Dal 21 marzo mediaconciliazione obbligatoria per Rc auto e condominio –

Ci siamo. Dal 21 marzo la mediazione sarà obbligatoria anche per le liti che hanno ad oggetto incidenti stradali e rapporti condominiali. Secondo le stime del ministero della Giustizia nelle aule degli enti accreditati si dovrebbero riversare circa 320mila nuove cause l’anno. Per il “Centro studi di diritto condominiale e immobiliare” solo quelle relative alle abitazioni costituiscono oltre un quinto di tutte le cause civili pendenti.

 

Dai rumori del vicino di casa, all’auto posteggiata “male” nel cortile; dalle questioni relative alla ripartizione dei millesimi, al riscaldamento dell’edificio. Ma anche il risarcimento proposto dalla compagnia di assicurazioni dopo il tamponamento o il riconoscimento delle proprie ragioni dopo l’incidente stradale. In tutti questi casi e in mille altri che riguarderanno le stesse materie, prima di andare davanti al giudice si dovrà passare per la scrivania del mediatore.

 

Tre anni per entrare a regime

Ma andiamo per ordine. L’istituto nasce nell’ambito della riforma del processo civile, voluta dal ministro Alfano nel 2009, per sfoltire l’enorme mole di arretrato che ingolfa i tribunali e da subito ha incontrato le resistenze degli avvocati. Dopo un primo periodo di sperimentazione, partito il 21 marzo 2010, in cui il ricorso era meramente facoltativo, esattamente un anno dopo, il 21 marzo del 2011, la mediaconciliazione entrò nel vivo divenendo obbligatoria per tutta una serie di cause. L’Avvocatura riuscì però a tirare fuori dal pacchetto, rinviandole di un anno, le cause relative a condominio e Rc auto. La parte più grossa della torta. Da mercoledì prossimo, però, si fa sul serio e l’istituto finalmente a regime verrà messo alla prova.

 

Il dubbio di costituzionalità

Eppure, se la partenza è ormai certa meno lo è il futuro dell’istituto. Sull’intero sistema pende ancora il giudizio della Consulta che, a seguito del ricorso presentato dal Tar del Lazio, dovrà valutarne la costituzionalità. Per i giudici capitolini, infatti, sono fondati i dubbi degli avvocati sull'”eccesso di delega che nel regolamento ha introdotto, rispetto a quanto previsto dal legislatore, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione come condizione di improcedibilità”. Non solo, al primo ricorso dell’Organismo unitario dell’avvocatura se ne sono aggiunti altri da parte di diversi tribunali sparsi sul territorio, tutti in attesa di risposta.

 

Mentre, nei giorni scorsi, è fallito anche l’ultimo tentativo di rinviare l’entrata in vigore della mediaconciliazione a dopo il pronunciamento della Consulta. Al secco rifiuto opposto dal ministro Severino è seguita però la disponibilità al confronto per verificare eventuali criticità, attraverso un monitoraggio attento sui risultati dell’applicazione dell’istituto.

 

La questione della professionalità

L’altra grande questione, poi, su cui si è concentrata l’opposizione del’avvocatura, era ed è ancora la modalità di costituzione degli enti di mediazione, da parte di soggetti pubblici e privati, e la conseguente qualità della preparazione giuridica dei mediatori. A rispondere alla domanda di giustizia, c’è infatti un esercito di oltre 40mila mediatori, per un totale di 797 istituti di mediazione accreditati e 270 enti di formazione, costituitosi in un batter d’occhio e che fino ad oggi ha visto largamente deluse le proprie aspettative economiche e professionali.

 

Sono controversi intanto i risultati fin qui raggiunti. L’Oua, parla di “fallimento assoluto”, ma anche a guardare i dati ufficiali del ministero la fotografia non è incoraggiante. Per il 2011 Via Arenula, seppure limitatamente a un campione di tribunali, valuta in un 30% le controversie finora interessate. Va meglio, invece, se si considera l’aspetto della durata, l’altro male cronico della giustizia italiana. La media dei procedimenti davanti al conciliatore è infatti di 57 giorni.

 

IL DECALOGO DEI NOTAI

Intanto, i notai hanno messo a punto una sorta di “decalogo” da seguire per l’autenticazione degli accordi di conciliazione raggiunti dalle parti a conclusione del procedimento di mediazione. L’articolo 11 del Dlgs 28/2010 infatti prevede due attività di “autentica di sottoscrizioni”. La “certificazione” da parte del mediatore delle sottoscrizioni apposte dalle parti nel “verbale” (solo nel verbale e non anche nell’accordo); e “l’autenticazione” da parte di un pubblico ufficiale, nel caso in cui l’accordo sia soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c. (e in ogni caso in cui con l’accordo si concludono negozi soggetti a pubblicità in pubblici registri, immobiliari e commerciali, per il cui accesso è richiesta quella forma qualificata).

 

L’assimilazione ad un contratto – Dunque, sul presupposto che a tali “accordi” deve riconoscersi natura di “contratto” , può dirsi che il notaio deve:

1) verificare che l’accordo sia intervenuto su diritti “disponibili”; 2) verificare il rispetto delle “forme” previste dalla legge; 3) verificare la capacità delle parti e la loro legittimazione; 4) verificare il rispetto delle norme in materia di rappresentanza volontaria, legale od organica delle parti; 5) verificare la necessità di applicare normative speciali dettate per la particolare condizione dei soggetti intervenuti; 6) verificare che siano state rispettate tutte le normative dettate per il bene che forma oggetto dell’accordo; 7) aver sempre chiara la distinzione netta fra la mera “certificazione” del mediatore e “l’autenticazione” del pubblico ufficiale necessaria ai fini della pubblicità; 8) astenersi dall’autenticare accordi amichevoli in violazione di norme imperative, dell’ordine pubblico; 9) osservare le norme in materia di conservazione degli atti a raccolta; 10) assumere la responsabilità per i successivi adempimenti fiscali e di pubblicità nei pubblici registri, come di consueto.


Fonte. Diritto24.ilsole24.com

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