Giudici di Pace: Nuovo sciopero dal 24 febbraio al 21 marzo 2020 – Ecco le ragioni dello sciopero

I Giudici di Pace incroceranno nuovamente le braccia per protestare contro il Ministro della Giustiza. Di seguito pubblichiamo la lettera di proclamazione della astensione, pubblicata sul sito di Anagipa.

Le sottoscritte Associazioni UNAGIPA e ANGDP, avendo vanamente esperito la procedura di raffreddamento prevista dall’articolo 7 del Codice di autoregolamentazione per l’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie dei giudici di pace come da lettera del 6 febbraio 2020 , e malgrado il recente sciopero della categoria svoltosi dal 6 gennaio 2020 al 1 febbraio 2020 ed i numerosi scioperi precedenti tra i quali quello dal 25 al 29 novembre 2019 in concomitanza con l’udienza tenutasi in Corte di Giustizia il 28.11.2019 nella causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens); prendendo atto del comportamento reiteratamente lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia, comunicano, richiamando il contenuto delle precedenti proclamazioni, che i giudici onorari di pace addetti agli uffici dei giudici di pace, ai sensi dell’art. 5 del codice di autoregolamentazione, si asterranno parzialmente dalle udienze e dagli altri servizi di istituto dal 24 febbraio al 21 marzo 2020 .

Saranno garantiti i servizi essenziali secondo le modalità e nei limiti previsti dal codice di

autoregolamentazione.

E’ stato presentato al Senato il DDL n. 1438 di iniziativa governativa, frutto del Tavolo Tecnico che ha occupato il Ministero di Giustizia per lunghi mesi, che non prevede una effettiva modifica della recente riforma Orlando, e non è compatibile con le norme sancite dalle direttive europee in tema di lavoro.

“L’analisi di impatto della regolamentazione AIR”, che accompagna il ddl governativo n. 1438,

ripercorre tutte le rivendicazioni portate avanti dalle scriventi associazioni e da singoli associati presso le istituzioni comunitarie ed i riscontri ottenuti , in particolare menziona che:

-vi sono “numerose petizioni inoltrate presso la commissione delle petizioni del Parlamento Europeo la quale ha attivato una efficace interlocuzione presso istituzioni europee e nazionali ; di conseguenza la Commissione europea ha affermato con dichiarazione del 28.2.2018 che le condizioni di lavoro dei giudici di pace e dei magistrati onorari italiani non dovrebbero essere meno favorevoli rispetto a quelle dei magistrati di carriera e dei giudici di ruolo;

– “la Commissione europea a sua volta chiudeva negativamente l’EU PILOT 7779/15/EMPL

comunicandolo allo stato italiano il quale lo protocollava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. dpe 0007062 p – 4 22.17.4.5. del 10.06.2016 , riconoscendo la qualifica di lavoratori ai Giudici di pace ed ai magistrati onorari e affermando che lo stato membro ha una discrezionalità ridotta nel sottrarre nel proprio ordinamento le tutele lavorative a soggetti che svolgono funzioni pubbliche e nega espressamente tale possibilità nel caso di specie”;

– sono pendenti “le due domande di pronuncia in pregiudiziale in Corte di Giustizia proposte dal

Giudice di pace di L’Aquila (Di Girolamo/Ministero della Giustizia(Causa C-618/18) e dal Giudice di pace di Bologna (UX/ Ministero della Giustizia(Causa C-658/18)”.

A ciò si deve aggiungere che la Sentenza del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) del

5.7.2016 ha deliberato che i giudici di pace sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro

svolto, sono equiparabili ai magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile

ad un trattamento previdenziale ed assistenziale corrispondente , anche in materia di tutela di maternità della paternità e della salute.

E’ noto sul versante interno che è aperta procedura di infrazione come si evince dal DEF 2019 del Ministero delle Finanze nella parte inerente alla relazione del Ministero della Giustizia, (di cui si ha conferma da quanto si legge a pagina 391 di detto documento, che sussiste procedura di infrazione contro lo Stato italiano ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE). La Commissione Europea in base a quanto si legge, chiede uno specifico intervento normativo di settore e il Ministero nella relazione rappresentava che vi era conseguente stanziamento per assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura onoraria, de – finanziato dallo stanziamento del 2018 per i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell’iter normativo per le necessarie modifiche al sistema vigente.

Il 23 gennaio 2020 sono state depositate nella causa pendente in pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia C- 658/18 UX contro Governo Italiano, su rinvio dal Giudice di Bologna , le conclusioni

dell’avvocato generale Kokott in la stessa afferma che “: ai fini dell’applicazione della direttiva

sull’orario di lavoro, la nozione di lavoratore non può essere interpretata in modo da variare a

seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma propria del diritto dell’unione.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il fatto che l’attività dei giudici di pace abbia natura onoraria ai sensi del diritto nazionale non può essere rilevante”.

L’avvocato generale ha riconosciuto che: i giudici di pace sono giudici europei ai sensi dell’art. 267 TFUE e devono essere considerati lavoratori pubblici dipendenti al fine del riconoscimento dei diritti giuslavoristici al pari del magistrati professionali, considerati al tal fine anche loro lavoratori.

Il giudice di pace è giudice europeo ai sensi dell’art. 267 TFUE cioè “organo, incaricato di applicare il diritto dell’unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza”

Questa previsione normativa rende il giudice di pace inscritto nell’ordinamento giudiziario europeo e necessariamente destinatario di uno status adeguato a tutela della sua autonomia ed indipendenza poiché “la garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale si impone non soltanto a livello dell’unione, per i giudici dell’unione e gli avvocati generali della corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, tue, ma anche a livello degli stati membri, per i giudici nazionali. come si legge nella sentenza della corte di giustizia c – 64/16 (associaçào siundical dos juizez portugueses vs trìbunal de contas).

Il 4 febbraio 2020 le scriventi associazioni hanno fatto pervenire una diffida ai Ministri della Giustizia e della Salute, inviata per conoscenza al Presidente del Parlamento Europeo ed alla Commissione Europea DG Employment, Social Affair and inclusion- Chap 2015(1071) in cui si richiedevano urgentemente tutele sanitarie ed indennità di rischio oltre ad un protocollo da attuare per la protezione della salute dei giudici di pace, soprattutto di coloro che tengono le convalide di espulsione degli immigrati clandestini nei CPR o nelle Questure stante il fondato pericolo di entrare in contatto con malattie quali tubercolosi, colera, vaiolo, ebola, sars, oltre che il coronavirus.

Ciò poichè NESSUNA TUTELA ALLA SALUTE E’ PREVISTA PER I GIUDICI DI PACE ED I MAGISTRATI ONORARI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI SVOLTE .

In questi giorni in cui il tema del contagio e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono tornati in

discussione, le scriventi associazioni hanno appreso che ben otto giudici di pace, competenti a decidere sulle convalide di espulsione degli immigrati clandestini, sono stati trovati positivi alla tubercolosi e sono totalmente privi di qualsiasi tutela, unitamente ai familiari esposti al contagio, considerato altresì che con Sent. n.99 del 04\01\2018 la Cassazione Civile Sez. Lavoro ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno di un giudice di pace definendolo un volontario e non un lavoratore subordinato, condannandolo anche a pesanti spese di giudizio (oltre 8.000,00 euro).

Questo lieve dato numerico emerso è sintomatico del timore concreto che nutre il magistrato onorario che si ammala sul luogo di lavoro a denunciare la sua condizione, sia poiché essendo privo di tutele non può far altro per conservare il posto di rientrare quanto prima in servizio (la legge istitutiva dei Giudici di pace prevede che se non si presta servizio per sei mesi si decade dall’incarico qualsiasi sia la causa dell’assenza), sia per timori fondati di discriminazione . Sarà infatti difficile che un magistrato onorario oserà proporre cause giurisdizionali a tutela della propria salute, in costanza dell’indirizzo della Suprema Corte soprarichiamata.

Si aggiunge a tale desolante situazione che una recente circolare ministeriale ha privato il Giudice di pace della esigua indennità per la convalida di proroga di trattenimento ammontante a euro 10,00, Pertanto di fatto i Giudici di pace sono costretti a prestare servizio gratuito rischiando la propria salute, non potendo esimersi dai turni tabellari.

Non ha bisogno di commenti il fatto che a fronte delle diffide urgenti inoltrate al Ministro della

Salute ed al Ministro della Giustizia, l’unica risposta alle scriventi associazioni – ad oggi –

proviene dal Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute che

ha inoltrato un numero verde al quale le scriventi associazioni potranno rivolgersi per

informazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si osserva che il ddl governativo è il portato del tavolo tecnico istituito dal Ministro Orlando con DM m-dg Gab. 24/09/2018. 0031262.0 per ottemperare alle richieste della Commissione UE nel quale incipit si legge:

“ vista la risposta della Commissione Europea per le petizioni del Parlamento Europeo ai Giudici

onorari di pace italiani del 28.02.2018 che afferma che “i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 1999/70/CE”…”; (all. 4)

Nonostante tali premesse, recepite in toto nelle relazioni accompagnatorie del DDL in commento,

le conclusioni che si rinvengono in esso e negli altri DDL presentati alla commissione giustizia del Senato con introduzioni analoghe, non sono affatto rispettosi dei dettami della Commissione UE e di quanto espresso dall’avvocato generale Kokott, rimanendo inalterato il rapporto tra lo Stato e il magistrato onorario qualificato come “rapporto di servizio volontario ”, privo della

qualifica di lavoratore, considerando che il Governo italiano rispondendo alla Commissione

europea (vedi doc. EU PILOT 7779/15/EMPL ), dichiara “i magistrati onorari non sono

neppure lavoratori autonomi dal momento che le funzioni sono esercitate spontaneamente “per sentimento di dovere civico e di dignità sociale”, concetto nuovamente espresso dall’avvocato

dello Stato nel procedimento C- 568/18 UX contro il Governo Italiano .

Nei ddl in esame, fermo da tempo alla Commissione Senato nella fase di interminabili , in

materia di TRASFERIMENTI, di PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, di PREVIDENZA ED ASSISTENZA, di limite di ETÀ PENSIONABILE, di TRATTAMENTO ECONOMICO e in materia di FERIE non vengono previste soluzioni minimamente soddisfacenti per un magistrato che esercita da oltre 20 anni, in via continuativa, funzione giurisdizionale, occupandosi del 60 – 70 % degli affari del primo grado di giudizio .

La stessa relazione al ddl governativo 1438 sopra citata – contraddicendo solo in fatto le conclusioni del Governo Italiano presso la Commissione Europea – spiega a pag. 30: “ Premesso il quadro di  riferimento europeo, sin dall’emanazione del D. lgs n. 116/2017 , la permanenza in servizio dei magistrati onorari …..è avvenuta grazie a continue proroghe annuali adottate al fine di evitare il collasso del sistema giudiziario: la magistratura onoraria viene impiegata stabilmente nella gestione di ruoli autonomi al fine di evitare la paralisi della macchina della giustizia”.

Ancora a pagina 32 un grafico fa emergere le indennità medie nazionali percepite dai Giudici di pace che lavorano a puro cottimo e che prendono a sentenza 56 euro, a udienza 35 euro e 10 euro per ogni convalida di espulsione di cittadino extracomunitario .

Il dato oggettivo che emerge è che se un giudice di pace nella media nazionale percepisce indennità per euro 51.000,00 (ma non è un guadagno?) si comprende da sé l’ingente mole di lavoro svolto annualmente, assolutamente incompatibile con una prestazione da “volontario” che gli attribuisce l’ordinamento interno . E’ noto infatti che l’opera prestata per un servizio volontario non è suscettibile di riconoscimento di danaro , salvo che in taluni casi di un semplice rimborso spese.

Ma vi è di più: a pagina 34 della stessa relazione emergono le statistiche degli uffici del Giudice di pace del 2017 che si riferiscono alla materia penale e civile.

Emerge da queste un numero enorme di provvedimenti giurisdizionali prodotti da numero

esiguo di Giudici di pace, poco più di 1000 in tutta la nazione: per il settore civile il numero è di

944.720 procedimenti civili definiti (su 968.094 iscritti) , per il penale è di 185.056 definiti (su

185.552 iscritti) per un totale complessivo di 1.129.776 procedimenti definiti in un anno.

La relazione di accompagnamento del DDL 1438 prosegue dichiarando che questi dati

consigliano il legislatore a mantenere il sistema del pagamento a cottimo al Giudice di pace per

non perdere la performance positiva e per far sì che il sistema Giustizia nazionale non crolli a

fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei.

Tale inquadramento viene coordinato con quanto già disciplinato dal D.lgs 116/2017 il quale prevede ai fini fiscali il mutamento del regime di trattamento dei Gdp che divengono da assimilati ai lavoratori dipendenti, sin dalla legge istitutiva del 1991, improvvisamente equiparati ai lavoratori autonomi, nonostante nella sostanza non muti né il tipo di prestazione , né il datore di lavoro che è sempre il Ministero della Giustizia .

Appare con evidenza che – SCONFESSANDO DI FATTO LA NATURA ONORARIA, PER IL DATO DELLA EQUIPARAZIONE IN QUANTO A REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE AL LAVORATORE CHE PRIMA ERA DIPENDENTE IN LAVORATORE MAGICAMENTE AUTONOMO – quanto previsto dai DDL depositati in Commissione Giustizia sede referente del Senato non possa essere considerata disciplina compatibile con quanto previsto dalle ISTITUZIONI EUROPEE ed in particolare dal documento EU PILOT 7779/15/EMPL dove si legge che non si condividono le conclusioni del Governo Italiano poiché “ la nozione di lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione deve essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati….. la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca , per un certo periodo di tempo , a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima prestazioni in contropartita dalle quali riceva

una retribuzione”.

Previsioni sono state poi riprese dall’avvocato generale Kokott nelle conclusioni depositate nella

causa UX contro il Governo italiano per la quale si attende a breve la sentenza .

PER TUTTI QUESTI MOTIVI

ricorrono quindi, i giudici di pace, all’unico strumento di protesta legittimo nella loro disponibilità,

l’astensione dalle udienze, nell’auspicio che il segnale di responsabilità che con tale iniziativa intendono lanciare, non trovi inerti o distratte le istituzioni politiche e le strutture che le supportano, ma costituisca uno stimolo alla loro immediata attivazione, con particolare riguardo al Parlamento, nei cui confronti queste Associazioni si dichiarano disponibili a fornire tutta la documentazione esistente proveniente dalle istituzioni europee .

La predetta protesta intende, quindi, manifestare un accorato monito al Ministero della Giustizia ed al Governo affinchè portino una proposta innovativa rispetto al d.d.l. all’esame del Parlamento e risolutiva della vicenda della magistratura onoraria con il pieno riconoscimento di tutti i diritti fino ad ora negati, compresi quelli previdenziali come lavoratori pubblici subordinati, utilizzando gli strumenti normativi già promossi in passato per la sistemazione giuridico-economica della magistratura onoraria, con l’immissione nei ruoli della pubblica amministrazione statale.

In caso contrario, pare evidente che saranno il Ministro della giustizia, la tecnostruttura ministeriale ed il Governo ad assumersi l’esclusiva responsabilità politica e giuridica, anche a livello individuale, della procedura di infrazione che la Commissione Europea attiverà, perché già preannunciata e delle conseguenze negative per lo Stato italiano della sentenza della Corte di giustizia nella causa UX C658/18, avendo peraltro già nascosto per oltre tre anni al Parlamento italiano l’esistenza della procedura di precontenzioso EU Pilot n. 7779/15/EMPL, chiusa negativamente per l’Italia già con la comunicazione del 10 giugno 2016 della Commissione.

Si aggiunge che qualsiasi confronto con il GOVERNO attuale non puo’ che partire dalle conclusioni dell’avvocato generale nella causa UX contro il governo italiano , essendo palesemente obsoleta ed ormai superata la proposta ministeriale di riforma della magistratura onoraria depositata dal Governo in esame attualmente in Commissione Giustizia del Senato.

Tutto ciò premesso, l’UNAGIPA e la ANGDP , già in stato di agitazione permanente

Proclamano l’astensione dei giudici di pace in servizio nella Repubblica dalle udienze  civili e penali e dalle altre attività d’istituto, secondo le modalità previste dal codice di autoregolamentazione dello scioperocome approvato dalla CGSSE e nei giorni e modalità sopra indicati.

 

 

Roma, 12 FEBBRAIO 2020

 

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