adottando tutti i provvedimenti necessari ed investendo la Regione Campania degli adempimenti dovuti nel caso di specie, oggi il problema non sussisterebbe, in quanto la strada denominata via nnnn sarebbe stata esclusivamente di proprietà del predetto Comune.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, così come anche la giustizia amministrativa, si è espressa molteplici volte sulla questione e l’indirizzo è stato del tutto unanime, ritenendo l’ente pubblico territoriale unico legittimato in giudizio sia attivamente che passivamente.
La Cassazione, preliminarmente, ha ritenuto che le strade vicinali si distinguono in due categorie: le strade vicinali private, utilizzabili solo dai proprietari frontisti e le strade soggette al pubblico transito, che assumono la denominazione di vicinali in senso proprio. Mentre le prime sono regolate dalle norme del diritto privato, le seconde sono assoggettate al regime giuridico proprio delle strade pubbliche (Cass. Civ. sez. II 26 febbraio 2004 n. 1956). Perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche (o in senso proprio) devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato jure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificasi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (Cass. 2 novembre 1998, n. 10932).
A parere della Suprema Corte, pertanto, se la strada dove è avvenuto l’incidente appartiene al Consorzio, il Comune, avendone ottenuto la consegna, esercita sulla stessa un potere di fatto, per cui è obbligato a gestirla in modo da evitare ogni prevedibile pericolo che possa derivare per il pubblico degli utenti e gli obblighi di prevenzione derivano dalla gestione di fatto della cosa perché solo chi la esercita, anche in mancanza di una titolarità de jure, è in grado di predisporre tutte le cautele necessarie per prevenire ogni prevedibile danno (Cass. Civ. sez. III 12 gennaio 1996 n. 191).
La Suprema Corte perviene a tale conclusione in quanto, confermando un orientamento della giurisprudenza di merito, ha ritenuto che sulla strada consortile, qualificabile strada vicinale pubblica o in senso proprio visto l’uso prevalente ed esclusivo per motivi di collegamento viario e di attraversamento del centro abitato, viene a costituirsi una servitù pubblica di cui è titolare la collettività indeterminata dei soggetti che ne usufruiscono (Cass. Civ. 8 gennaio 1996 n. 58) e la circostanza che la collettività si presenta di per sé priva di un’organizzazione che ne possa esprimere la volontà, rende ragione del fatto che il bene possa essere considerato appartenere giuridicamente ad un ente territoriale, cui sono imputati i poteri-doveri inerenti all’appartenenza (Cass. Civ. 13 ottobre 1980 n. 5457).
In definitiva ritiene questo Giudice, confortato non solo dell’indirizzo della giurisprudenza civile di legittimità e di merito, ma anche di quello della giustizia amministrativa, che, ove la strada realizzata da un Consorzio sia di fatto utilizzata in modo prevalente, o addirittura esclusivo come nella fattispecie, dalla collettività, anche se non sia stata esperita la procedura prevista per il trasferimento della proprietà della strada dal Consorzio al Comune, fermo restando il titolo di proprietà a favore del Consorzio, viene a determinarsi una situazione giuridica corrispondente all’esercizio di una servitù, che impone all’ente esponenziale della collettività che esercita l’uso della strada vicinale di curarne la manutenzione (T.A.R. Puglia Sez. II, 24 marzo 2004, n. 276/2004), con la conseguenza che la violazione di tale obbligo rende il Comune responsabile dei danni causati a terzi a causa della cattiva manutenzione del manto stradale.
Va, pertanto, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del chiamato in causa Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e, di conseguenza, va rigettata qualsiasi domanda formulata non solo nei confronti del medesimo, ma anche nei confronti della compagnia Ras assicurazioni spa, che, all’epoca dei fatti, garantiva detto ente contro i rischi da responsabilità civile.
Nel merito la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.La considerazione circa la competenza per valore della causa, dunque, porta anche ad escludere che il Comune convenuto possa rispondere di responsabilità per illecito extracontrattuale da circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c.
La sua responsabilità, pertanto, va ricercata in altre fattispecie di illecito. Questo Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla base della giurisprudenza precedente della Suprema Corte, ritiene che, sulla scorta di quanto la Corte di Cassazione ha affermato nelle recentissime pronunce n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06, in tema di insidia stradale, la p.a., in qualità di custode della rete stradale di propria competenza, è soggetta all’applicazione della c.d. “responsabilità aggravata” prevista all’articolo 2051 c.c., anziché alla semplice responsabilità aquiliana ex art. 2043.
Conseguentemente, è irrilevante il concetto di insidia elaborato dalla giurisprudenza in riferimento alla diversa previsione dell’art. 2043 e quindi a nulla rileva la circostanza che il danneggiato fosse in grado di accorgersi della presenza dell’ostacolo, poiché chi agisce per ottenere il risarcimento non è più onerato della prova dell’elemento colposo.
Il Comune convenuto, pertanto, sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c., a causa di una cattiva manutenzione del tratto stradale, che avrebbe contribuito a causare l’evento dannoso con nocumento per la persona. Dalla testimonianza resa dal teste ammesso e presentato, la cui deposizione è da ritenersi attendibile, vista la dovizia di particolari narrati, è emerso che l’attore, appassionato di ciclismo, unitamente ad altri amici, stava facendo una passeggiata nella zona. Sulla carreggiata era presente una buca di grosse dimensioni, nella quale finì la ruota anteriore della bicicletta attorea, provocando la caduta del conducente e di altro ciclista che lo seguiva, con le conseguenze dannose, che il CTU ha ritenuto compatibili con le modalità del sinistro dedotte in giudizio. Ciò basta per imputare l’intera responsabilità del sinistro a carico del convenuto Comune, in quanto, a seguito dell’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, una volta accertato il nesso di causalità tra la caduta causata dalla buca ed i danni subiti, non sta più al danneggiato dimostrare l’esistenza di una “insidia” – caratterizzata dai ben noti elementi obiettivi (non visibilità del pericolo) e soggettivi (imprevedibilità, costituita dall’impossibilità di avvistare in tempo il pericolo medesimo per evitarlo con l’uso della normale diligenza e prudenza) –, ma alla p.a. fornire, eventualmente, la prova liberatoria di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.
Il Comune di ……… si è limitato a contestare genericamente le pretese attoree, senza fornire alcuna prova concreta ed idonea tale da escludere la propria responsabilità, dimostrando che l’evento si è verificato per colpa di terzi o per caso fortuito.Ritiene pertanto questo Giudice che la domanda attorea vada accolta. Per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici lamentati dall’attore, il CTU ha accertato che lo stesso, a seguito del sinistro, riportò una frattura del terzo laterale clavicola sinistra, da cui sono residuati esiti pregressi di frattura e limitazione funzionale scapolo – omerale ai gradi estremi, non incidenti sulla capacità lavorativa dell’infortunato, riconoscendo un danno biologico del 4% ed un periodo di giorni 30 di invalidità temporanea assoluta e di giorni 20 di temporanea al 50%. Ritiene questo Giudice di poter condividere le conclusioni ci è pervenuto il CTU, facendole proprie.
La natura delle lesioni porta ad escludere che i danni riportati a seguito del sinistro possano avere una concreta incidenza negativa sulla futura capacità di lavoro e di guadagno dell’infortunato, comportando, quindi, un danno da lucro cessante.
Le lesioni subite dall’attore, pertanto, assumono rilievo e vanno risarcite solo come danno alla salute o biologico. La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell’art. 5, definisce il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, precisando che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato. E invero, come insegna la Suprema Corte, tale danno consiste nella menomazione anatomo-funzionale del soggetto, idonea a modificare le preesistenti condizioni psico-fisiche e, quindi, ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed, indipendentemente, dall’attitudine della persona a produrre redditi.
Tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, va risarcita ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad altro danno (Cass. 27/6/90 n. 6536).
Tenuto conto della natura delle lesioni, dell’età del soggetto, dell’assenza di interventi chirurgici e di tutti gli altri elementi necessari, si ritiene di dover quantificare il danno patito da Tizio Fx, in base ai criteri di determinazione stabiliti con Legge n. 57 del 5 marzo 2001 aggiornati al 1 aprile 2006, in € 5.676,27, così determinate: € 2.934,61 per danno biologico, (€ 897,70 x 4 x 0.820), € 733,65 per danno morale su danno biologico (€ 2.934,61 : 4), € 1.204,80 per ITT (€ 40,16 x 30), € 401,60 per ITP al 50% (€ 20,08 x 20) ed € 401,60 per danno morale su IT (€ 1.606,40 : 4), che, tenuto conto del limite massimo della competenza per valore del Giudice adito ai sensi dell’art. 7 c.p.c. limita nella misura massima di € 2.532,28.Per quanto attiene al regime delle spese, ritiene questo Giudice che, data la difficoltà di interpretazione della materia, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra il Comune di …., il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e la compagnia Ras Assicurazioni spa.Seguono invece la soccombenza tra le altre parti.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Teano, parzialmente pronunciando sulla domanda formulata da Tizio Fx contro il Comune di …., nonchè il chiamato in causa Consorzio di bonifica del Sannio Alifano e le chiamate in garanzia Axa spa e Ras spa, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione reietta, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e per l’effetto rigetta ogni domanda formulata nei suoi confronti;
2. Rigetta ogni domanda formulata nei confronti della compagnia Ras Assicurazioni spa, in conseguenza del difetto di legittimazione passiva del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano da essa assicurato;
3. compensa le spese di giudizio tra il convenuto Comune di …… ed il chiamato in causa Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e la compagnia Ras Assicurazioni spa;
4. Accoglie la domanda attorea formulata nei confronti del Comune di ……. e, per l’effetto, condanna la compagnia Axa Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento a favore dell’attore della somma di € 2.532,28 a titolo di risarcimento danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa;
5. Condanna la compagnia Axa Assicurazioni spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’attore, che, sulla base degli onorari minimi della tariffa professionale forense, liquida in € 1.533,75 di cui € 735,00 per diritti, € 545,00 per onorari, € 160,00 per spese generali 12,50% ed € 93,75 per spese esenti, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili, con attribuzione a favore dell’avv. G.M., dichiaratosi anticipatario;
6. pone definitivamente a carico della Compagnia Axa Assicurazioni spa le spese del consulente tecnico d’ufficio nella misura liquidata in € 450,00 oltre C.P. ed IVA e la condanna a rimborsare alla parte Tizio Fx gli importi da questa anticipati;
Così deciso in Teano, addì 23 aprile 2007
Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani .