GIUDICI DI PACE, ARRETRATI A TASSAZIONE SEPARATA

Arretrati dei giudici di pace a tassazione separata. Sui compensi erogati nell’anno successivo a quello di maturazione si applica l’aliquota «media» di cui all’articolo 21 del Tuir e non l’aliquota ordinaria. Il magistrato onorario ha quindi diritto al rimborso della maggiore Irpef versata. A stabilirlo è il giudice di pace di Milano, 9ª sezione civile, con la sentenza nella causa n. 11190/13 depositata il 14 maggio scorso.

Il caso vedeva un giudice di pace, assegnato proprio all’ufficio meneghino, ricorrere contro il ministero dell’economia, il quale aveva trattenuto dalla busta paga un importo ritenuto eccessivo. È il Mef, infatti, a pagare gli emolumenti ai giudici di pace: questi, ai sensi dell’articolo 50 del Tuir, ai fini fiscali sono assimilati ai lavoratori dipendenti e il dicastero agisce da sostituto d’imposta. I pagamenti avvengono a due mesi di distanza da quello di competenza (per esempio, in questi giorni sono stati corrisposti ai giudici gli stipendi di marzo 2013).

Per quanto riguarda l’ultimo bimestre di ogni anno, pertanto, si verifica uno sfasamento temporale tra momento di maturazione e momento di liquidazione degli importi. Nel caso in esame, la retribuzione riferita ai mesi di novembre e dicembre 2012 è stata pagata nei mesi di gennaio e febbraio 2013. Ma per gli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti» l’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir prevede il regime della tassazione separata.

Da qui il ricorso volto a ottenere il rimborso delle tasse pagate in eccesso: secondo l’attore, l’applicazione della ritenuta ad aliquota ordinaria aveva arrecato un pregiudizio di circa 800 euro, che il ministero avrebbe dovuto restituire. Tesi che trova concorde l’organo giudicante. L’avvocatura dello Stato che difendeva il Mef ha eccepito in primo luogo la carenza di giurisdizione del giudice di pace. Trattandosi di Irpef, la causa avrebbe dovuto essere decisa in commissione tributaria.

Sulla base di diverse pronunce delle Sezioni unite della Cassazione (nn. 26820/2009, 1626/2010 e 19289/2012), però, il giudice afferma che «la giurisdizione delle cause tra sostituto d’imposta e sostituito appartiene al giudice ordinario». E quindi, visti gli importi economici in gioco rientranti nelle soglie previste dal c.p.c., al giudice di pace. Nel merito, la sentenza si limita a ribadire il combinato disposto degli articoli 17 e 50 del Tuir, condannando il Mef a versare al ricorrente quanto trattenuto indebitamente, più gli interessi.

«Ci risultano diversi contenziosi sulla materia della tassazione separata degli arretrati», commenta Vincenzo Crasto, presidente dell’Associazione nazionale giudici di pace, «anche se le dimensioni del fenomeno non sono così ampie. Piuttosto i problemi sul tavolo sono altri. La normativa fiscale ci equipara a lavoratori dipendenti, ma non abbiamo alcun diritto tipico di questa categoria. Soprattutto dal punto di vista dell’inquadramento giuridico (la durata massima è di 12 anni, cioè tre mandati quadriennali) e previdenziale».

Anomalie sulle quali l’Angdp nel 2011 ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ancora in attesa di trattazione. «La magistratura di pace è sempre più centrale nell’amministrazione della giustizia del nostro paese», conclude Crasto, «in quanto definisce due milioni di cause all’anno con un tasso di impugnazione del 5%. Una normativa che preveda la continuità delle funzioni, al fine di evitare le continue proroghe, e un’adeguata copertura previdenziale è indispensabile».

Si ricorda che il problema della tassazione «piena» sui compensi arretrati riguarda anche i giudici tributari. Molti dei quali, con il supporto dell’Amt, hanno promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle maggiori imposte (si veda ItaliaOggi del 27 febbraio 2013), nonostante l’articolo 39 del dl n. 98/2011 abbia previsto espressamente che «i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 11 del Tuir».

In sede di predisposizione della manovra di stabilità 2013 il Mef aveva concordato con il Cpgt la reintroduzione della tassazione separata (si veda ItaliaOggi del 24 novembre 2012), ma la proposta è stata poi accantonata perché ritenuta troppo onerosa dalla Ragioneria generale dello stato.

 

Fonte: italiaoggi.it

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