Sinistro stradale – efficacia sentenza passata in giudicato – disconoscimento di documenti prodotti in copia – prescrizione del diritto – 24.04.07. –

Il Giudice d pace di Caserta, nella sentenza in oggetto, ha esaminato la questione relativa all’efficacia della sentenza passata in giudicato, nei confronti delle parti e de terzi. In particolare, il giudicante, ha richiamato l’orientamento della Cassazione: “Dal principio fissato dall’art. 2909 c.c. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti – e non è vincolante – per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”. (Si cfr: Cass. 18.05.1999, n. 4821)  

                                                           REPUBBLICA ITALIANA

                                           UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA 

                                                                1a SEZIONE 

                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A.

nella causa iscritta al n. 2056/06 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 30.3.2007, con termine per note fino al 17.4.2007, vertente:
T R A
TIZIA Ex, nata a Napoli il …. , elettivamente domiciliato in Macerata Campania (CE) … , presso lo studio del-l’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-
E
TORO Assicurazioni S.p.A., in persona dei l.r.p.t., Divisione Lloyd Italico, elettivamente domiciliata in Caserta … , presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; -convenuta-NONCHE’CAIA Maria, domiciliata in Marcianise (CE) alla via …; -convenuta contumace-

                                                                       ***
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse conclusionali.  

                                                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizia Ex , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva la Toro Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., Divisione Lloyd Italico, nonché Caia, innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir: dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura Y10, tg. kkkk, nella produzione del sinistro de quo e, per l’effetto, condannare i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 15.000,00 o quella minore somma che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, danno biologico (7%), danno morale, I.T.P. assoluta e parziale, oltre le spese mediche, a titolo di risarcimento per le lesioni subite. Il tutto nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva:
1) il 4.12.2001, alle ore 00,15, in Caserta, alla via Provinciale S. Barbara, mentre l’istante si trovava a bordo del motociclo Honda CBR, tg. xxxxx, di proprietà di Tizia Cx, veniva tamponato dall’auto Y10, tg. Kkkk, di proprietà della sig.ra Caia, il cui conducente, omettendo di rispettare la distanza di sicurezza, a causa del manto stradale scivoloso, tamponava il motociclo condotta dall’attore, che procedeva nello stesso senso di marcia e nella stessa fila; 2) il motociclo veniva scaraventato contro un palo della luce subendo gravi danni, mentre l’istante subiva lesioni alla persona per cui veniva accompagnata al P.S. dell’ospedale di Marcianise dove gli veniva diagnosticato: “Colpo di frusta cervicale, trauma contusivo ginocchio dx” e consigliate visite specialistiche;
3) l’attore ancora oggi lamentava dolori al ginocchio …… e con relazione del medico di parte, Dr. D.M., veniva attestata un’invalidità permanente del 7%;
4) nella causa iscritta al n. 5195/02 R.G., il giudice di pace, Dr. Tumino, pronunciava la sentenza n. 8622/03 dei 30/4-5/5/2003, con la quale dichiarava che il sinistro era avvenuto per responsabilità del conducente della Y10, tg. kkkk e liquidava il risarcimento dei danni (a cose) riportati dal ciclomotore di Tizia Cx;
5) con note racc. a/r, dei 15.2.2002, 11.12.2003 e 2.7.2004, veniva chiesto, senza esito, il risarcimento dei danni alla Toro Assicurazioni S.p.A., Divisione Lloyd Italico, che copriva la r.c.a. del veicolo danneggiante.
La convenuta Caia, benché ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e restava contumace, mentre si costituiva la Toro Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., Divisione Lloyd Italico, rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva:
1) in via preliminare, per la declaratoria di improponibilità, inammissibilità od improcedibilità e, quindi, il rigetto della domanda sia per carenza di legittimazione passiva, sia per inosservanza dell’onere di cui all’art. 22 della L. 990/69, sia per prescrizione del diritto azionato;
2) nel merito, si rigetti la domanda per manifesta infondatezza e pretestuosità sia in fatto che in diritto;
3) in via gradata, si dichiari la concorsualità delle parti nella causazione del sinistro e si liquidi il danno secondo equità;
4) vinte le spese e competenze di giudizio.Nessun mezzo istruttorio veniva ammesso o espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.           
                                            

                                                             MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda attrice non può essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto azionato.Preliminarmente, per quanto attiene alla precedente pronuncia, invocata da parte istante, resa dal G.d.P. di Caserta, Dr. Tumino, n. 8622/03 dei 30/4-5/5/2003, avente ad oggetto il medesimo sinistro per cui è causa e vertente tra Tizia Cx e il Lloyd Italico S.p.A. (ora incorporata dalla Toro S.p.A.) e Caia, è appena il caso di ricordare che l’art. 2909 c.c. statuisce che: “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Ed è proprio su termine “aventi causa” che dottrina e giurisprudenza hanno spesso enunciato principi ampiamente contrastanti, sia in ordine agli effetti del giudicato sostanziale che del dedotto e deducibile.
Tuttavia, in tema di sentenza passata in giudicato, l’autorità del giudicato sostanziale può operare soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella successiva vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e di causa petendi.In altri termini, l’accertamento del contenuto sostanziale e dell’effetto preclusivo che il giudicato può spiegare in un successivo giudizio, si risolve in un semplice apprezzamento di fatto, ovvero di indizio.
Anche il S.C. si è espresso nello stesso senso, quando ha affermato che: “Dal principio fissato dall’art. 2909 c.c. – secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa – si evince, a contrario, che l’accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti – e non è vincolante – per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”. (Si cfr: Cass. 18.05.1999, n. 4821)Sicché, vertendosi in questa sede tra parti diverse rispetto a quelle di cui alla predetta sentenza, tale pronuncia può costituire un semplice indizio probatorio sottoposto, ovviamente, al libero apprezzamento del giudice, ma non può, in ogni caso, esonerare l’attuale istante dal duplice onere probatorio, sia in ordine alla proponibilità della domanda (ex art. 22 L. 990/69) che ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto azionato.
D’altronde, l’eccezione di improponibilità della domanda e di intervenuta prescrizione del diritto azionato è stata formulata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata a verbale di causa, in prima udienza ed in quelle successive, con espresso riferimento alle copie fotostatiche, esibite in atti, sia delle accettazioni delle raccomandate che degli avvisi di ricevimento delle note che si assume inviate e ricevute dalla Lloyd Italico S.p.A., ora incorporata nella Toro Assicurazioni S.p.A..Deve, dunque, affermarsi che, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di un qualsivoglia documento e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto nel primo atto difensivo.
Ciò stante, in concreto, parte attrice ha esibito in atti le copie fotostatiche di accettazione della raccomandata e del corrispondente avviso di ricevimento, relative alle note del 15.1.2002 e dell’11.12.2003, entrambe indirizzate al Lloyd Italico S.p.A., mentre ha prodotto, in originale, i medesimi documenti relativi alla sola nota pervenuta alla Lloyd Italico S.p.A. in data 2.7.2004.
Il G.I., sia in prima udienza che in quelle successive, varie volte, ha concesso termine a parte istante per l’esibizione dei documenti in parola in originale, ovvero per la produzione di attestazioni rilasciate da Poste Italiane idonee a documentare l’avvenuto recapito al destinatario, Lloyd Italico S.p.A., delle due raccomandate a fronte delle quali erano stati prodotti in copia fotostatica sia l’accettazione della stessa che il corrispondente avviso di ricevimento.
Di fatto, nonostante i ripetuti rinvii, parte attrice nulla ha prodotto in giudizio sulla documentazione in parola, limitandosi a chiedere, sprovvedutamente, le prove testimoniali tendenti ad accertare l’avvenuto inoltro e recapito delle raccomandate di che trattasi, ovviamente inammissibili.
Pertanto, essendo il sinistro di che trattasi occorso in data 4.12.2001, come esposto nell’atto introduttivo, e risultando certa la sola raccomandata recapitata al Lloyd Italico in data 2.7.2004, non può che dichiararsi l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi del 2° comma dell’art. 2947 c.c..Le spese di giudizio vanno dichiarate interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi che hanno portato alla declaratoria di intervenuta prescrizione.  

                                                                      P. Q. M.                        

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Tizia Ex, contro la Toro Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., Divisione Lloyd Italico, nonchè contro Caia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della convenuta Caia;
2) Dichiara l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, oggetto del presente giudizio;
3) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, 24 Aprile 2007

               Il Giudice Coordinatore
                 Avv. Generoso Bello 

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